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Legge regionale 25 agosto 1978, n.49


LEGGE REGIONALE n.49 del 25 Agosto 1978

Date di vigenza

14/09/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/09/1978
13/09/2001 modifica mostra documento vigente dal 13/09/2001
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 14/09/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 Agosto 1978 ,n. 49
Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306 : Costituzione ed incentivazione delle associazioni dei produttori zootecnici. Criteri per la determinazione del prezzo del latte alla produzione.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 30/08/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Regione favorisce, anche attraverso interventi incentivanti l' associazionismo e la cooperazione dei produttori agricoli, il miglioramento qualitativo, lo sviluppo della produzione zootecnica e adeguati livelli di reddito alle imprese agricole singole e associate.

2. In attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306 , la presente legge determina i criteri per la formazione del prezzo di vendita del latte alla produzione di provenienza bovina e di ogni altra specie animale a qualunque uso destinato, in armonia con la programmazione regionale e nazionale.

ARTICOLO 2

1. Agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli zootecnici coloro che possiedono i requisiti di cui all' art. 4 della legge 8 luglio 1975, n. 306 .

ARTICOLO 3

1. Ai fini del riconoscimento sono considerate associazioni di produttori zootecnici quelle che abbiano i requisiti di cui all' art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306 , che abbiano almeno 100 associati e la disponibilità  annua di almeno 80.000 q.li di latte.

2. Le associazioni debbono altresì essere regolate da statuti che favoriscano una attività  coerente con i programmi regionali di sviluppo e gli obiettivi socio - economici della programmazione regionale.

3. Gli statuti debbono essere conformi all' art. 2 della legge 306 e debbono anche prevedere la possibilità  di presentazione di più liste dei candidati e la ripartizione dei seggi negli organi direttivi col sistema proporzionale.

4. Possono essere riconosciute anche le cooperative agricole zootecniche di produzione e trasformazione del latte e loro consorzi, purchè posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

5. Le cooperative di cui al precedente comma che abbiano ottenuto il riconoscimento debbono mantenere la contabilità  , per l' attività  di associazione, separata da quella per l' attività  di cooperazione.

ARTICOLO 4

1. Le associazioni dei produttori agricoli zootecnici, oltre ai compiti previsti dall' art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306 , possono:
 
- stabilire collaborazioni con le associazioni provinciali degli allevatori dell' Umbria;
 
- stipulare convenzioni e contratti con enti e con privati, utili al raggiungimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 5

1. La Giunta regionale, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali e delle Cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la competente commissione consiliare, delibera sulle istanze di riconoscimento avanzate dalle associazioni dei produttori zootecnici in base ai criteri fissati dalla presente legge; provvede inoltre, nel caso vengano meno i requisiti stessi, a revocare il riconoscimento concesso con le modalità  di cui sopra.

2. Il termine per proporre ricorso giurisdizionale avverso la deliberazione di cui al comma precedente decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione con cui vengono esternate le dichiarazioni della Giunta regionale.

ARTICOLO 6

1. Le associazioni dei produttori zootecnici riconosciute possono ottenere aiuti previsti dalle leggi dello Stato e dalle leggi regionali e previsti dalla CEE al fine di migliorare la struttura produttiva e di commercializzazione dei prodotti zootecnici.

2. I contributi di cui al secondo comma dell' art. 7 della legge 8 luglio 1975, n. 306 , sono concessi dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

ARTICOLO 7

1. Le deliberazioni dell' assemblea delle associazioni di produttori zootecnici, che stabiliscono contributi a carico degli associati ai sensi del primo comma dell' art. 7 della legge 306/ 1975 sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 8

1. Il comitato economico, di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 1975, n. 306 , è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto da 2 rappresentanti di ciascuna delle associazioni dei produttori zootecnici riconosciute ai sensi della presente legge.

2. Il comitato è assistito, con funzioni consultive, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato dalle rispettive articolazioni regionali.

3. Il comitato dura in carica 3 anni ed è presieduto da un componente del comitato stesso eletto nella prima riunione di ogni campagna lattiero casearia.

4. Ai soli fini del coordinamento interno dei propri lavori il comitato nomina nel proprio seno un segretario.

ARTICOLO 9

1. Ai fini della determinazione del prezzo del latte alla produzione lo standard merceologico minimo del latte a qualunque uso destinato e le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base, per l' intero territorio regionale, sono determinati dall' allegata tabella " A".

ARTICOLO 10

1. Ai fini dell' applicazione della presente legge l' annata lattiero - casearia ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 11

1. I laboratori riconosciuti idonei dalla Regione dell'Umbria, agli effetti della determinazione delle caratteristiche del latte e dell' applicazione delle maggiorazioni percentuali, sono:

1) Istituto zooprofilattico sperimentale per l' Umbria e le Marche con sede in Perugia;

2) Laboratorio di igiene e profilassi di Perugia e Terni;

3) Laboratori degli Istituti della Università degli studi di Perugia;

4) Laboratori delle Associazioni provinciali degli allevatori e degli stabilimenti lattiero - caseari che abbiano struttura adeguata e personale abilitato e riconosciute idonee dalla Giunta regionale a seguito di accordo tra le parti.

2. In caso di contestazione sarà riconosciuto valido il risultato ottenuto da uno dei sottoindicati laboratori, scelto concordemente tra le parti: Istituto zooprofilattico sperimentale per l' Umbria e le Marche con sede in Perugia, Laboratori di igiene e profilassi di Perugia e Terni.

3. Le parti possono richiedere che il prelievo venga effettuato dal personale di fiducia dei predetti laboratori.

ARTICOLO 12

1. Alle spese necessarie per l' espletamento delle analisi provvedono le parti, nella misura del 50 per cento ciascuna, per i normali controlli previsti dalla presente legge, a spese del richiedente, nel caso questo abbia mosso una contestazione verso la controparte.

ARTICOLO 13

1. Ai fini dell' applicazione della presente legge sono ritenuti validi i seguenti metodi di analisi:

1) Sostanza grassa:
 
- Gerber
 
- Fotocolorimetrici
 
- Analizzatore a raggi infrarossi
 
- Nefelometrici.

2) Proteine totali:
 
- Amido nero
 
- Arancio G
 
- Analizzatore a raggi infrarossi
 
- Kjeldhal.

2. Le analisi devono essere esperite con frequenza almeno mensile.

3. Nel caso di contestazione tra le parti, deve essere usata una apparecchiatura automatica che consenta la massima garanzia di risultato quale potrebbe essere una apparecchiatura a raggi infrarossi.

ARTICOLO 14

1. In sede di formazione del bilancio pluriennale e dei bilanci annuali verranno determinati gli impegni di spesa per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

ARTICOLO 15

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si intendono richiamate le norme della legge 8 luglio 1975, n. 306 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 agosto 1978

Marri


ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - Tabella "A" di cui all' art. 9 .

A) LATTE BOVINO
 
1) Caratteristiche merceologiche
 
- Titolo in sostanza grassa:
 
Standard minimo 3,2 per cento, a partire dal 3,3 per cento maggiorazione dello 0,5 per cento sul prezzo base per ogni decimo (0,10) di percentuale in più ;
 
- Titolo in proteine totali:
 
Standard minimo 2,9 per cento, a partire dal 3,1 per cento maggiorazione dell' 1 per cento sul prezzo base per ogni decimo (0,10) di percentuale in più ; I dati centesimali verranno arrotondati per difetto o per eccesso a seconda che siano inferiori, uguali o superiori allo 0,05.
 
2) Valore batteriologico:
 
Viene determinato con il metodo della riduttasi, con l' impiego del bleu di metilene, su campioni prelevati al momento della consegna del latte. Standard minimo.
 
Tempo di decolorazione: da 2 a 3 ore in estate (dal 1º maggio al 31 ottobre), da 3 a 4 ore in inverno (dal 1º novembre al 30 aprile); per tempi superiori alle 3 ore in estate e alle 4 ore in inverno si applica una maggiorazione dell' 1 per cento sul prezzo base.
 
3) Refrigerazione.
 
Per il latte che al momento della consegna abbia una temperatura non superiore a 5 gradi centigradi, viene applicata una maggiorazione del 2,3 per cento sul prezzo base.
 
4) Condizioni igienico - sanitarie del bestiame:
 
Standard minimo, latte proveniente da stalle ufficialmente indenni da tbc. Per il latte prodotto in stalle indenni da brucellosi viene applicata una maggiorazione dello 0,50 per cento sul prezzo base.
 
B) LATTE OVINO
 
1) Caratteristiche merceologiche:
 
- Titolo in sostanza grassa:
 
Standard minimo: 5,5 per cento, a partire dal 6,5 per cento maggiorazione dello 0,8 per cento sul prezzo base per ogni decimo (0,10) di percentuale in più ;
 
- Titolo in proteine totali:
 
Standard minimo: 4,5 per cento, a partire dal 5 per cento maggiorazione dello 0,8 per cento sul prezzo base per ogni decimo (0,10) di percentuale in più .
 
I dati centesimali verranno arrotondati per difetto o per eccesso a seconda che siano inferiori, uguali o superiori allo 0,05.
 
2) Valore batteriologico:
 
Viene determinato con il metodo della riduttasi con l' impiego del bleu di metilene, su campioni prelevati al momento della consegna del latte.
 
Standard minimo:
 
Tempo di decolorazione: da 1 a 2 ore in estate (dal 1º maggio al 31 ottobre) e da 2 a 3 ore in inverno (dal 1º novembre al 30 aprile), per tempi superiori alle 2 ore in estate e alle 3 ore in inverno viene applicata una maggiorazione dell' 1,5 per cento sul prezzo base.
 
3) Stato sanitario:
 
Standard minimo: provenienza da greggi dove viene regolarmente praticata la vaccinazione contro la brucellosi con vaccino REV 1, ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni ed integrazioni; per le greggi indenni da brucellosi viene applicata una maggiorazione del 2 per cento sul prezzo base.

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