ARTICOLO 1
1.
La Regione Umbria favorisce lo sviluppo delle attività sportive di base, in attuazione dell'
art. 9 dello Statuto
ed in conformità degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo.
ARTICOLO 2
1.
Ai fini di cui al
precedente art. 1
la Regione assicura:
a)
il concorso regionale al pagamento dei mutui contratti dai Comuni singoli o associati, fino ad un massimo del 7 per cento annuo per trenta anni, sulla spesa ritenuta ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento degli impianti sportivi destinati ad uso pubblico, aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle attività motorie e delle discipline sportive di base, a livello ricreativo ed amatoriale ivi compreso l'acquisto delle aree occorrenti;
b)
il contributo fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei Comuni singoli o associati, per la dotazione di attrezzature sportive agli impianti già operanti ed a quelli di nuova costruzione;
c)
contributi in misura non superiore a lire 8.000.000 annue per ciascuno degli enti od associazioni a carattere nazionale che svolgono attività di promozione sportiva o per il tempo libero, ancorchè non aventi personalità giuridica, per propagandare, diffondere ed incrementare attività motorie e discipline sportive di base, a livello ricreativo ed amatoriale;
d)
concessione di garanzia fidejussoria a favore dei Comuni singoli o associati per l'ammortamento dei mutui contratti al fine di realizzare gli interventi di cui al punto a), qualora gli stessi non siano in grado di offrire delegazione di propri cespiti a garanzia.
ARTICOLO 3
1.
Le domande, per usufruire delle provvidenze di cui al
precedente art. 2
, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno; quelle relative alle provvidenze di cui alle lettere a) e d) devono essere corredate da:
1.
- progetto di massima dell'opera comprendente:
a)
l'indicazione dell'area prescelta in caso di nuove costruzioni o di ampliamento;
b)
l'indicazione degli elementi tecnici e costruttivi, il preventivo sommario di spesa, il piano di finanziamento e la previsione dei tempi per la realizzazione dell'opera;
2.
- l'estratto del piano regolatore generale o del piano di fabbricazione con l'indicazione dell'area per le attrezzature sportive da realizzare e dell'ambito territoriale servito dalla struttura in progetto;
3.
- planimetria aggiornata dello stato di fatto delle costruzioni esistenti nell'ambito territoriale di cui sopra;
4.
- relazione attestante la validità tecnico - funzionale dell'opera e la sua conformità agli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti o in fase di attuazione, alla realtà impiantistica sportiva esistente sia a livello locale sia nella fascia dei Comuni limitrofi all'area nella quale sarà situato il costruendo impianto.
2.
Le domande relative alle provvidenze di cui all'art. 2, lett. b), devono essere corredate da un preventivo di spesa e da un piano di finanziamento.
ARTICOLO 4
1.
I Comuni che intendono usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge istituiscono, con deliberazione del Consiglio comunale, una consulta comunale per lo sport garantendo la rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e degli enti di promozione sportiva ed associazioni per il tempo libero.
2.
La consulta provvede:
a)
allo studio ed alla elaborazione dei programmi di costruzione degli impianti e della loro dotazione di attrezzature adeguate;
b)
alla elaborazione di programmi, sentiti i comitati di quartiere ove esistenti, relativi alla utilizzazione degli impianti e dei servizi sportivi.
ARTICOLO 5
1.
I Comuni singoli o associati ammessi ad usufruire delle provvidenze di cui al
precedente art. 2
, lettere a) e d), devono presentare, entro 45 giorni dalla ammissione, i progetti esecutivi delle opere da realizzare.
2.
L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonchè di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori.
ARTICOLO 6
1.
Per poter usufruire della garanzia fidejussoria regionale, i Comuni singoli o associati dovranno, sia in sede di istanza che nel contesto dell'atto deliberativo di contrazione del mutuo:
a)
dimostrare l'integrale o parziale carenza di cespiti delegabili;
b)
impegnarsi in modo formale a provvedere puntualmente al pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze concordate con l'Istituto mutuante, facendo preciso obbligo al tesoriere comunale;
c)
impegnarsi formalmente ad iscrivere sui propri bilanci, per tutta la durata del prestito, l'importo della rata annua di ammortamento.
2.
Essi dovranno altresì produrre un'attestazione del loro tesoriere contenente l'impegno a dare corso al pagamento delle rate di ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge, utilizzando a tal fine le prime entrate non delegate riscosse dall'ente.
ARTICOLO 7
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni volte al recupero dai Comuni inadempienti delle somme pagate dalla stessa in sostituzione dell'obbligato principale.
2.
La Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito ed in particolare con l'Istituto di credito sportivo per la concessione ai Comuni singoli o associati di mutui a tasso agevolato.
ARTICOLO 8
1.
Possono accedere ai contributi di cui all'art. 2, lett. c) gli enti od associazioni a carattere nazionale che svolgono la propria attività curando la promozione, l'organizzazione, la gestione di:
a)
centri di formazione fisico sportiva per i giovani e per gli adulti;
b)
attività nel campo dello sport inteso come servizio sociale anche mediante piani di studio e sperimentazione;
c)
centri di formazione di animatori sportivi da impegnare nelle attività previste alle lettere a) e b).
2.
A tal fine gli enti e le associazioni di cui al precedente comma, dovranno allegare alla domanda di cui al
precedente art. 3
il programma della loro attività per l'anno successivo.
ARTICOLO 9
1.
Presso la Regione è istituita la consulta regionale per lo sport composta da:
1.
- un membro della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede;
2.
- cinque membri nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
3.
- un assessore per ognuna delle Amministrazioni provinciali o suo delegato;
4.
- cinque rappresentanti dei Comuni dell'Umbria designati dalla Sezione regionale dell'ANCI, con voto limitato a tre;
[ 5. ]
[7]
5.
- Un rappresentante di ciascuno degli enti o associazioni a carattere nazionale che svolgono attività di promozione sportiva, individuati con decreto del Presidente della Regione, sentita la competente commissione consiliare, su designazione dei rispettivi Comitati regionali.
[8]
6.
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative designati dai rispettivi Comitati regionali;
[ 7. ]
[9]
8.
- un rappresentante designato dal Comitato regionale del CONI;
9.
- un rappresentante designato da ciascun Provveditorato agli studi.
2.
La consulta dura in carica per la durata della legislatura del Consiglio regionale.
3.
Un funzionario designato dalla Giunta regionale esercita le funzioni di segretario.
4.
Ai membri della Consulta, non residenti nel comune ove la Consulta stessa si riunisce, è corrisposto il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle vigenti disposizioni per i funzionari regionali di sesta qualifica.
[10]
ARTICOLO 10
1.
La consulta, sulla base delle proposte fornite dai Comuni singoli o associati, nonchè delle domande e delle richieste pervenute, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui all'
art. 3
, elabora il progetto del piano annuale degli interventi e dei finanziamenti. Il progetto di piano è approvato dal Consiglio regionale.
2.
Le provvidenze previste nel piano degli interventi e dei finanziamenti sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 11
1.
Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti di spesa:
1.
- per gli interventi di cui all'
art. 2
, lettere a) e d) i limiti di impegno, rispettivamente di lire 100.000.000 e lire 20.000.000
[ ... ]
[11]
[ ... ]
[13]
[ ... ]
[15]
dall' anno 1980 al 2009[16]
[14]
[12]
a carico dei bilanci regionali per i corrispondenti esercizi finanziari, e con imputazione, rispettivamente, al cap. 4511 di nuova istituzione denominato "Concorso regionale in annualità per trenta anni nel pagamento dei mutui per costruzione, ampliamento e ristrutturazione, ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico", e al cap. 4512 di nuova istituzione denominato "Garanzia fidejussoria della Regione a favore dei Comuni singoli o associati sul pagamento dei mutui contratti per costruzione, ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento di impianti sportivi destinati ad uso pubblico";
2.
- per gli interventi di cui all'
art. 2
, lettere b) e c), rispettivamente lire 30.000.000 e lire 50.000.000 annue a partire dal bilancio dell'esercizio corrente e con imputazione, rispettivamente al cap. 4513 di nuova istituzione denominato "Contributo regionale a favore dei Comuni singoli o associati sulla spesa per la dotazione di attrezzature agli impianti sportivi" ed al cap. 2781 di nuova istituzione denominato "Contributi a favore di enti di promozione sportiva ed associazioni per il tempo libero per propagandare, diffondere ed incrementare attività motorie e discipline sportive di base".
2.
Agli oneri predetti si farà fronte per l'anno 1975 mediante riduzione dello stanziamento del cap. 3130 El. n. 4, voce n. 4 del bilancio 1975, e per gli anni successivi con gli ordinari mezzi di bilancio derivanti dal presumibile incremento delle entrate del fondo comune ex
art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281
.
ARTICOLO 12
Norma transitoria
1.
Le domande relative ai contributi di cui all'art. 2, lett. b) e c) dovranno essere presentate, per l'anno 1975 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
All'erogazione degli stessi contributi provvede, per lo stesso anno, la Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.