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Legge regionale , n.2


LEGGE REGIONALE n.2 del

Date di vigenza

18/01/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 18/01/1979
06/06/2002 abrogazione mostra documento vigente dal 06/06/2002

Documento vigente dal 18/01/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 Gennaio 1979, n. 2
Norme sull'abilitazione all' attività venatoria e sul rilascio dei tesserini per l' esercizio della caccia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 del 17/01/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Per il conseguimento dell' abilitazione all' esercizio venatorio il candidato deve superare un esame costituito da una prova pratica sul funzionamento delle armi consentite per l' uso della caccia e da una prova teorica sulle seguenti materie:

a) Legislazione venatoria:
 
Nozioni sul calendario venatorio e sulle forme di esercizio della caccia; definizione di selvaggina stanziale e di selvaggina migratoria; elenco della selvaggina stanziale protetta; limitazione all' esercizio venatorio rispetto a tempi e luoghi; mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia; appostamenti di caccia; divieto di detenzione e vendita della fauna selvatica; nozioni sulle licenze di caccia (rilascio e rinnovo della licenza, validità ed assicurazione per responsabilità civile); forme di partecipazione democratica alle attività degli Enti delegati nel settore venatorio e per il riequilibrio faunistico del territorio; nozioni sulle bandite, riserve di caccia, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione della fauna e sugli organismi di gestione di detti ambiti territoriali; zona faunistica delle Alpi; agenti di vigilanza, loro compiti e poteri, custodia ed addestramento dei cani; organi preposti alla Amministrazione della caccia, sanzioni e procedure.

b) Zoologia applicata alla caccia:
 
Concetto elementare di equilibrio della natura: correlazione fra selvaggina ed ambiente; animali che sono esclusi dal novero della selvaggina a termini di legge; conoscenza della selvaggina appartenente alla fauna stanziale e migratoria; riconoscimento dei mammiferi e degli uccelli oggetto di caccia.

c) Tutela e produzione della selvaggina:
 
Cenni sui rapporti fra la selvaggina, l' agricoltura e la caccia; tecnica di protezione e ripopolamento della selvaggina e mezzi per realizzarle.

d) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole:
 
Colture protette; loro individuazione; comportamento del cacciatore e del cane in presenza di colture in atto.

e) Armi di caccia e loro uso:
 
Nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la caccia; custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia; uso delle armi durante l' esercizio venatorio; nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da osservare nel maneggio delle armi; prevenzione degli incidenti contro la propria persona e nei confronti di altri.

Art. 2

1. L' esame di abilitazione si articola in una prova scritta e una prova orale sulle materie di cui all' articolo precedente, nonchè in una prova pratica.

2. La prova scritta consiste nelle risposte ad un questionario composto da 15 domande individuate, per ciascun candidato, tra quelle contenute in un questionario approvato dalla Giunta regionale entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il candidato è ammesso a sostenere la prova orale qualora abbia risposto esattamente ad almeno 13 domande.

4. La prova pratica, cui si è ammessi nel caso di superamento delle altre prove, consiste nello smontaggio, montaggio e nell' uso delle armi consentite per la caccia.

5. Fino a quando non sarà approvato il questionario di cui al secondo comma l' esame di abilitazione si articola nella prova orale e nella prova pratica.

Art. 3

1. La Giunta regionale, con propria delibera, nomina presso ciascuna delle due province di Perugia e di Terni, una commissione per l' abilitazione all' esercizio venatorio.

2. La commissione è composta da:
 
- un funzionario della Regione, appartenente alla VI qualifica funzionale del ruolo regionale, che la presiede;
 
- n. 6 componenti, di cui n. 4 effettivi e n. 2 supplenti, esperti nelle materie, di cui al precedente art. 1 , designati dalle rispettive Amministrazioni provinciali con voto limitato.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione.

4. Le commissioni sono rinnovate allo scadere di ogni triennio.

5. In caso di dimissioni o di morte di uno o più membri della commissione si procede alla loro sostituzione.

6. Ai componenti delle commissioni viene corrisposto un gettone di presenza di lire 15.000 per ogni seduta pari a sei ore oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 4

1. Il candidato per essere ammesso all' esame di abilitazione deve presentare i seguenti documenti:
 
- certificato di residenza;
 
- certificato medico di idoneità .

2. L' esame è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la provincia di residenza del candidato.

Art. 5

1. Al candidato giudicato idoneo viene rilasciato un attestato di abilitazione all' esercizio venatorio, previo pagamento della tassa di concessione regionale di cui al successivo art. 7 .

2. Il candidato giudicato inidoneo può ripresentare domanda di ammissione all' esame trascorsi tre mesi dalla data dell' esame sostenuto.

Art. 6

1. Il tesserino per l' esercizio venatorio di cui all' art. 8, legge 27 dicembre 1977, n. 968 , è rilasciato annualmente dalla Regione di residenza ed è valido su tutto il territorio nazionale.

2. Il richiedente per ottenere il rilascio del tesserino deve esibire i seguenti documenti:

a) licenza di porto d' armi per uso di caccia;

b) attestazione dell' avvenuto pagamento della polizza assicurativa di cui all' art. 8, sesto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 .

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il tesserino tipo, il quale deve contenere:
 
- una numerazione progressiva;
 
- generalità , indirizzo e professione del titolare;
 
- modalità per l' esercizio venatorio.

4. Il titolare del tesserino può ottenere il duplicato in caso di deterioramento o smarrimento.

5. Il rilascio del duplicato in caso di smarrimento è subordinato alla denuncia del fatto alle Autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7

1. E' istituita, ai sensi dell' art. 24, primo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, un a tassa di concessione regionale per l' esercizio venatorio.

2. La misura della tassa di cui al comma precedente è pari al 100 per cento delle tasse erariali di cui all'art. 23 della citata legge n. 968.

3. La tassa regionale di cui al presente articolo è corrisposta, con decorrenza dal 1º gennaio 1979, all' atto del rilascio dell' attestato di abilitazione di cui al precedente art. 5 ed è soggetta a rinnovo annuale.

4. L' esercizio della caccia è subordinato al pagamento annuale della tassa di concessione regionale. La quietanza del relativo pagamento deve essere allegata al tesserino per l' esercizio venatorio.

5. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l' anno.

Art. 8

1. In attesa della costituzione di organismi a carattere comprensoriale le funzioni amministrative di cui agli artt. 1, 2, 4, 5, 6 sono delegate alle Province di Perugia e di Terni.

2. Per il rilascio del tesserino gli Enti delegati possono avvalersi degli uffici comunali.

Art. 9

1. La funzione di indirizzo e coordinamento per l' esercizio delle attribuzioni delegate ai sensi della presente legge è esercitata dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto delle esigenze della programmazione regionale in materia di caccia.

2. Qualora gli Enti delegatari non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, e previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.

Art. 10

1. Gli enti delegatari trasmettono alla Giunta regionale annualmente una relazione illustrativa dell' attività svolta nell' esercizio delle funzioni delegate e un rendiconto finanziario.

Art. 11

1. Le spese sostenute per l' esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione.

2. Il relativo importo sarà determinato annualmente dalla Giunta regionale previa intesa con gli enti delegatari.

Art. 12

1. All' onere finanziario derivante dall' applicazione della presente legge si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio che verranno determinati con riferimento agli artt. 99- 126 e successivi del DPR 24 luglio 1977, n. 616 ed alla legge 27 dicembre 1977, n. 968 .

Art. 13

1. I fondi per l' attuazione della presente legge saranno ripartiti dalla Giunta regionale tra le Province di Perugia e di Terni in ragione, rispettivamente, dei 3 quinti e 2 quinti dello stanziamento regionale.

Art. 14

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 11 gennaio 1979

MARRI

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Note della redazione

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