ARTICOLO 1
1.
La Regione dell' Umbria, in occasione del XXX anniversario della Costituzione promuove e sostiene iniziative volte a valorizzare e diffondere, nella collettività regionale i principi e i contenuti di libertà , pluralismo e autonomia che la carta costituzionale afferma.
ARTICOLO 2
1.
Le iniziative di cui al precedente articolo consistono:
- nella diffusione del dibattito, nelle scuole e nei posti di lavoro del testo della costituzione;
- in manifestazioni e celebrazioni, anche a livello comprensoriale e locale, d' intesa o in collaborazione con i Comuni e con altre istituzioni;
- in seminari e convegni di studio finalizzati agli scopi di cui all'
art. 1
.
ARTICOLO 3
1.
L' elaborazione e l' attuazione dei programmi di attività relativi alle celebrazioni previste dalla presente legge sono affidate all' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che si avvale di un Comitato per le celebrazioni del XXX anniversario della Costituzione costituito nelle forme stabilite dall' Ufficio di presidenza del Consiglio.
2.
Le spese previste dalla presente legge sono deliberate dalla Giunta regionale su proposta dell' Ufficio di presidenza del Consiglio.
ARTICOLO 4
1.
Per l' attuazione delle iniziative prese dalla presente legge è autorizzata, per l' anno 1978, la spesa complessiva di 30 milioni da imputare al cap. 540, di nuova istituzione, nel relativo bilancio, denominato:
" Spese per la celebrazione del XXX anniversario della Costituzione".
2.
Al predetto onere sarà fatto fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al cap. 3120 dello stesso bilancio 1978.