link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale , n.15


LEGGE REGIONALE n.15 del

Date di vigenza

11/04/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 11/04/1979
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 11/04/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 marzo 1979, n. 15
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 16 del 04/04/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. All' art. 4 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 vengono aggiunti i seguenti due commi: " Per i comuni obbligati - ai sensi dell' art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e non esonerati ai sensi della presente legge a dotarsi di piani per l' edilizia economica e popolare - il programma pluriennale di attuazione deve indicare una quota compresa tra il 40 e il 70 per cento del fabbisogno abitativo complessivo da riservare ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi del terzo comma dell' art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 . I comuni non obbligati all' adozione del piano per l' edilizia economica e popolare possono procedere ugualmente all' individuazione delle aree da riservare all' edilizia economica e popolare; l' estensione non deve in ogni caso superare il 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa, calcolato per il periodo di durata del programma pluriennale di attuazione, se adottato, o per un decennio nel caso di non adozione del programma pluriennale di attuazione ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 27 marzo 1979

MARRI

[1]

Note della redazione

 - 

 -