ARTICOLO 1
1.
Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica nella scuola dell' obbligo, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica e nelle istituzioni di educazione popolare, già delegate ai Comuni con la
legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36
e trasferite direttamente ai Comuni stessi con
DPR 24 luglio 1977, n. 616
, nonchè quelle concernenti l' assistenza scolastica nella scuola materna, sono esercitate secondo i principi e le norme stabiliti dalla legislazione regionale attualmente vigente nel settore, tenuto conto della programmazione effettuata dai distretti scolastici.
2.
I Comuni devono altresì tendere a unificare, laddove possibile, i servizi di assistenza scolastica con quelli già organizzati ai sensi della
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
, e successive modifiche e integrazioni.
3.
Le funzioni concernenti l' assistenza medico - psichica e l' assistenza ai minorati psico - fisici di cui all'
art. 42 comma secondo del DPR 24 luglio 1977, n. 616
sono svolte dai Comuni associati nei Consorzi secondo i principi stabiliti dalla
legge regionale 14 novembre 1974, n. 57
e successive modifiche ed integrazioni.