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Legge regionale 11 giugno 1979, n.25


LEGGE REGIONALE n.25 del 11 giugno 1979

Date di vigenza

28/06/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 28/06/1979
27/12/2012 abrogazione mostra documento vigente dal 27/12/2012

Documento vigente dal 28/06/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 11 giugno 1979 ,n. 25
Autorizzazione all' Ente di sviluppo agricolo in Umbria alla contrazione di un mutuo di lire 6.240 milioni per il ripianamento dei disavanzi di amministrazione 1978 e precedenti.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 26 del 13/06/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria per gli esercizi 1977 e 1978, l' ente stesso è autorizzato a contrarre un mutuo di lire 6.240 milioni da ammortizzare in un periodo massimo di trenta anni.

Art. 2

1. Per la copertura della rata di ammortamento relativa al mutuo di cui al precedente articolo 1 , è disposto a favore dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria, un contributo in annualità costanti dell' importo massimo di lire 970 milioni per gli anni dal 1979 al 2008 compreso.

2. Detto contributo sarà corrisposto dalla Regione direttamente all' istituto mutuante alla scadenza di ciascuna rata.

3. E' fatto obbligo all' ente di destinare le somme assegnate ed il ricavo del mutuo esclusivamente a copertura dei predetti fabbisogni.

Art. 3

1. Il mutuo di cui alla presente legge potrà essere contratto dall' Ente di sviluppo con il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento o con altri enti od istituti di credito abilitati.

Art. 4

1. All' onere di cui al precedente articolo 2 si farà fronte - per l' anno 1979 - con quota della disponibilità esistente nel fondo globale iscritto al capitolo 6121 (elenco n. 3 allegato al bilancio 1979, n. d'ordine 2) e con imputazione al capitolo 3805, di nuova istituzione, denominato: " Contributo annuo all' ESAU per il ripianamento dei fabbisogni finanziari per gli esercizi 1977 e 1978".

2. Al bilancio di previsione dell' esercizio 1979 sono, in conseguenza, apportate le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA:
 
In aumento:
 
Cap. 3805 competenza L. 970.000.000, cassa L. 485.000.000
 
In diminuzione:
 
Cap. 6121 competenza L. 970.000.000, cassa L. 485.000.000


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 11giugno 1979

Marri

[1]