ARTICOLO 3
1.
Il
primo comma dell' art. 4 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
, è così modificato: "
I Comuni si costituiscono in Consorzi secondo le aggregazioni di cui alla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
. Allorchè l' ambito territoriale di una delle aggregazioni di cui al primo capoverso coincide con una delle zone omogenee individuate con la
legge regionale 6 settembre 1972, n. 23
, la Comunità montana interessata deve intendersi sostituita al Consorzio a tutti gli effetti di cui alla presente legge, sempre che lo Statuto della Comunità venga adeguato agli scopi e ai principi di cui agli artt. 2 e 6 e sia comunque garantita la unitarietà amministrativa, tecnica e funzionale delle unità locali dei servizi sanitari e socio - assistenziali
".