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Legge regionale 4 luglio 1978, n.29


LEGGE REGIONALE n.29 del 4 Luglio 1978

Date di vigenza

27/07/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 27/07/1978
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 27/07/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 Luglio 1978 ,n. 29
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 12/07/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al primo comma dell' art. 2 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , è aggiunto il seguente punto: " m) una gestione del rapporto contrattuale degli operatori socio - sanitari finalizzato alla qualificazione del servizio ."

ARTICOLO 2

1. All' art. 3 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , sono aggiunte le seguenti parole: " ivi comprese le funzioni attribuite ai Comuni in materia di beneficenza pubblica e assistenza sanitaria ed ospedaliera di cui al capo III e al capo IV del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ".

ARTICOLO 3

1. Il primo comma dell' art. 4 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , è così modificato: " I Comuni si costituiscono in Consorzi secondo le aggregazioni di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 . Allorchè l' ambito territoriale di una delle aggregazioni di cui al primo capoverso coincide con una delle zone omogenee individuate con la legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 , la Comunità montana interessata deve intendersi sostituita al Consorzio a tutti gli effetti di cui alla presente legge, sempre che lo Statuto della Comunità venga adeguato agli scopi e ai principi di cui agli artt. 2 e 6 e sia comunque garantita la unitarietà amministrativa, tecnica e funzionale delle unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 luglio 1978

Marri

[1]