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Legge regionale , n.37


LEGGE REGIONALE n.37 del

Date di vigenza

03/08/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 03/08/1978
04/08/1983 abrogazione mostra documento vigente dal 04/08/1983

Documento vigente dal 03/08/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 Luglio 1978 , n. 37
Normativa per il conseguimento ed il rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 31 del 02/08/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il rilascio delle licenze per la pesca nelle acque interne, ai sensi dell' art. 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , è disciplinato dalla presente legge.

ARTICOLO 2

Obbligo della licenza.

1. L' esercizio della pesca nelle acque interne è subordinato al possesso della licenza concessa secondo la procedura indicata dai successivi artt. 4 e seguenti.

2. Non sono tenuti all' obbligo della licenza:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l' esercizio della loro attività e nell' ambito degli impianti stessi;

b) i minori di anni 13 che esercitino la pesca con l' uso della sola canna con e senza mulinello armato con uno o più ami.

3. Il titolare della licenza può ottenerne il duplicato in caso di deterioramento o smarrimento.

4. Il rilascio del duplicato in caso di smarrimento è subordinato alla denuncia del fatto alle Autorità di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 3

Tipi di licenza di pesca.

1. La licenza di pesca viene concessa nei seguenti tipi:

1) licenza di tipo A: Autorizza i pescatori di professione all' esercizio della pesca nelle acque interne con l' uso di tutti gli attrezzi consentiti.

2) licenza di tipo B: Autorizza i pescatori dilettanti all' esercizio della pesca nelle acque interne con l' uso dei seguenti attrezzi: canne con o senza mulinello, armate con uno o più ami, tirlindana, bilancella di lato non superiore a metri 1,50 montata su palo di manovra, mazzacchera. Autorizza inoltre l' esercizio della pesca con bilancini delle misure e con le modalità indicate dalla Giunta regionale nonchè la pesca subacquea da praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite, da parte di pescatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età .

ARTICOLO 4

Rilascio della licenza.

1. La licenza di pesca viene concessa previa presentazione della certificazione dei versamenti di cui al successivo art. 7 in conformità ai modelli corrispondenti ai tipi A e B, di cui al precedente articolo, predisposti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. La licenza di tipo " A", rilasciata per i pescatori di mestiere e la licenza di tipo " B" rilasciata per i pescatori dilettanti devono contenere:
 
- una numerazione progressiva;
 
- generalità , indirizzo e professione del titolare.

ARTICOLO 5

Rilascio della licenza di tipo A.

1. Alla domanda per la concessione della licenza di tipo A deve essere allegata la certificazione dell'iscrizione negli elenchi dei pescatori di professione di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 .

2. Sono esenti dall' obbligo della iscrizione negli elenchi di cui al comma precedente i pescatori di professione pensionati nonchè i pescatori di professione pensionati dalla Cassa di previdenza marinara e dell'Istituto di previdenza sociale.

3. Per i minori di anni 18 e maggiori di anni 14 che richiedono la autorizzazione alla pesca professionale, con l' assenso di chi esercita la potestà o la tutela, può essere concessa la licenza di tipo A sulla quale deve essere apposta la scritta " apprendista".

4. La licenza di cui al comma precedente autorizza la pesca purchè effettuata in collaborazione e sotto la responsabilità di altro pescatore di professione.

ARTICOLO 6

Durata delle licenze di pesca.

1. Le licenze di pesca di tipo A e B hanno la durata di sei anni e possono essere rinnovate.

ARTICOLO 7

Tasse e soprattasse.

1. Le tasse e le soprattasse annuali per l' esercizio della pesca nelle acque interne sono indicate dalle norme regionali sulla disciplina delle concessioni.

2. L' esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non è in regola con il versamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma precedente.

3. I versamenti sono validi fino al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono.

4. Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al primo comma avviene mediante versamento in conti correnti postali.

5. La ricevuta dei versamenti deve essere esibita, a richiesta, unitamente alla licenza di pesca.

ARTICOLO 8

Sanzioni.

1. Chiunque eserciti la pesca senza le licenze prescritte dal precedente art. 3 , ovvero sia munito di licenza di tipo diverso da quello prescritto per la specie di pesca esercitata, ovvero con licenza scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000.

ARTICOLO 9

Validità delle concessioni in atto.

1. Le licenze di pesca rilasciate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia sino alla scadenza.

ARTICOLO 10

1. In attesa della costituzione di organismi a carattere comprensoriale le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Province di Perugia e di Terni.

ARTICOLO 11

1. La funzione di indirizzo e coordinamento per l' esercizio delle attribuzioni delegate ai sensi di legge è esercitata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto delle esigenze della programmazione regionale.

2. Qualora gli Enti delegatari non adempiano all' espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.

ARTICOLO 12

1. Gli enti delegatari trasmettono alla Giunta regionale annualmente una relazione illustrativa dell' attività svolta nell' esercizio delle funzioni delegate e un rendiconto finanziario.

ARTICOLO 13

1. Le spese sostenute per l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione.

2. Il relativo importo sarà determinato annualmente dalla Giunta regionale previa intesa con gli enti delegatari.

ARTICOLO 14

1. All' onere finanziario derivante dall' applicazione della presente legge si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio che verranno determinati con riferimento agli artt. 100 - 126 e successivi del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .

ARTICOLO 15

1. I fondi per l' attuazione della presente legge saranno ripartiti dalla Giunta regionale tra le Province di Perugia e di Terni in ragione, rispettivamente, dei 3/ 5 e 2/ 5 dello stanziamento regionale.

ARTICOLO 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 31 luglio 1978

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 38 legge Regione Umbria 13 luglio 1983, n. 25.