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Legge regionale , n.19


LEGGE REGIONALE n.19 del

Date di vigenza

17/05/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 17/05/1979
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 17/05/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 Maggio 1979, n. 19
Proroga del termine di cui all' art. 2 - primo comma - della legge regionale 24 agosto 1978, n. 46 . Ripartizione dei fondi statali per gli anni 1978 e 1979 previsti dal DL 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 , per le spese di acquisto dei veicoli destinati all' autotrasporto pubblico di persone.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 16/05/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine di cui all' art. 2, primo comma della legge regionale 24 agosto 1978, n. 46 , viene prorogato al 31 maggio 1979.

2. La proroga riguarda solo la presentazione delle domande concernenti l' ammissibilità ai contributi previsti per l' anno 1979.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell' art. 65 dello Statut o regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 9 maggio 1979

MARRI

[1]