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Legge regionale , n.67


LEGGE REGIONALE n.67 del

Date di vigenza

28/12/1978 entrata in vigore mostra documento vigente dal 28/12/1978
02/11/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/11/1999

Documento vigente dal 28/12/1978

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 7 Dicembre 1978, n. 67
Interpretazione autentica della legge regionale 10 aprile 1978, n. 17 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 52 del 13/12/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Il trattamento economico pensionabile goduto al momento del trasferimento da prendersi come base di calcolo per la determinazione degli scatti biennali fatti salvi dall' articolo 1 della legge regionale n. 17 del 10 aprile 1978 , è quello stesso che ha dato luogo, per ciascun dipendente, alla determinazione dell' assegno ad personam.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 7 dicembre 1978

MARRI

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Note della redazione

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