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Legge regionale 9 marzo 1979, n.10


LEGGE REGIONALE n.10 del 9 marzo 1979

Date di vigenza

29/03/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 29/03/1979
13/01/2007 abrogazione mostra documento vigente dal 13/01/2007

Documento vigente dal 29/03/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 marzo 1979 ,n. 10
Proroga efficacia classificazione alberghiera. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 13 del 14/03/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilita per le province della regione Umbria, di Perugia e Terni, con efficacia per il biennio 1977- 78, ai sensi del RDL 18 gennaio 1937, n. 975 , convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti per l' anno 1979.

ARTICOLO 2

1. Fino a quando non sia disposto diversamente sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 9 marzo 1979

Marri

[1]

Note della redazione

(1) - 

Abrogazione confermata dall'art. 93, comma 2, lett. t) della L.R. 12 luglio 2013, n. 13