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Legge regionale 3 agosto 1978, n.39


LEGGE REGIONALE n.39 del 3 Agosto 1978

Date di vigenza

05/08/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 05/08/1978
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 05/08/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 3 Agosto 1978 ,n. 39
Calendario venatorio regionale per la stagione 1978- 79.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 32 del 04/08/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La stagione venatoria 1978- 79 ha inizio il 19 agosto 1978 e termina il 31 marzo 1979.

2. Le specie di selvaggina oggetto di caccia ed i rispettivi periodi sono quelli indicati all' art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 .

3. Nel periodo compreso fra il 19 agosto ed il 3 settembre 1978 la caccia alle specie consentite è ammessa su tutto il territorio regionale da appostamento temporaneo; nelle zone non indicate negli allegati 1 e 2 alla presente legge, sempre alle specie consentite, la caccia è ammessa anche in forma vagante e con l' ausilio del cane.

4. Al fine di salvaguardare la selvaggina stanziale, dal 4 al 16 settembre 1978 l' esercizio venatorio è vietato su tutto il territorio della regione.

5. Dal 17 settembre al 31 dicembre 1978 l' esercizio venatorio è ammesso alle specie consentite, su tutto il territorio della regione da appostamento fisso o temporaneo, o in forma vagante anche con l' ausilio del cane.

6. Dal 1º gennaio al 31 marzo 1979, salvo quanto stabilito dal successivo comma, la caccia è consentita, solo da appostamento temporaneo, su tutto il territorio della regione.

7. Con successivo atto da adottare entro il 15 novembre 1978, la Giunta regionale determinerà  le zone in cui dal 1º gennaio al 31 marzo 1979 la caccia è ammessa, alle specie consentite, anche in forma vagante e con l' ausilio del cane.

ARTICOLO 2

1. Per l' intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni alla settimana, a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì .

ARTICOLO 3

1. L' esercizio venatorio ha inizio e termina secondo gli orari di seguito specificati:
 
- dal 19 agosto al 3 settembre 1978 dalle ore 5,30 alle ore 20;
 
- dal 17 settembre al 30 settembre 1978 dalle ore 6 alle ore 19,30;
 
- dal 1º ottobre al 31 ottobre 1978 dalle ore 5,30 alle ore 17,30;
 
- dal 1º novembre al 30 novembre 1978 dalle ore 6,30 alle ore 16,30;
 
- dal 1º dicembre al 31 dicembre 1978 dalle ore 7 alle ore 16,30;
 
- dal 1º gennaio al 31 gennaio 1979 dalle ore 7 alle ore 17;
 
- dal 1º febbraio al 28 febbraio 1979 dalle ore 6,30 alle ore 18;
 
- dal 1º marzo al 31 marzo 1979 dalle ore 5,30 alle ore 18,30.

ARTICOLO 4

1. Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di caccia di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) fagiani, starne, pernici rosse, coturnice, lepre comune: due capi complessivamente di cui una sola lepre;

b) ungulati: un capo complessivamente;

c) quaglie e tortore: 10 capi complessivamente;
 
tordi, merli e cesene: 25 capi complessivamente;
 
trampolieri e palmipedi: 10 capi complessivam.;
 
colombacci: 10 capi;
 
beccacce: 5 capi.

2. Il numero massimo complessivo di capi di cui alla lettera c) che è consentito abbattere non può superare le 30 unità  .

ARTICOLO 5

1. L' addestramento e l' allenamento dei cani è consentito, limitatamente alle stoppie ed incolti, con esclusione comunque di boschi e boschi cespugliati, dal 30 luglio al 13 agosto 1978 e dal 4 all' 11 settembre 1978 con esclusione delle zone indicate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.

ARTICOLO 6

1. Tutto quanto previsto dalla presente legge si estende alle riserve di caccia.

ARTICOLO 7

1. Per ogni giornata di caccia l' intestatario del tesserino di cui all' art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 , deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all' uopo destinati appena inizia a cacciare, la giornata prescelta e a conclusione il numero dei capi complessivi giornalmente abbattuti.

2. I cacciatori non residenti nella regione dell' Umbria per praticare l' esercizio venatorio devono essere in possesso del tesserino di cui al primo comma del presente articolo, rilasciato dalla Regione di residenza.

ARTICOLO 8

1. La Giunta regionale provvederà  alla stampa di manifesti riproducenti la presente legge ed al loro invio a tutte le Regioni e Province d' Italia; provvederà  inoltre direttamente o tramite le Amministrazioni provinciali e comunali alla affissione dei manifesti in modo da assicurare la più ampia informazione ai cittadini.

2. Le spese per la stampa e l' affissione dei manifesti, prevedibili in lire 2.000.000 saranno imputate al cap. 380 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1978 che presenta la necessaria disponibilità  .

ARTICOLO 9

1. L' esercizio della caccia da appostamento temporaneo di cui alla presente legge è consentito ad una distanza non inferiore a metri 100 da un appostamento all' altro.

2. La medesima distanza deve essere rispettata anche per le zone di ripopolamento e cattura e per le oasi.

ARTICOLO 10

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla legge 27 dicembre 1977, n. 968 ed al regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 , per quanto vigente.

ARTICOLO 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 3 agosto 1978

Marri


ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - ZONE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA IN CUI E' VIETATO L' ESERCIZIO DELLA CACCIA IN FORMA VAGANTE CON L' AUSILIO DEL CANE DAL 19 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 1978 ED IN CUI E' VIETATO L' ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI.

Perugia - Tuoro - Umbertide Strada 75/ bis da Olmo - Magione - Passignano - Tuoro - Lisciano Niccone - Reschio - La Mita - Niccone - Umbertine - Badia - S. Giovanni del Pantano - Pieve S. Quirico - Ponte Pattoli - Ponte Felcino - Ponte Rio - Perugia - Ponte d' Oddi - San Marco - Cenerente - Colle Umberto - Migiana Monte Tezio - Bivio Corciano - Olmo. Citerna - Città di Castello - Niccone Da confine provincia - Strada S. Leo - Pistrino - Vintone - Città di Castello - S. Secondo - Trestina - Bivio Lugnano - Lugnano - Bonsciano - Nestore - Monte Castelli - Niccone - La Mita - a confine provincia. S. Giustino - Città di Castello - Pietralunga Da confine provincia - S. Giustino - Pitigliano - Lama - Badiali - Userna - Bivio strada 257 - Città di Castello - S. Lucia - Promano - Bivio Montone - S. Maria di Sette - Carpini - Pietralunga - strada provinciale Cagli - fino a confine provincia. Umbertide - Gubbio Umbertine - S. Maria di Sette - Carpini - S. Faustino - M. Civitello - Bivio Pietralunga - Mocaiana - Nerbisci - S. Martino in Colle - Villa Fassia - Mengara - Scritto - Casacce - Colombella - Bosco - Casa del Diavolo - Pierantonio - Umbertide. Gubbio - Scheggia - Pietralunga Scheggia - Fiume Chiasciolo - Fiume Chiascio - fino alla strada statale 219 - Padule - Gubbio - Mocaiana - Pietralunga - Strada Pietralunga - Cagli - Pian di Serra - Caileto - Caicambiucci - S. Bartolomeo - Strada statale 452 della Contessa - Confine provincia - Scheggia. Scheggia - Gualdo Tadino - Nocera Umbra Strada statale 3 Flaminia da confine provincia a Scheggia - Costacciaro - Sigillo - Osteria del Gatto - Gualdo Tadino - Gaifana - Nocera Umbra - S. Giovenale - Aggi - Bagnara - Confine provincia. Assisi - Valfabbrica - Gualdo Tadino - Nocera U. - Spello Bastia Umbra - S. Maria degli Angeli - Rivotorto - Passaggio di Assisi - Spello - Ponte Centesimo - Valtopina - Nocera Umbra - Ponte Parrano - Parrano - Isola - Maccantone - S. Lorenzo - Busche - Rosina - Cerqueto - Borgonovo - Bivio strada provinciale Branca - Padule - strada provinciale Casacastalda - fino al torrente Saonda - Torrente Saonda fino a torrente Aquina - Ponte d' Assi - Mengara - Scritto - Casacce - Colombella - Aiale - Pianello - Petrignano d' Assisi - Bastia Umbra. Città della Pieve - Castiglione del Lago - Magione Da confine provincia a Borghetto - Sponda Lago Trasimeno da Borghetto a Castiglione del Lago - S. Arcangelo - S. Savino - S. Feliciano - Monte del Lago - Magione - Montesperello - Monte Melino - Vallupina - Solomeo - Strada 220 da Bivio Solomeo a Tavernelle - Piegaro - Città della Pieve - Confine provincia. Marsciano - Piegaro Confine provincia - Città della Pieve - Piegaro - Tavernelle - Castiglione della Valle - S. Biagio della Valle - Pila - S. Martino in Colle - S. Nicolò di Celle - Marciano - Fratta Todina - Montemolino - Cecanibbi - Pian S. Martino - Canonica - Doglio - Confine provincia fino a Città della Pieve. Bastia Umbra - Cannara - Bevagna - Montefalco - Gualdo Cattaneo - Deruta Superstrada Centrale Umbra da Ponte San Giovanni - Ospedalicchio - Rivotorto - Bivio Cannara - Cannara - Cantalupo - Capro - Bevagna - Strada Briziarelli - Torre di Montefalco - Fabbri - S. Luca - Mercatello - Cortigiano - Bivio Casale - Casale - Strada 316 bivio Gualdo Cattaneo - Strada del Puglia fino a Bivio E/ 7 - Ripabianca - Casalina - Deruta - Pontenuovo - Torgiano - Ponte S. Giovanni. Massa Martana - Collazzone - Giano dell' Umbria - Castel Ritaldi Massa Martana - Castel Ritaldi - Colvalenza - Superstrada E/ 7 fino a Collepepe - Strada del Puglia - fino a Bastardo - Mercatello - Bruna di Castel Ritaldi - Terzo La Pieve - Monte Martano - Terzo S. Severo - Ocenelli - Strada statale 418 - confine provincia - Mezzanelli - Colpetrazzo - Massa Martana. Vallo di Nera - Cascia Borgo Cerreto - Sellano - Postignano - Agliano - Nuova Spina - Bivio Acerra - Oriolo - Bazzano - Grotti - Piedipaterno - Vallo di Nera - S. Anatolia di Narco - Scheggino - Ceselli - Monte S. Vito - Monteleone - Fiume Corno fino a Roccaporena - Roccaporena - Cascia - Valdonica - Castel S. Giovanni - Opagna - Civita - Forca di Civita - Savelli - Piediripa - Avendita - Colforcella - Cascia - S. Anatolia - Rocchetta - Borgo Cerreto. Norcia - Preci Norcia - Serravalle - Triponzo - Belforte - Ponte Chiusita - Cervara - Saccovescio - Borgo Preci - Piedivalle - Campi - Forca di Ancarano - Castelluccio - Strada Forche Canapine - Forca S. Croce - S. Scolastica - Norcia. Trevi - Campello Borgo Trevi - Pissignano - Campello - Pettino - Cammoro - i Molini - Orsano - Ponze - S. Maria in Valle - Matigge - Borgo Trevi. Tuoro - Lisciano Niccone - Preggio Tuoro - Lisciano Niccone - Reschio - Preggio - Castel Rigone - Tregine - Passignano - Tuoro. Monte S. Maria Tiberina - S. Leo Bastia Da confine provincia - Lippiano - Monte S. Maria Tiberina - Marcignano - S. Martin Pereto - Petrelle - S. Pietro a Monte - La Mita - Confine provincia. Bocca Trabaria Da confine provincia - Strada Abbadiaccia - Incrocio strada 73/ bis - Passano - Cantone - Botina - Abbazia - Confine provincia. Scheggia - Fossato Da confine provincia - Strada statale 3 - Scheggia - Costacciaro - Sigillo - Osteria del Gatto - Fossato - Confine provincia. Città della Pieve - Paciano - Piegaro Città delle Pieve - Moiano - Paciano - Panicale - Tavernelle - Collebaldo - Cibottola - Mercatello - Migliano e confine provincia - da Migliano a Città della Pieve. Deruta - Bettona - Gualdo Cattaneo Deruta - Ponte Nuovo - Bettona - Cantalupo - Bevagna - Gualdo Cattaneo - Strada provinciale del Puglia - Ripabianca - Deruta.


ALLEGATO 2 - ZONE DELLA PROVINCIA DI TERNI IN CUI E' VIETATO L' ESERCIZIO DELLA CACCIA IN FORMA VAGANTE CON L' AUSILIO DEL CANE DAL 19 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE 1978 ED IN CUI E' VIETATO L' ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI.

Zona n. 1 Interessa parte del territorio dei comuni di Orvieto, Ficulle, Fabro, Monteleone, Montegabbione e S. Venanzo. E' delimitata: Ad ovest, dalla strada statale Umbro Casentinese dal Ponte dell' Adunata presso Orvieto al confine di provincia dopo Monteleone. A nord, dal confine di provincia con Perugia a partire dalla strada statale Umbro Casentinese fino alla strada comunale per Greppolischieto. Ad est, dalla strada comunale per Greppolischieto fino a Montegiove, dalla strada provinciale Pomellese da Montegiove al bivio con la statale Marscianese, dalla statale Marscianese fino a Colonnetta di Prodo, dalla strada statale Orvieto - Todi a partire da Colonnetta di Prodo fino al ponte dell' Adunata presso Orvieto. Zona n. 2 Interessa parte del territorio dei comuni di Orvieto, Castelgiorgio, Castel Viscardo e Allerona. E' delimitata: A nord - est dalla ferrovia Roma - Firenze dalla stazione di Orvieto alla stazione di Allerona. A nord dalla strada provinciale di Allerona - Allerona scalo, dalla stazione ferroviaria fino al ponte sul fosso Rivorcale, dalla strada provinciale Val di Paglia a partire dal Ponte Rivorcale fino al ponte sul fosso Fossatello, "confine territoriale di provincia con Viterbo". A sud - est è delimitata dal torrente Paglia fino sotto l' abitato di Torre Alfina. Ad est dalla strada comunale delle Cave a partire dal Paglia fino alla provinciale di Castelgiorgio - Castel Viscardo. Dalla provinciale di Viceno e dalla comunale di Benano a partire dalla provinciale di Castelgiorgio - Castel Viscardo, "bivio Viceno" fino in località Citerno dove raggiunge ancora la provinciale di Castelgiorgio - Castel Viscardo; dalla provinciale di Castelgiorgio - Castel Viscardo a partire dalla località Citerno fino al bivio con la strada statale Maremmana in Castelgiorgio. A sud, è delimitata dalla statale Maremmana da Castelgiorgio al bivio con la statale Umbro - Casentinese. A sud - est, dalla statale Umbro - Casentinese, dalla provinciale dell' Arcone e Bagnorese, a partire dal bivio con la statale Maremmana fino alla stazione ferroviaria di Orvieto. Zona n. 3 Interessa parte del territorio dei comuni di Baschi e di Montecchio. E' delimitata: A nord - est, dalla strada statale Amerina e dalla strada statale Todi - Baschi a partire da Baschi fino al bivio per Corbara e prosegue fino al confine con Perugia in località Osteriaccia. A nord - ovest, dal confine territoriale di provincia a partire dalla località Osteriaccia fino a raggiungere la strada provinciale Montecchio per Todi presso il ponte sul fosso Clingeno. A sud - est, dalla provinciale Montecchio per Todi, dal ponte sul fosso Clingeno al centro abitato di Montecchio. A sud della strada provinciale di S. Bartolomeo a partire da Montecchio fino a Baschi. Zona n. 4 Interessa parte del territorio dei comuni di Guardea, Alviano e Lugnano. E' delimitata: Ad est dalla statale Amerina da Lugnano a Guardea, a nord dalla provinciale di Mezzeria, da Guardea al bivio con la provinciale Teverina. Ad ovest dalla strada provinciale Teverina fino ad Alviano scalo e dalla provinciale Alviano scalo - Attigliano fino al confine fra i comuni di Alviano e Lugnano. A sud da detto confine lungo la strada comunale delle Morre e la provinciale Lugnano - Attigliano fino al bivio con la statale Amerina. Zona n. 5 Interessa parte del territorio dei comuni di Narni, Otricoli e Calvi. E' delimitata: Ad est dalla strada provinciale Calvese, da Calvi al bivio con la statale Flaminia. Dalla strada statale Flaminia e dalla strada statale Tiberina a partire dal bivio per Calvi, ponte S. Guinaro fino al bivio con la strada statale Ortana. A nord dalla strada statale Ortana fino al lago artificiale di San Liberato. A sud - ovest dalla sponda sinistra del lago omonimo e strada campestre per Guadamello, a sud dalla strada comunale di Guadamello fino al bivio con la statale Flaminia, poi dalla statale Flaminia, dal bivio per Guadamelo fino ad Otricoli. Sempre a sud dalla strada provinciale dei Piloni da Otricoli a Calvi. Zona n. 6 Interessa parte dei comuni di Narni e Terni. E' delimitata: A nord, dalla strada statale Flaminia, dal ponte dell'Aia al bivio con la comunale per Fiaiola. A sud - ovest, dalla strada provinciale dell' Aia e dalla sponda in destra del lago artificiale omonimo, a partire dalla statale per Cantalupo "bivio Vesciano" fino al ponte dell' Aia. A nord - est, dalla strada comunale di Fiaiola e dalla provinciale Collescipolana, a partire dal bivio con la Flaminia fino al bivio con la statale per Cantalupo. Ad est, dalla statale per Cantalupo, dal bivio della Collescipolana fino al bivio, per Vasciano. Zona n. 7 Interessa i comuni di Terni, Montefranco e Ferentillo. E' delimitata: A nord - ovest, dalla strada statale Flaminia a partire da Terni, prosegue per S. Carlo, fino al bivio con la provinciale di Montefranco; prosegue ancora lungo il confine territoriale di provincia fino a raggiungere la strada statale Valnerina nei pressi di Terria. A sud, dalla strada statale Valnerina dal confine di provincia presso Terni, fino a Terni con il bivio della Flaminia per Borgo Rivo.

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