ARTICOLO UNICO
1.
All'
art. 4 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14
vengono aggiunti i seguenti due commi: "
Per i comuni obbligati - ai sensi dell'
art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167
e non esonerati ai sensi della presente legge a dotarsi di piani per l' edilizia economica e popolare - il programma pluriennale di attuazione deve indicare una quota compresa tra il 40 e il 70 per cento del fabbisogno abitativo complessivo da riservare ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi del
terzo comma dell' art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
. I comuni non obbligati all' adozione del piano per l' edilizia economica e popolare possono procedere ugualmente all' individuazione delle aree da riservare all' edilizia economica e popolare; l' estensione non deve in ogni caso superare il 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa, calcolato per il periodo di durata del programma pluriennale di attuazione, se adottato, o per un decennio nel caso di non adozione del programma pluriennale di attuazione
".