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Legge regionale 31 luglio 1978, n.38


LEGGE REGIONALE n.38 del 31 Luglio 1978

Date di vigenza

17/08/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/08/1978
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 17/08/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 Luglio 1978 ,n. 38
Proroga di alcuni effetti della legge regionale 18 luglio 1977, n. 34
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 31 del 02/08/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il termine di cui al primo comma dell' articolo unico della legge regionale 18 luglio 1977, n. 34 , è prorogato di un semestre dall' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 31 luglio 1978

Marri

[1]