Art. 1
1.
L' efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della
legge regionale 11 agosto 1978, n. 41
: "
DPR 24 luglio 1977, n. 616
. Delega alle Province delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nelle acque interne" è prorogata fino all' entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina organica della caccia e della pesca nelle acque interne.
Art. 2
1.
Alla data dell' entrata in vigore della normativa organica di cui all'
art. 1
e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno le Province delegate presentano il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate, corredato dalla relazione illustrativa dell' attività svolta.
Art. 3
1.
Per l' attuazione degli interventi in materia di caccia, previsti al
precedente articolo 1
è autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 750.000.000 con imputazione al cap. 4190( Tit. I - sez. 10 - rubr. 44 - categ. 3 tipo 1.1 - sett. 15), di nuova istituzione, denominato: " Spese per l' esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale in materia di caccia indicate all'
art. 99 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
- Delega alle Province".
2.
Per gli interventi concernenti la pesca, previsti al citato
art. 1
, è autorizzata, per lo stesso anno, la spesa di lire 130.000.000 con imputazione al cap. 4195 ( Tit. I - sez. 10 - rubr. 44 - categ. 3 - tipo 1.1. - sett. 15), di nuova istituzione, denominato: " Spese per l' esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale in materia di pesca indicate all'
art. 100 del DPR 24 luglio 1977, n. 616
- Delega alle Province".
3.
All' onere complessivo di lire 880.000.000 si fa fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9700 del bilancio per l' esercizio 1979 (Elenco n. 4 allegato al bilancio stesso, n. d' ordine 1).
4.
Al bilancio di previsione dell' esercizio 1979 sono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
In aumento
- Cap. 4190 Competenza L. 750.000.000, Cassa L. 750.000.000
- Cap. 4195 Competenza L. 130.000.000, Cassa L. 130.000.000
Totale Competenza L. 880.000.000,
Cassa L. 880.000.000
In diminuzione
- Cap. 9700 Competenza L. 880.000.000, Cassa L. 880.000.000
5.
Per gli anni dal 1980 in poi l' entità della spesa per le finalità della presente legge sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione (secondo settore, secondo programma, piano e).
Art. 4
1.
Coloro che all' atto dell' entrata in vigore della
legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2
, erano in possesso della licenza di caccia, devono corrispondere la tassa di concessione regionale di cui all' art. 7 della citata legge n. 2, al momento del rinnovo annuale della licenza medesima e comunque all' atto del rilascio del tesserino venatorio la cui validità resta subordinata al suddetto adempimento tributario.