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Legge regionale , n.55


LEGGE REGIONALE n.55 del

Date di vigenza

02/11/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 02/11/1978
15/05/1980 abrogazione mostra documento vigente dal 15/05/1980

Documento vigente dal 02/11/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 Ottobre 1978, n. 55
Finanziamento integrativo per gli interventi di cui all' art. 1 della LR 1 agosto 1977, n. 39 (edilizia sportiva).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 44 del 18/10/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Per gli interventi di cui all' art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 39 è autorizzata - per l' anno 1978 - l'ulteriore spesa di lire 49.000.000 (quarantanovemilioni) con imputazione al cap. 4517 del relativo bilancio, denominato: " Contributi regionali per la costruzione, l' ampliamento, la ristrutturazione, l' ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico, compreso l' acquisto delle aree".

2. All' onere suddetto è fatto fronte con riduzione degli stanziamenti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio stesso:
 
- cap. 3120 " Fondo di riserva per le spese impreviste" per L. 24.000.000
 
- cap. 3130 " Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 3 allegato al bilancio - N. d' ordine 2) L. 25.000.000
 
Totale L. 49.000.000


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 11 ottobre 1978

FIRMA

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 17 legge Regione Umbria 23 aprile 1980, n. 32.