ARTICOLO 1
1.
La stagione venatoria 1978- 79 ha inizio il 19 agosto 1978 e termina il 31 marzo 1979.
2.
Le specie di selvaggina oggetto di caccia ed i rispettivi periodi sono quelli indicati all'
art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
.
3.
Nel periodo compreso fra il 19 agosto ed il 3 settembre 1978 la caccia alle specie consentite è ammessa su tutto il territorio regionale da appostamento temporaneo; nelle zone non indicate negli allegati 1 e 2 alla presente legge, sempre alle specie consentite, la caccia è ammessa anche in forma vagante e con l' ausilio del cane.
4.
Al fine di salvaguardare la selvaggina stanziale, dal 4 al 16 settembre 1978 l' esercizio venatorio è vietato su tutto il territorio della regione.
5.
Dal 17 settembre al 31 dicembre 1978 l' esercizio venatorio è ammesso alle specie consentite, su tutto il territorio della regione da appostamento fisso o temporaneo, o in forma vagante anche con l' ausilio del cane.
6.
Dal 1º gennaio al 31 marzo 1979, salvo quanto stabilito dal successivo comma, la caccia è consentita, solo da appostamento temporaneo, su tutto il territorio della regione.
7.
Con successivo atto da adottare entro il 15 novembre 1978, la Giunta regionale determinerà le zone in cui dal 1º gennaio al 31 marzo 1979 la caccia è ammessa, alle specie consentite, anche in forma vagante e con l' ausilio del cane.
ARTICOLO 2
1.
Per l' intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni alla settimana, a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì .
ARTICOLO 3
1.
L' esercizio venatorio ha inizio e termina secondo gli orari di seguito specificati:
- dal 19 agosto al 3 settembre 1978 dalle ore 5,30 alle ore 20;
- dal 17 settembre al 30 settembre 1978 dalle ore 6 alle ore 19,30;
- dal 1º ottobre al 31 ottobre 1978 dalle ore 5,30 alle ore 17,30;
- dal 1º novembre al 30 novembre 1978 dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
- dal 1º dicembre al 31 dicembre 1978 dalle ore 7 alle ore 16,30;
- dal 1º gennaio al 31 gennaio 1979 dalle ore 7 alle ore 17;
- dal 1º febbraio al 28 febbraio 1979 dalle ore 6,30 alle ore 18;
- dal 1º marzo al 31 marzo 1979 dalle ore 5,30 alle ore 18,30.
ARTICOLO 4
1.
Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di caccia di abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a)
fagiani, starne, pernici rosse, coturnice, lepre comune: due capi complessivamente di cui una sola lepre;
b)
ungulati: un capo complessivamente;
c)
quaglie e tortore: 10 capi complessivamente;
tordi, merli e cesene: 25 capi complessivamente;
trampolieri e palmipedi: 10 capi complessivam.;
colombacci: 10 capi;
beccacce: 5 capi.
2.
Il numero massimo complessivo di capi di cui alla lettera c) che è consentito abbattere non può superare le 30 unità .
ARTICOLO 5
1.
L' addestramento e l' allenamento dei cani è consentito, limitatamente alle stoppie ed incolti, con esclusione comunque di boschi e boschi cespugliati, dal 30 luglio al 13 agosto 1978 e dal 4 all' 11 settembre 1978 con esclusione delle zone indicate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.
ARTICOLO 6
1.
Tutto quanto previsto dalla presente legge si estende alle riserve di caccia.
ARTICOLO 7
1.
Per ogni giornata di caccia l' intestatario del tesserino di cui all'
art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
, deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all' uopo destinati appena inizia a cacciare, la giornata prescelta e a conclusione il numero dei capi complessivi giornalmente abbattuti.
2.
I cacciatori non residenti nella regione dell' Umbria per praticare l' esercizio venatorio devono essere in possesso del tesserino di cui al
primo comma
del presente articolo, rilasciato dalla Regione di residenza.
ARTICOLO 8
1.
La Giunta regionale provvederà alla stampa di manifesti riproducenti la presente legge ed al loro invio a tutte le Regioni e Province d' Italia; provvederà inoltre direttamente o tramite le Amministrazioni provinciali e comunali alla affissione dei manifesti in modo da assicurare la più ampia informazione ai cittadini.
2.
Le spese per la stampa e l' affissione dei manifesti, prevedibili in lire 2.000.000 saranno imputate al cap. 380 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1978 che presenta la necessaria disponibilità .
ARTICOLO 9
1.
L' esercizio della caccia da appostamento temporaneo di cui alla presente legge è consentito ad una distanza non inferiore a metri 100 da un appostamento all' altro.
2.
La medesima distanza deve essere rispettata anche per le zone di ripopolamento e cattura e per le oasi.