link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 4 luglio 1978, n.30


LEGGE REGIONALE n.30 del 4 Luglio 1978

Date di vigenza

27/07/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 27/07/1978
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 27/07/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 4 Luglio 1978 ,n. 30
Celebrazioni del XXX anniversario della Costituzione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 12/07/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Regione dell' Umbria, in occasione del XXX anniversario della Costituzione promuove e sostiene iniziative volte a valorizzare e diffondere, nella collettività regionale i principi e i contenuti di libertà , pluralismo e autonomia che la carta costituzionale afferma.

ARTICOLO 2

1. Le iniziative di cui al precedente articolo consistono:
 
- nella diffusione del dibattito, nelle scuole e nei posti di lavoro del testo della costituzione;
 
- in manifestazioni e celebrazioni, anche a livello comprensoriale e locale, d' intesa o in collaborazione con i Comuni e con altre istituzioni;
 
- in seminari e convegni di studio finalizzati agli scopi di cui all' art. 1 .

ARTICOLO 3

1. L' elaborazione e l' attuazione dei programmi di attività relativi alle celebrazioni previste dalla presente legge sono affidate all' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che si avvale di un Comitato per le celebrazioni del XXX anniversario della Costituzione costituito nelle forme stabilite dall' Ufficio di presidenza del Consiglio.

2. Le spese previste dalla presente legge sono deliberate dalla Giunta regionale su proposta dell' Ufficio di presidenza del Consiglio.

ARTICOLO 4

1. Per l' attuazione delle iniziative prese dalla presente legge è autorizzata, per l' anno 1978, la spesa complessiva di 30 milioni da imputare al cap. 540, di nuova istituzione, nel relativo bilancio, denominato:
 
" Spese per la celebrazione del XXX anniversario della Costituzione".

2. Al predetto onere sarà fatto fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al cap. 3120 dello stesso bilancio 1978.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 luglio 1978

Marri

[1]