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Legge regionale 11 gennaio 1979, n.1


LEGGE REGIONALE n.1 del 11 Gennaio 1979

Date di vigenza

01/02/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 01/02/1979
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 01/02/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 Gennaio 1979 ,n. 1
Norme per il finanziamento dei piani di recupero di cui all' art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 . Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 agosto 1978, n. 45 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 3 del 17/01/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Lo stanziamento disposto dalla legge regionale 24 agosto 1978, n. 45 , può essere utilizzato anche per il finanziamento dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti dall' art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 .

ARTICOLO 2

1. Ai piani di recupero del patrimonio edilizio esistente si applica la disciplina di cui agli artt. 3, 5, primo comma , 6 e 7, primo comma della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45 .

2. Per piani di recupero del patrimonio edilizio esistente riguardanti singoli immobili o complessi edilizi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 4, 5 secondo comma e 7 secondo comma .

ARTICOLO 3

1. I progetti esecutivi di cui alla lett. c) dell' art. 2 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45 , devono concernere il restauro e il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia di immobili di proprietà degli Enti locali.

ARTICOLO 4

1. All' art. 4 lett. d) della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45 , dopo le parole " metrico estimativo " sono aggiunte le seguenti " ed elenco dei prezzi unitari "

ARTICOLO 5

1. Al primo comma dell' art. 7 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45 , è aggiunto il seguente periodo: " L' approvazione da parte della Giunta regionale sostituisce le autorizzazioni previste dalla legge 26 settembre 1939, n. 1497 ".

ARTICOLO 6

1. Gli interventi di cui all' art. 8 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 45 , possono concernere il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione anche di singoli immobili.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 11 gennaio 1979

Marri

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