Art. 1
1.
Al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria per gli esercizi 1977 e 1978, l' ente stesso è autorizzato a contrarre un mutuo di lire 6.240 milioni da ammortizzare in un periodo massimo di trenta anni.
Art. 2
1.
Per la copertura della rata di ammortamento relativa al mutuo di cui al precedente articolo 1 , è disposto a favore dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria, un contributo in annualità costanti dell' importo massimo di lire 970 milioni per gli anni dal 1979 al 2008 compreso.
2.
Detto contributo sarà corrisposto dalla Regione direttamente all' istituto mutuante alla scadenza di ciascuna rata.
3.
E' fatto obbligo all' ente di destinare le somme assegnate ed il ricavo del mutuo esclusivamente a copertura dei predetti fabbisogni.
Art. 4
1.
All' onere di cui al
precedente articolo 2
si farà fronte - per l' anno 1979 - con quota della disponibilità esistente nel fondo globale iscritto al capitolo 6121 (elenco n. 3 allegato al bilancio 1979, n. d'ordine 2) e con imputazione al capitolo 3805, di nuova istituzione, denominato: " Contributo annuo all' ESAU per il ripianamento dei fabbisogni finanziari per gli esercizi 1977 e 1978".
2.
Al bilancio di previsione dell' esercizio 1979 sono, in conseguenza, apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA:
In aumento:
Cap. 3805 competenza L. 970.000.000, cassa L. 485.000.000
In diminuzione:
Cap. 6121 competenza L. 970.000.000, cassa L. 485.000.000