ARTICOLO 1
1.
L' applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria nelle materie di caccia e pesca, spettanti alla Regione dell' Umbria, a norma della
legge 24 dicembre 1975, n. 706
, è delegata alle Province.
2.
La delega comprende l' irrogazione di pene pecuniarie previste per violazioni di norme tributarie regionali nelle materie di cui al
primo comma
.
ARTICOLO 2
1.
Gli importi relativi alle penalità di cui al precedente articolo sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente per il territorio e affluiscono nell' apposito articolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di " proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca".
2.
I suddetti proventi, sono destinati annualmente ad opere di tutela dell' ambiente e di sviluppo del patrimonio ittico e faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.
ARTICOLO 3
1.
Per le norme procedurali che disciplinano la repressione delle violazioni delle leggi statali e regionali sulla caccia e sulla pesca si fa rinvio alla
legge 24 dicembre 1975, n. 706
, nonchè alle leggi regionali 30 dicembre 1971, n. 2 e 9 agosto 1974, n. 47 e successive modificazioni.
2.
Per i criteri di applicazione e la misura delle sanzioni relative alle infrazioni in materia di caccia si fa rinvio alla normativa sanzionatoria contenuta nell'
art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
.
ARTICOLO 4
1.
Spetta alla Giunta regionale emanare direttive per l' esercizio uniforme delle funzioni delegate e vigilare sul corretto svolgimento delle stesse.
ARTICOLO 5
1.
Avverso la decisione degli organi provinciali è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale da parte del trasgressore o da un suo rappresentante munito di mandato generale o speciale.
2.
Il ricorso va prodotto in carta legale entro il termine di gg. 30 dalla notifica del provvedimento della Provincia.
3.
Il presidente decide in via definitiva con decreto motivato che diventa titolo esecutivo se nel termine di gg. 30 non viene definito col pagamento della sanzione amministrativa irrogata.
[5]
ARTICOLO 6
1.
Presso ciascuna Provincia è istituito un apposito casellario per la conservazione di schede nominative dei procedimenti amministrativi nella materia della caccia e della pesca, allo scopo di graduare la misura della sanzione da irrogare secondo i criteri stabiliti nell'
art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
, per i casi di recidiva.
2.
Sulle schede di cui al precedente comma devono trascriversi, oltre alle complete generalità del trasgressore, gli estremi del processo verbale, di accertamento, l' autorità verbalizzante, data e località della violazione contestata, data della definizione del contesto in via breve o della emissione del provvedimento sanzionatorio definitivo, eventuali procedure esecutive per il recupero della penale, eventuali opposizioni giudiziarie o giurisdizionali.
ARTICOLO 7
1.
In via transitoria, i contesti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasmessi alle autorità provinciali competenti per l' ulteriore corso.
2.
Le armi già sequestrate in forza della precedente normativa sono restituite ai legittimi proprietari, previa dimostrazione del pagamento della sanzione amministrativa.
ARTICOLO 8
1.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.