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Legge regionale , n.50


LEGGE REGIONALE n.50 del

Date di vigenza

14/09/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/09/1978
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 14/09/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 Agosto 1978 , n. 50
Modificazioni al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16 , recante norme di esecuzione delle disposizioni sullo svolgimento dei concorsi di accesso alle qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , in conseguenza della entrata in vigore della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 30/08/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 1 del regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16 , è sostituito come segue: " Concorsi di ammissione. - Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna qualifica funzionale, nell' ambito dei posti vacanti e di quelli che si renderanno tali entro il 31 dicembre successivo, in ragione di collocamento a riposo d' ufficio. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima. In caso di necessità dei diversi settori di attività , qualora non sia applicabile il primo comma dell' art. 9 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , così come risulta sostituito dall' art. 2 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19 , possono essere messi a concorso anche i posti che si siano resi vacanti dopo il 31 marzo, per motivi diversi dal collocamento a riposo d'ufficio. Per la copertura dei posti della prima, seconda e terza qualifica funzionale, determinati ai sensi del primo comma e riservati a soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria secondo la ripartizione per categorie di cui all' art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 , si provvede mediante procedimenti selettivi riservati alle singole categorie protette secondo le norme previste dal presente regolamento ".

ARTICOLO 2

1. L' art. 4 del regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16 , è sostituito dal seguente: " I candidati ai concorsi per la I e II qualifica funzionale devono sostenere una prova attitudinale, da espletarsi anche sotto forma di una serie, unica per tutti i concorrenti, di tests ed un colloquio nelle materie indicate nell' allegata tabella A ".

ARTICOLO 3

1. L' art. 8 del regolamento 23 marzo 1976, n. 16 , è sostituito come segue: " Adempimenti delle commissioni esaminatrici. - Le commissioni esaminatrici, costituite nei modi indicati dall' art. 16 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , si insediano non oltre il 15º giorno successivo al termine previsto per la presentazione delle domande. Nella prima seduta la commissione esaminatrice: a) determina i criteri per la valutazione dei titoli, attribuendo ad essi il punteggio, entro i limiti di cui al terzo comma dell' art. 9 e della allegata tabella di valutazione dei titoli; b) fissa i criteri e le modalità di svolgimento delle prove di esame. Per la validità delle sedute della commissione esaminatrice è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri ".

ARTICOLO 4

1. L' art. 9 del regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16 , è sostituito dai seguenti: " Art. 9. - Titoli valutabili. - I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso. I titoli che pervengono oltre il termine predetto non sono ammessi a valutazione. Per i concorsi a posti delle qualifiche funzionali dalla terza alla sesta, sono valutati, sulla base dell' allegata tabella " B/ 1" , i seguenti titoli, fino ad un massimo di punti cinque: a) titoli di servizio; b) titoli di studio; c) titoli di cultura, professionali o diversi da quelli indicati nelle categorie precedenti. La valutazione dei titoli precede la prova orale. Per i concorsi ai posti di prima e seconda qualifica funzionale sono valutati, a parità di merito dopo la prova attitudinale da espletarsi anche sotto forma di una serie, unica per tutti i concorrenti, di tests ed un colloquio, sulla base dell' allegata tabella " B/ 2", i titoli relativi al carico familiare, allo stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di collocamento del candidato nonchè allo stato di occupazione del nucleo familiare. Art. 9/ bis. - Svolgimento delle prove d' esame e adempimenti della commissione. - Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal titolo I del DPR 3 maggio 1957, n. 686 , in quanto applicabili. Nello stesso giorno degli esami, la commissione esaminatrice formula tre temi per ciascuna prova scritta o pratica, depositandoli in un' urna dalla quale sarà estratto quello da svolgersi. Per ciascuna prova scritta o pratica o attitudinale sarà assegnato il tempo ritenuto necessario, in relazione alla sua complessità e specificità , dalla commissione. La durata di ciascuna prova non potrà , comunque, superare le otto ore. Scaduto il tempo assegnato i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute. Ai candidati viene data comunicazione dell' ammissione o meno alla prova orale o al colloquio, con l' indicazione del voto riportato nella prova attitudinale e in ciascuna delle prove scritte e pratiche. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale o al colloquio la commissione forma l' elenco dei candidati esaminati con l' indicazione del voto da ciascuno riportato. L' elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all' esterno dell' aula ove si svolge l' esame ovvero all'albo della Presidenza della Giunta regionale. Art. 9/ ter. - Punteggi delle prove e determinazione del voto finale. - La commissione attribuisce ad ogni prova il punteggio da 1 a 10. Sono ammessi al colloquio richiesto per i posti della prima e seconda qualifica i concorrenti che abbiano conseguito nella prova attitudinale la votazione di almeno sette decimi. Sono ammessi alla prova orale richiesta per i posti delle altre qualifiche i concorrenti che abbiano conseguito nelle prove scritte e pratiche una votazione media di almeno sette decimi, con non meno di sei nelle singole prove. Il colloquio o la prova orale non si intende superata se il candidato non consegue in essa una votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva per i concorsi a posti dalla terza alla sesta qualifica è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media riportata nelle prove scritte e pratiche e il voto ottenuto nella prova orale. Per i concorsi ai posti di prima e seconda qualifica funzionale la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella prova attitudinale e quello ottenuto nella prova orale. La valutazione comparativa dei candidati, a parità di merito dopo la prova attitudinale e il colloquio, è effettuata sulla base dei titoli di cui al terzo comma dell' art. 7 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19 ".

ARTICOLO 5

1. L' art. 12 del regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16 , è sostituito dal seguente: " Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nella legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni e nel DPR 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ".

ARTICOLO 6

1. La tabella delle materie sulle quali possono vertere le prove d' esame allegate al regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16 , assume la denominazione di tabella " A".

2. Le declaratorie relative alle materie d' esame per i concorsi a posti delle qualifiche seconda e prima sono sostituite dalle seguenti:
 
SECONDA QUALIFICA
 
Commesso:
 
Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e delle attribuzioni dei servizi esecutivi, con particolare riguardo alle mansioni proprie del commesso; stato giuridico dei dipendenti regionali; nozioni di geografia regionale (Umbria); cultura generale.
 
Magazziniere:
 
Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e delle attribuzioni dei servizi esecutivi, con particolare riguardo alle mansioni proprie del magazziniere; tecnica di magazzino; stato giuridico dei dipendenti regionali; nozioni di geografia regionale (Umbria); cultura generale.
 
Operatore:
 
Conoscenza della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere per il quale viene bandito il concorso (operaio qualificato, forestale, agricolo, etc.); stato giuridico dei dipendenti regionali; cultura generale.
 
PRIMA QUALIFICA
 
Addetto alle pulizie:
 
Conoscenza degli elementi della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere; stato giuridico dei dipendenti regionali.
 
Custode:
 
Conoscenza degli elementi della organizzazione amministrativa della Regione e del mestiere; stato giuridico dei dipendenti regionali.
 
Tabella B/ 1
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI
 
1) Concorsi a posti delle qualifiche terza, quarta, quinta e sesta.
 
Sono valutabili, ai fini dell' attribuzione del punteggio di cui alla lett. a) dell' art. 8 del regolamento, i seguenti titoli:

a) titoli di servizio: intendendosi per essi quelli attinenti al lavoro comunque prestato in carriera o qualifica o mansioni, corrispondenti o propedeutiche rispetto a quelle del posto messo a concorso.
 
Il servizio, anche in relazione a quanto previsto dall' art. 80 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 , sarà valutato fino ad un massimo di cinque anni.
 
Al fine della determinazione del punteggio verrà conteggiato 1/ 60 del quorum che sarà assegnato ai titoli di servizio per ogni mese di lavoro o frazione superiore a 15 giorni.
 
Sarà considerata idonea documentazione del titolo di servizio il certificato rilasciato dal Capo dell' Amministrazione competente, dal quale risulti sia la carriera o la qualifica o le mansioni del concorrente sia il periodo di lavoro, sempre che ove si tratti di mansioni, il certificato faccia espresso riferimento ad un atto deliberativo di conferimento delle mansioni, corrispondenti alla carriera o alla qualifica;

b) titoli di studio: intendendosi per essi i titoli di studio richiesti per l' ammissione al concorso, quelli superiori al titolo di studio minimo per l' accesso al concorso ovvero diplomi di specializzazione o abilitazione professionale post - universitaria ovvero un secondo diploma di laurea, oltre quello richiesto per l' ammissione, se equipollente o, comunque, attinente alla professionalità propria del posto messo a concorso.
 
Il possesso del titolo dichiarato si documenta solo con l' esibizione, avvenuta nei termini prescritti dal bando di concorso, del diploma originale del titolo di studio conseguito o di copia di esso autenticata ai sensi di legge;

c) titoli di cultura o diversi dalle altre categorie: sono valutabili in questa categoria i titoli relativi a:

1) pubblicazioni originali riguardanti materie attinenti alla professionalità richiesta dal posto messo a concorso;

2) incarichi professionali conferiti da Enti pubblici;

3) idoneità conseguite in concorsi presso pubbliche amministrazioni in carriera o qualifica corrispondente o equipollente o superiore a quella del posto messo a concorso;

4) i titoli di qualifica corrispondente a quella richiesta dal posto messo a concorso;

5) titoli conseguiti in corsi, con esami finali, di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, riconosciuti o autorizzati dalla competente autorità scolastica, per qualifiche equiparabili a quelle per cui si concorre o superiori, e per un numero di corsi non superiori a quattro.
 
Per le singole categorie, in relazione alla qualità e alla specificità del posto messo a concorso, la commissione d' esame attribuisce i punteggi, entro i limiti sottoindicati:
 
a) titoli di servizio: punteggio massimo 3,00.
 
1) servizio prestato in carriera o qualifica o mansionicorrispondenti fino a un massimo di punti 3,00 da assegnare in ragione di 1/ 60 per ogni mese di servizio, e cioè 0,05 al mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni;
 
2) servizio prestato in carriera o qualifica o mansioni propedeutiche (immediatamente inferiori) rispetto a quelle del posto messo a concorso: fino a un massimo di punti 1,50 in ragione di 1/ 60 per ogni mese di servizio e cioè 0,025 al mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.
 
b) titoli di studio:
 
1) per i posti delle qualifiche funzionali quinta o sesta: per il titolo minimo conseguito con un punteggio di almeno 9/ 10 punti 0,30 per i titoli aggiuntivi fino ad un massimo di 0,70;
 
2) per i posti delle qualifiche funzionali terza e quarta: per il titolo minimo conseguito con un punteggio di almeno 8/ 10 o con la qualifica di distinto o equiparabile punti 0,30 per i titoli aggiuntivi per un massimo fino a 0,70.
 
c) titoli di cultura o diversi da quelli delle altre categorie:
 
1) per i posti delle qualifiche funzionali quinta e sesta: massimo punti 1
 
2) per i posti delle qualifiche funzionali terza e quarta: massimo punti 1.
 
Tabella B/ 2
 
CONCORSI A POSTI DELLE QUALIFICHE PRIMA E SECONDA
 
Sono valutabili, ai fini della valutazione comparativa di cui al terzo comma dell' art. 9 del regolamento regionale n. 16/ 76 , aggiunto dall' art. 4 del presente regolamento, esclusivamente i seguenti titoli da valutare a parità di merito dopo la prova attitudinale ed il colloquio:
 
a) carico familiare. Il punteggio è attribuito sulla base delle norme che regolano il diritto teorico al percepimento degli assegni familiari secondo le norme INPS ed è graduato secondo l' obbligo di prestare gli alimenti in base alle norme del codice civile :
 
- coniuge punti 1,00
 
- figli (legittimi, naturali e adottivi) ciascuno punti 0,80
 
- altri familiari (limitatamente ai genitori, fratelli e sorelle, nipoti orfani di entrambi i genitori ed affiliati) ciascuno punti 0,40
 
b) reddito familiare. Il punteggio è attribuito sulla base di idonea documentazione degli uffici finanziari statali, accompagnata dallo stato di famiglia. Al candidato il cui reddito familiare non superi lire 1.800.000 vengono attribuiti punti 2,50. Tale punteggio verrà ridotto di punti 0,10 per ogni 100.000 lire di reddito o frazione superiore a lire 50.000. I redditi pari o superiori a lire 4.300.000, pertanto, non riceveranno alcun punteggio. La Giunta regionale adegua, con propria deliberazione da adottare entro il mese di gennaio di ciascun anno, i predetti massimali, in relazione all' indice rilevato per la maggiorazione dell' indennità integrativa speciale per i dipendenti statali.
 
c) stato di occupazione. Il punteggio è attribuito sulla base di idonea documentazione rilasciata dalle sezioni comunali di collocamento o certificazioni equipollenti.
 
1) stato di disoccupazione del candidato:
 
- alla data di scadenza del bando punti 0,10
 
- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di disoccupazione anteriore alla data di indizione del concorso, limitatamente ad un anno, fino ad un punteggio, massimo di 1,20 punti 0,10
 
2) stato di disoccupazione dei componenti il nucleo familiare:
 
- per ogni componente disoccupato alla data di indizione del concorso punti 0,05.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 agosto 1978

MARRI

[1]