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Legge regionale 14 dicembre 1978, n.70


LEGGE REGIONALE n.70 del 14 dicembre 1978

Date di vigenza

04/01/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/01/1979
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 04/01/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1978 ,n. 70
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 53 del 20/12/1978

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Sulle indennità previste dagli articoli 1 delle leggi regionali 1º agosto 1972, n. 15 e 2 aprile 1973, n. 20, modificate con legge regionale 21 gennaio 1976, n. 7 , - articoli 1 e 4 -, viene operata una trattenuta del tre per cento per ogni assenza dei consiglieri regionali dalle sedute delle commissioni consiliari permanenti, salvo i casi di congedo previsti dall' art. 19 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 22 (Regolamento interno del Consiglio regionale).


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 dicembre 1978

Marri

[1]