Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
7 Dicembre 1978, n.
67
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
52 del
13/12/1978
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
1.
Il trattamento economico pensionabile goduto al momento del trasferimento da prendersi come base di calcolo per la determinazione degli scatti biennali fatti salvi dall'
articolo 1 della legge regionale n. 17 del 10 aprile 1978
, è quello stesso che ha dato luogo, per ciascun dipendente, alla determinazione dell' assegno ad personam.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 7 dicembre 1978
MARRI
[1]