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Legge regionale , n.8


LEGGE REGIONALE n.8 del

Date di vigenza

18/01/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 18/01/1979
25/11/1982 abrogazione mostra documento vigente dal 25/11/1982

Documento vigente dal 18/01/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 17 Gennaio 1979 , n. 8
Proroga del termine per l' adozione del programma pluriennale di attuazione di cui all' art. 9, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 17/01/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il termine di cui al primo comma dell' art. 9 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 , è prorogato di ulteriori mesi sei.

ARTICOLO 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia,

MARRI

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 4 legge Regione Umbria 2 novembre 1982, n. 49.