ARTICOLO UNICO
1.
All'
art. 6 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 9
, concernente modifiche alla dotazione organica del personale regionale, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "
In deroga al divieto di cui al precedente comma, qualora i posti messi a concorso in una qualifica funzionale non risultino integralmente conferiti per mancanza di soggetti aventi diritto ovvero per insufficienza di candidati idonei, i posti non coperti possono essere portati in aumento di quelli della qualifica immediatamente inferiore messi a concorso ai sensi dell' art. 2 ed attribuiti ai candidati riconosciuti idonei in tale concorso. In questo caso, al termine delle operazioni concorsuali di cui ai precedenti commi, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede alle conseguenti modifiche dei contingenti numerici di cui alle tabelle A) e B), così come risultano sostituiti dall'articolo 1 della presente legge.
"