ARTICOLO 1
1.
La presente legge è finalizzata all' utilizzo del fondo di lire 1.200 milioni attivato con l' investimento delle riserve delle Società assicuratrici associate all' ANIA, per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'
art. 1 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035
, nei centri storici di Gubbio e Narni, su immobili di proprietà comunale, mediante interventi di restauro e ristrutturazione.
2.
Il fondo di 1.200 milioni è destinato, quanto a lire 600 milioni per un intervento nel Comune di Gubbio e quanto a lire 600 milioni per un intervento nel Comune di Narni.
ARTICOLO 2
1.
Per il perseguimento delle finalità di cui all'
art. 1
, la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli IACP di Perugia e Terni contributi in conto capitale ed in conto interessi sull' ammontare dei mutui trentacinquennali che i medesimi contrarranno con gli Istituti di credito convenzionati, ai sensi del punto b),
art. 1
della convenzione stipulata in data 31 ottobre 1977 tra i " Crediti fondiari della Cassa di risparmio delle province lombarde e dell' Istituto bancario San Paolo di Torino" e " l' Associazione nazionale fra istituti autonomi per le case popolari, la Lega nazionale delle cooperative e mutue, l' Associazione generale delle cooperative italiane e la Confederazione delle cooperative italiane".
2.
Il contributo in conto capitale è concesso a copertura dell' importo non mutuato e degli interessi gravanti sulle somministrazioni rateali in preammortamento.
3.
Il contributo in conto interessi è concesso sui mutui contratti fino ad un importo di lire 1.080 milioni, nella seguente misura:
a)
7,3 per cento dell' importo totale del mutuo contratto da ogni singolo Istituto autonomo per le case popolari, per i primi 15 anni dalla data di stipulazione dell' atto di erogazione e quietanza del mutuo;
b)
6 per cento dell' importo totale del mutuo per i successivi 10 anni;
c)
5 per cento dell' importo totale del mutuo per gli ultimi 10 anni.
ARTICOLO 3
1.
La concessione dei contributi da parte della Regione è subordinata alla condizione che gli alloggi di proprietà dei Comuni, di cui al
precedente art. 1
, siano dati in gestione, mediante concessione gratuita, agli IACP competenti per territorio, per non meno di 45 anni.
2.
La concessione degli alloggi, le caratteristiche tecniche degli interventi, l' appalto delle opere, nonchè la gestione e l' impiego delle somme derivanti dall' applicazione del canone sociale, saranno disciplinate da una convenzione da stipulare tra la Regione, Comuni ed IACP entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
1.
I Comuni predispongono i progetti esecutivi degli interventi entro il 30 settembre 1978. La deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale, in deroga alle norme vigenti, costituisce piano particolareggiato ai sensi della
legge 17 agosto 1942, n. 1150
e successive integrazioni e modificazioni.
2.
Nei 3 mesi successivi al predetto termine l' IACP provvede all' appalto dei lavori.
3.
Il mancato rispetto dei termini del presente articolo comporta la revoca della concessione dei contributi che saranno utilizzati per finanziare altri interventi di edilizia residenziale.
ARTICOLO 5
1.
I contributi in conto capitale sono posti a disposizione degli IACP appena questi avranno inviato al Presidente della Giunta regionale copia conforme del verbale di aggiudicazione dei lavori, corredata dalla richiesta di accreditamento dei fondi.
2.
I contributi in conto interessi sono posti a disposizione degli IACP con decorrenza dalla data di ammortamento dei mutui sulla base della richiesta di somministrazione dei fondi.
ARTICOLO 6
1.
La Regione provvede alla nomina dei collaudatori, le cui spese faranno carico agli IACP.
ARTICOLO 7
1.
Per l' attuazione della presente legge sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a)
lire 130.000.000 per ciascuno degli anni 1978 e 1979, per la erogazione dei contributi di cui al
precedente art. 2, secondo comma
, da imputare al capitolo 4271 di nuova istituzione nel bilancio per l' esercizio 1978, denominato " Contributi in conto capitale agli Istituti autonomi per le case popolari di Perugia e Terni sulla spesa per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni";
b)
lire 78.840.000 per l' anno 1978 quale limite di impegno per la erogazione dei contributi di cui al
terzo comma dello stesso art. 2
. Le annualità - da iscrivere nei bilanci dal 1978 al 2012, al cap. 4272, di nuova istituzione, denominato " Contributi in annualità sui mutui contratti dagli Istituti autonomi per le case popolari di Perugia e Terni per interventi nei centri storici di Gubbio e Narni" - sono così determinate:
- L. 78.840.000 per ciascuno degli anni dal 1978 al 1992;
- L. 64.800.000 per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002;
- L. 54.000.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2012.
2.
All' onere complessivo di lire 208.840.000 afferente all' esercizio 1978 sarà fatto fronte con corrispondente riduzione del cap. 4680 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (n. d' ordine 2 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio 1978).