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Legge regionale 11 marzo 1974, n.21


LEGGE REGIONALE n.21 del 11 Marzo 1974

Date di vigenza

21/12/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 21/12/1974
17/08/1978 modifica mostra documento vigente dal 17/08/1978
20/06/1987 abrogazione mostra documento vigente dal 20/06/1987

Documento vigente dal 17/08/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 Marzo 1974 ,n. 21
Attuazione dell' art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 . Asili nido.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 10 del 20/03/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Per attuare le finalità della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido sono disciplinati dalla presente legge.

ARTICOLO 2

1. L' asilo nido è un servizio sociale decentrato a livello territoriale aperto a tutti i bambini fino a 3 anni di età , senza esclusione alcuna dovuta a minorazioni fisiche, psicomotorie o sensoriali.

2. Ove si rendesse necessario, in relazione al numero dei posti disponibili presso ciascun plesso, l' ammissione di bambini all' asilo nido avverrà secondo la graduatoria formata dall' organismo di cui al successivo art. 10 .

ARTICOLO 3

1. I contributi per la costruzione e la gestione di asili nido sono erogati esclusivamente a favore dei Comuni singoli o associati sulla base del piano regionale annuale di cui all' art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044   e all' art. 6 della legge 29 novembre 1977, n. 891 [5]  .

[ ARTICOLO 4 ] [6]
ARTICOLO 4

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni singoli o associati con domanda al Presidente della Regione inoltrano le richieste per i contributi di cui all' art. 6 della legge 29 novembre 1977, n. 891 .

2. Le domande volte ad ottenere i contributi per la costruzione, l' impianto e l' arredamento di asili ' nido o per l' acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a tale scopo, devono essere corredate da una dichiarazione del legale rappresentante dell' ente comprovante:

a) l' avvenuta adozione della deliberazione, relativa alla decisione di costruire uno o più asili ' nido con la indicazione della previsione di spesa e delle fonti di finanziamento;

b) la disponibilità di area idonea o dei locali da ristrutturare ovvero la individuazione dell' area o dei locali con indicazione dei criteri di acquisizione e, in ogni caso, della ubicazione, della superficie, della viabilità principale, degli eventuali insediamenti industriali e plessi scolastici esistenti in progetto nella zona;

c) la esistenza, nella ipotesi di ristrutturazione di immobili, degli atti tecnici, con la indicazione dei criteri di ristrutturazione e della relativa previsione di spesa.

3. Le domande per i contributi di gestione, funzionamento e manutenzione devono essere corredate da una dichiarazione del legale rappresentante dell' Ente comprovante:

a) l' avvenuta adozione della deliberazione di assunzione della gestione dell' asilo - nido ovvero di istituzione di un nuovo asilo - nido;

b) la ubicazione;

c) la ricettività ;

d) numero dei bambini eventualmente iscritti;

e) l' organigramma del personale;

f) l' eventuale consuntivo di gestione dell' anno precedente;

g) il piano di gestione, con l' indicazione dell'onere assunto, dell' eventuale concorso alle rette da parte delle famiglie e dei datori di lavoro nonchè di altri eventuali contributi

[7]
[ ARTICOLO 5 ] [8]
ARTICOLO 5

1. Sulla base delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 4 il Consiglio regionale approva ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del DM di cui all' art. 5 della legge 29 novembre 1977, n. 891 , il piano degli asili - nido fissando le priorità degli interventi e l' entità dei contributi di cui all' art. 6 della stessa legge.

2. Entro sei mesi dalla pubblicazione del piano nel Bollettino Ufficiale della Regione i Comuni singoli o associati approvano i progetti relativi alle opere di cui alla presente legge.

3. L' approvazione dei progetti di opere ricompresse nel piano di cui al primo comma equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di indifferibilità e di urgenza dei lavori relativi alle opere da eseguirsi

[9]
ARTICOLO 5 bis

1. L' assegnazione dei contributi di cui all' art. 4 secondo comma è disposta con delibera della Giunta regionale a seguito dell' approvazione del progetto dell'opera e della documentazione, da parte del Comune, della disponibilità dell' area, o dell' immobile.

2. L' assegnazione e l' erogazione di contributi di cui all' art. 4, terzo comma , nei limiti della previsione di spesa di cui al piano regionale, è disposta immediatamente dopo la pubblicazione del piano nel Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento dell'inizio dell' attività per gli asili di nuova istituzione o di persistente attività per gli altri.

3. L' atto di assegnazione dei contributi costituisce impegno di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio

[10]
ARTICOLO 6

[ 1. ] [11]

1. Entro trenta giorni dall' approvazione del progetto dell' opera, i Comuni, singoli o associati, debbono avviare le procedure per l' acquisizione delle aree. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di assegnazione dei contributi di cui all' art. 4 secondo comma , i Comuni, singoli o associati devono provvedere all' espletamento di tutte le procedure per l' aggiudicazione dell' appalto dei lavori o, nel caso di ristrutturazione di immobili, di tutte le procedure necessarie in rapporto alle modalità di esecuzione dei lavori [12]

[ 2. ] [13]

2. Decorsi inutilmente i termini di cui all' art. 5, secondo comma , e del presente articolo, primo e secondo comma , previa diffida la Giunta regionale, pronuncia la decadenza dei Comuni dai benefici concessi. I contributi per i quali è pronunciata la decadenza sono assegnati ad altri Comuni secondo le priorità indicate nel piano. In caso di carenza di ulteriori richieste nelle previsioni del piano i contributi per i quali è pronunciata la decadenza vanno ad incrementare lo stanziamento dell' anno successivo [14]

3. I Comuni, singoli o associati, decaduti dal beneficio del contributo ai sensi del comma precedente saranno riammessi nel piano annuale successivo, alla sola condizione che documentino la possibilità di rispettare il termine di cui al primo comma a decorrere dall' approvazione del piano.

4. Decorso inutilmente il suddetto termine, la richiesta si intende decaduta e potrà essere ripresentata l' anno successivo, con le modalità previste dall' art. 4 della presente legge.

[ 5. ] [15]

5. I contributi di cui all' art. 4, secondo comma assegnati ai sensi del precedente art. 5 / bis sono erogati dalla Giunta regionale previa presentazione da parte degli enti interessati della copia conforme del verbale di aggiudicazione dei lavori o, nel caso di ristrutturazione di immobili, copia conforme degli atti conclusivi relativi alla procedura seguita per dare inizio ai lavori, unitamente alla richiesta di accreditamento dei fondi. [16]

ARTICOLO 7

[ 1. ] [17]

1. La ricettività dell' asilo - nido non deve essere inferiore di norma, ai 32 posti, nè superiore ai sessanta; in ogni caso il limite minimo non può essere inferiore ai venti posti. [18]

[ 2. ] [19]

2. I locali adibiti ad asilo - nido devono essere ubicati, ove possibile, a diretto contatto con il terreno esterno, con esclusione comunque del seminterrato e debbono possibilmente disporre di una adeguata zona verde. [20]

3. All' interno dell' asilo nido dovranno essere considerate fondamentali le seguenti zone:
 
- atrio;
 
- zona per lattanti;
 
- zona per semi - divezzi;
 
- zona per divezzi;
 
- servizi generali.

4. Il rapporto minimo superficie utile netta - ricettività è fissato in mq. 9,5 per ogni posto.

[ ARTICOLO 8 ] [21]
[ ARTICOLO 9 ] [22]
ARTICOLO 10

1. Gli asili nido ammessi al beneficio della presente legge sono gestiti attraverso un organismo partecipativo di base decentrato al livello territoriale.

2. In esso devono, comunque, essere rappresentati il Consiglio comunale o i Consigli comunali per i Comuni associati, il Comitato di quartiere o di frazione, ove esista, le famiglie in misura  del cinquanta per cento dei componenti l' organismo[23]  adeguata, gli operatori dell' asilo nido, le organizzazioni sociali presenti nel territorio.

3. Il Consiglio comunale o i Consigli comunali dei Comuni associati disciplinano, con atto regolamentare, la composizione di tale organismo, le modalità di designazione e nomina dei suoi componenti garantendo la rappresentanza della minoranza, il funzionamento dello stesso, i compiti ad esso assegnati ed il controllo della sua attività .

[ ARTICOLO 11 ] [24]
ARTICOLO 11

1. Alla funzione educativo - formativa partecipa tutto il personale operante nell' asilo - nido.

2. La dotazione minima di personale per ciascun asilo - nido è costituita da:
 
- una unità di assistenza diretta per ogni otto bambini iscritti;
 
- una unità ogni dodici bambini iscritti per i servizi generali.

3. I Comuni singoli o associati, in relazione alla durata dell' apertura giornaliera degli asili - nido ed in rapporto all' orario di lavoro del personale, possono fissare turni di presenza del personale stesso per garantire un migliore espletamento del servizio.

[25]
ARTICOLO 12

1. Il personale degli asili nido di cui alla presente legge è assunto mediante pubblici concorsi ed inquadrato nei ruoli organici dei Comuni   [ ... ] [26]  .

2. Per l' ammissione ai concorsi a posti di personale educativo di assistenza diretta,   [ ... ] [27]  gli aspiranti devono possedere, oltre ai requisiti generali per l' accesso ai pubblici concorsi, uno dei seguenti titoli:

a) diploma di maturità conseguito à termini del DL 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119 , o titolo equipollente;

b) diploma di vigilatrice d' infanzia o di istituto professionale per l' assistenza all' infanzia o di scuola magistrale per l' insegnamento nel grado preparatorio.

3. Costituisce titolo preferenziale, per i candidati in possesso di uno dei diplomi di cui alla lettera a), il diploma conseguito al compimento di un corso di studi che includa almeno una delle seguenti materie: sociologia, pedagogia, psicologia, igiene, dietologia e scienza dell' alimentazione.

4. Per l' ammissione ai concorsi a posti di personale dei servizi generali gli aspiranti devono possedere, oltre ai requisiti generali per l' accesso ai pubblici concorsi, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, ad eccezione di quelli che per ragioni di età non erano tenuti a frequentare, come scuola dell'obbligo, la scuola media di primo grado. Costituisce titolo di preferenza il diploma e l' attestato rilasciato al compimento di corsi di preparazione professionale specifica.

[ 5. ] [28]

5. I corsi di formazione continua del personale socio - sanitario operante negli asili - nido sono istituiti a norma della legge regionale 31 maggio 1977, n. 23 . [29]

6. Sono fatti salvi tutti i diritti del personale già in servizio prima dell' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 13

1. La tutela sanitaria e l' assistenza psico - pedagogica nell' asilo nido sono coordinate dai Comuni, singoli o associati, i quali si avvalgono delle strutture proprie o di quelle delle Amministrazioni provinciali o di altre strutture pubbliche.

2. La vigilanza igienica e sanitaria è esercitata dalle unità locali dei servizi sanitari e sociali ed in via transitoria, fino alla istituzione di queste ultime, dall'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l' asilo nido.

ARTICOLO 14

1. Le norme di cui agli articoli 2, primo comma , e 7 si applicano a tutti gli enti ed istituzioni sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione.

2. La norma di cui all' art. 13, secondo comma , è estesa a tutti gli asili nido esistenti nella regione e comunque gestiti.

ARTICOLO 15

1. Il Consiglio regionale verifica lo stato di attuazione dei piani annuali degli asili nido su relazione della Giunta regionale.

2. A tal fine i fondi accreditati à termini della presente legge sono amministrati direttamente dai Comuni, singoli o associati, con gestione separata e con obbligo al rendiconto finale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 11 marzo 1974

Conti

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 25 Comma 1 legge Regione Umbria 2 giugno 1987, n. 30.

[5] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[10] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 3 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[21] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[22] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[23] - Integrazione da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[26] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[27] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 3 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 3 legge Regione Umbria 27 luglio 1978, n. 33.