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Legge regionale , n.18


LEGGE REGIONALE n.18 del

Date di vigenza

24/05/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 24/05/1979
02/11/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/11/1999

Documento vigente dal 24/05/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 Maggio 1979, n. 18
Integrazione art. 6 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 9 , concernente: "Modifiche alla dotazione organica del personale regionale".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 21 del 09/05/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. All' art. 6 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 9 , concernente modifiche alla dotazione organica del personale regionale, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: " In deroga al divieto di cui al precedente comma, qualora i posti messi a concorso in una qualifica funzionale non risultino integralmente conferiti per mancanza di soggetti aventi diritto ovvero per insufficienza di candidati idonei, i posti non coperti possono essere portati in aumento di quelli della qualifica immediatamente inferiore messi a concorso ai sensi dell' art. 2 ed attribuiti ai candidati riconosciuti idonei in tale concorso. In questo caso, al termine delle operazioni concorsuali di cui ai precedenti commi, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede alle conseguenti modifiche dei contingenti numerici di cui alle tabelle A) e B), così come risultano sostituiti dall'articolo 1 della presente legge. "


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 2 maggioo 1979

MARRI

[1]