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Legge regionale 24 agosto 1978, n.44


LEGGE REGIONALE n.44 del 24 agosto 1978

Date di vigenza

14/09/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/09/1978
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 14/09/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 24 agosto 1978 ,n. 44
Norme transitorie per l' applicazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616 nel settore dell' assistenza scolastica.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 30/08/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica nella scuola dell' obbligo, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica e nelle istituzioni di educazione popolare, già delegate ai Comuni con la legge regionale 22 ottobre 1973, n. 36 e trasferite direttamente ai Comuni stessi con DPR 24 luglio 1977, n. 616 , nonchè quelle concernenti l' assistenza scolastica nella scuola materna, sono esercitate secondo i principi e le norme stabiliti dalla legislazione regionale attualmente vigente nel settore, tenuto conto della programmazione effettuata dai distretti scolastici.

2. I Comuni devono altresì tendere a unificare, laddove possibile, i servizi di assistenza scolastica con quelli già organizzati ai sensi della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 , e successive modifiche e integrazioni.

3. Le funzioni concernenti l' assistenza medico - psichica e l' assistenza ai minorati psico - fisici di cui all' art. 42 comma secondo del DPR 24 luglio 1977, n. 616 sono svolte dai Comuni associati nei Consorzi secondo i principi stabiliti dalla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2

1. Per la ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio regionale relativi alle materie di cui all' articolo precedente, la Regione applicherà i criteri di cui alla citata legge 22 ottobre 1973, n. 36 ed alla legge regionale 13 dicembre 1973, n. 45 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 24 agosto 1978

Marri

[1]