Capo I
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE
ARTICOLO 1
Ruolo unico. Determinazione dei livelli funzionali - retributivi.
1.
Il personale della Regione è assegnato a un ruolo unico regionale ed è inquadrato nei seguenti otto livelli funzionali - retributivi:
1º livello parametro 100;
2º livello parametro 116;
3º livello parametro 130;
4º livello parametro 142;
5º livello parametro 167;
6º livello parametro 178;
7º livello parametro 220;
8º livello parametro 333.
2.
L'
art. 4 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, è abrogato.
ARTICOLO 2
Declaratoria professionale del primo livello funzionale.
1.
Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.
ARTICOLO 3
Declaratoria professionale del secondo livello funzionale.
1.
Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.
2.
L' esecuzione di compiti è svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.
3.
Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell' ambito delle istruzioni ricevute e/ o dei compiti attribuiti;
- autonomia vincolata da istruzioni semplici;
- apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.
4.
Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l' accesso del pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali e uffici nonchè della loro apertura e chiusura, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici; di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostile e di fascicolature.
ARTICOLO 4
Declaratoria professionale del terzo livello funzionale.
1.
Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico - manuali elementari e/ o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.
2.
Richiede l' utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.
3.
Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell' ambito delle mansioni attribuite;
- un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;
- prestazioni implicanti l' esposizione a rischi specifici conseguenti all' uso dello strumento tecnico utilizzato;
- apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.
4.
Il personale compreso nel livello è addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricolo - forestali; nonchè di compiti amministrativi semplici.
ARTICOLO 5
Declaratoria professionale del quarto livello funzionale.
1.
Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo - contabili e tecniche o tecnico - manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l' uso di mezzi o strumenti complessi o l' utilizzo di dati anche complessi nell' ambito di procedure prevalentemente ripetitive.
2.
E' caratterizzato da:
- autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell' ambito di procedure e prassi definite;
- piena responsabilità dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;
- apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;
- rischi specifici derivanti dall' uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.
3.
Il personale compreso nel livello è addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo - forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonchè a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attività di stenografia e/ o dattilografia, mansioni queste ultime che - omogenee o complementari - costituiscono un' unica posizione di lavoro.
ARTICOLO 6
Declaratoria professionale del quinto livello funzionale.
1.
Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attività nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l' accesso al livello.
2.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell' ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;
- responsabilità professionale dei propri compiti: può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attributi ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell' unità organizzativa in cui è inserito.
3.
Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti. Richiede conoscenze teorico - tecnico - professionali riconducibili alla professionalità prevista dai piani di insegnamento.
4.
E' caratterizzato da:
- autonomia nell' ambito della funzione docente;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto didattico notevole in funzione dell' impostazione didattico - organizzativa del corso e, più in generale, del centro di formazione.
ARTICOLO 7
Declaratoria professionale del sesto livello funzionale.
1.
Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico - amministrativi o interventi preordinati all' attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell' ambito dell' unità organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro può comportare anche l' indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.
2.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell' ambito di prescrizioni di massima e complesse;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell' unità organica in cui è inserito.
3.
Comporta responsabilità :
- delle attività istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;
- degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.
4.
L' attività è soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.
5.
Nei corsi di formazione professionale: comporta attività di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).
6.
Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell' insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore e riconducibile alla professionalità prevista più in generale per l' accesso al livello.
ARTICOLO 8
Declaratoria professionale del settimo livello funzionale.
1.
Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti alla attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell' ambito di una unità organica complessa.
2.
La posizione di lavoro può comportare anche la responsabilità organizzativa di una unità di lavoro eventualmente prevista nell' ambito dell' unità organica complessa, con compiti di indirizzo della attività degli addetti.
3.
E' caratterizzato da:
- autonomia per l' attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all' unità organizzativa o a gruppi di lavoro, nonchè per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l' autonomia è comunque esercitata nell' ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorità ;
- apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'unità organica complessa alla quale appartiene.
4.
Comporta la responsabilità :
- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni emanate nell' attività di indirizzo della eventuale unità di lavoro;
- dell' attuazione dei programmi di lavoro, esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.
5.
L' attività è soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.
ARTICOLO 9
Declaratoria professionale dell' ottavo livello funzionale.
1.
Sono comprese nell' ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell' ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.
2.
La posizione di lavoro può anche comportare la responsabilità organizzativa dell' " unità organica complessa" di cui indirizza l' attività verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.
3.
E' caratterizzato da:
- autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell' unità organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unità e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attività di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico - amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dall' amministrazione;
- apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell' unità organica complessa, alla quale appartiene o della quale è responsabile, in rapporto all' intera organizzazione regionale.
4.
Comporta la responsabilità :
- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni di carattere generale impartite;
- della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.
5.
Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello precedente.
6.
Le posizioni di lavoro dell' ottavo livello richiedono peraltro una professionalità più elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell' organizzazione.
ARTICOLO 10
Funzione di coordinamento.
1.
La funzione di coordinamento è unica.
2.
L' incarico di coordinatore è attribuito, per campi di attività ricomprendenti singoli uffici o gruppi di uffici in base ad obiettive esigenze funzionali e agli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, a dipendenti dell' ottavo livello funzionale addetti ad uno degli uffici interessati.
3.
L' attribuzione dell' incarico si riferisce:
- al coordinamento di campi di attività affini di ampiezza risultante dalla relazione di più unità organiche complesse, in rapporto alla organizzazione delle strutture regionali;
- al coordinamento di unità organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo.
4.
L' incarico di coordinatore è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore ad anni cinque, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta, dell' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del Comitato di controllo per i rispettivi uffici.
5.
Il coordinatore dell' ufficio di segreteria della Presidenza della Giunta è nominato su proposta del Presidente della Giunta, che lo sceglie tra tutti i dipendenti dell' ottavo livello funzionale.
6.
L' incarico è rinnovabile e revocabile.
7.
Il rinnovo e la revoca dell' incarico sono disposte nelle stesse forme previste per la nomina.
8.
Il coordinatore conserva la responsabilità del settore.
9.
Il numero dei coordinatori non potrà superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo.
10.
L'
art. 5 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, e l'
art. 11 della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34
, sono abrogati.
ARTICOLO 11
Modalità di costituzione del rapporto d' impiego.
1.
La copertura dei posti previsti nel ruolo regionale avviene per pubblico concorso.
2.
Il concorso è indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta stessa.
3.
Il bando contiene l' indicazione dello specifico titolo di studio richiesto, in relazione al livello funzionale e alle mansioni cui si riferiscono i posti messi a concorso, nonchè del contenuto e delle modalità delle prove di esame sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento di esecuzione.
4.
Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5.
Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun livello funzionale viene determinato annualmente dalla Giunta regionale nell' ambito dei posti vacanti, sulla base delle motivate esigenze dei diversi settori di attività . Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla data di approvazione del bando, in ragione di collocamento a riposo d' ufficio. Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.
6.
Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all' unità superiore, è riservato ai dipendenti di ruolo della Regione del livello immediatamente inferiore a quello per cui il concorso è bandito, purchè abbiano, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso, un' anzianità di servizio di almeno cinque anni nel predetto livello. Ai concorsi per i posti del terzo e quarto livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con cinque anni di anzianità complessiva nei due livelli o di tre anni nel livello immediatamente inferiore.
7.
La riserva non opera se il posto a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.
8.
L'
art. 8 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, integrato dall'
art. 1 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19
, è abrogato.
ARTICOLO 12
Conferimento dei posti disponibili agli idonei.
1.
Possono essere conferiti, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili, salvo che non derivino da aumento di organico, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria utilizzando, secondo l' ordine, la graduatoria medesima.
2.
Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, la Giunta regionale ha facoltà di procedere nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l' ordine della graduatoria medesima.
3.
L'
art. 9 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, come sostituito dall'
art. 2 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19
, è abrogato.
ARTICOLO 13
Requisiti di ammissione.
1.
Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:
a)
la cittadinanza italiana;
b)
l' età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, elevabile a 40 per i posti dell' ottavo livello funzionale;
c)
l' idoneità fisica all' impiego;
d)
il possesso dei diritti civili e politici;
e)
il possesso del prescritto titolo di studio.
2.
I predetti limiti di età non si applicano per gli impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei loro Consorzi e degli enti pubblici anche economici. Per le categorie dei candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, trovano applicazione le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda.
4.
L'
art. 11 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, come sostituito dall'
art. 4 della legge regionale 17 aprile 1978, n. 19
, è abrogato.
ARTICOLO 14
Titoli di studio.
1.
I titoli di studio per l' accesso agli impieghi regionali sono quelli indicati, a fianco dei singoli livelli funzionali, nell' allegata tabella A), che sostituisce la tabella " A" allegata alla
legge regionale n. 33/ 73
.
2.
I titoli di studio specifici sono indicati nella tabella C) allegata alla
legge regionale 23 maggio 1975, n. 34
.
ARTICOLO 15
Commissioni d' esame.
1.
Le Commissioni di esame, nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono composte:
a)
per i concorsi di accesso ai primi quattro livelli funzionali di cui al
precedente art. 1
:
- dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;
- da due consiglieri regionali designati dal Consiglio con voto limitato, di cui uno della maggioranza e uno della minoranza;
- da un esperto della disciplina o tecnica corrispondente al posto messo a concorso, designato dal Consiglio regionale;
- da un rappresentante sindacale, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
b)
per i concorsi di accesso ai rimanenti livelli funzionali di cui all'
art. 1
:
- dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, che ne assume la presidenza;
- da due consiglieri regionali designati dal Consiglio con voto limitato, di cui uno della maggioranza e uno della minoranza;
- da tre esperti nelle diverse discipline o tecniche corrispondenti ai compiti oggetto del posto messo a concorso, designati con voto limitato a due dal Consiglio regionale;
- da un rappresentante sindacale, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentantive.
2.
Le funzioni di segretario delle Commissioni, previste dal presente articolo, sono espletate da un dipendente regionale designato dalla Giunta.
3.
L'
art. 16 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, è abrogato.
ARTICOLO 16
Passaggio a livelli superiori a quelli di appartenenza.
1.
Il passaggio ad un livello funzionale superiore a quello di appartenenza si consegue mediante la partecipazione al concorso pubblico anche in deroga ai limiti massimi di età stabiliti al
precedente art. 13
.
2.
I dipendenti regionali sprovvisti del titolo di studio prescritto possono partecipare ai concorsi per posti vacanti nel livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purchè provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di un' anzianità di servizio, maturata alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso, di almeno cinque anni nel livello attuale.
3.
Ai concorsi per la copertura di posti del terzo e quarto livello funzionale possono partecipare i dipendenti sprovvisti del prescritto titolo di studio appartenenti ai due livelli immediatamente inferiori, purchè abbiano maturato un' anzianità complessiva di cinque anni nei due livelli o di tre anni nel livello immediatamente inferiore.
4.
Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano quando per l' esercizio delle funzioni proprie del posto messo a concorso è richiesto, dall' ordinamento regionale o dalle leggi che disciplinano l' esercizio delle professioni, il possesso di specifico titolo di studio ovvero di specifiche abilitazioni professionali.
5.
L'
art. 21 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, è abrogato.
ARTICOLO 17
Orario di lavoro.
1.
Il dipendente regionale è tenuto all' esatta osservanza dell' orario di lavoro.
2.
Esso è fissato in 36 ore settimanali.
3.
La distribuzione, l' articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell' orario di lavoro sono determinate, nel rispetto delle obiettive esigenze funzionali degli organi e degli uffici dell' Amministrazione regionale, previo accordo sindacale unico della Giunta regionale, dell' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del Comitato di controllo per il rispettivo personale, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sulla base dei seguenti criteri:
a)
l' orario settimanale è distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo comunque, in caso di necessità , lo svolgimento dell' attività degli uffici in tutti i giorni feriali, previa intesa con le organizzazioni sindacali;
b)
l' orario antimeridiano sarà stabilito di norma dalle ore 8 alle ore 14, salvo che per il personale chiamato, per particolari esigenze di servizio, ad effettuare turni di lavoro. L' orario pomeridiano di norma sarà distribuito fra le ore 15 e le ore 19. L' accordo sindacale unico definisce i presupposti per l' individuazione degli uffici per i quali, in relazione alle esigenze di funzionalità dei servizi, è consentita l' adozione di un orario flessibile, fissandone i periodi di presenza obbligatoria e quelli di flessibilità ;
c)
ogni periodo di lavoro continuativo non puಠeccedere di norma le sei ore lavorative. La durata di riposo intermedio fra due periodi continuativi di servizio non può essere inferiore ad un' ora;
d)
i rientri pomeridiani per l' eventuale completamento dell' orario settimanale sono distribuiti in non meno di due giorni e in modo da garantire la presenza in servizio a turno del personale, in relazione alle esigenze dell' ufficio ovvero di complessi di funzioni;
e)
il saldo negativo mensile tra le ore lavorative teoriche e le ore effettivamente rese superiore alle dieci ore mensili, che debbono essere comunque recuperate entro il mese successivo, comporta riduzioni proporzionali della retribuzione, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.
4.
L' atto con cui sono stabilite la distribuzione, l' articolazione giornaliera e le modalità di controllo dell'orario di lavoro è adottato, sulla base dell' accordo sindacale di cui al comma precedente, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del Comitato di controllo per il rispettivo personale.
5.
In relazione ad eccezionali e indifferibili esigenze di servizio, il dipendente, su disposizione dell' amministratore competente, è tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di lavoro entro il limite massimo individuale di 150 ore annue.
6.
I dipendenti prestano servizio in ore diurne dei giorni feriali salvo che, in casi del tutto eccezionali e/ o per particolari esigenze degli uffici, si renda necessaria l' istituzione di turni notturni e festivi.
7.
Per turni notturni si intendono quelli compresi fra le ore 22 e le ore 6.
8.
L'
art. 24 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, modificato dalle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 59 e 11 gennaio 1979, n. 3, è abrogato.
ARTICOLO 18
Lavoro straordinario per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.
1.
La Giunta regionale e l' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con deliberazioni periodiche e previa ricerca d' intesa sui criteri, tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, possono disporre, in deroga al limite massimo individuale di cui al quinto comma dell' articolo precedente, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.
ARTICOLO 19
Incompatibilità e cumulo di impieghi.
1.
L' ultimo comma dell'
art. 26 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, è sostituito dal seguente: "
Gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati dall'Amministrazione regionale a partecipare a commissioni e a consigli d' amministrazione e a collegi di revisori di conti, ad assolvere incarichi commissariali o comunque a compiere prestazioni, anche diverse da quelle normali, nell' interesse di altri enti, sono versate dagli enti medesimi alla tesoreria della Regione. Sono riconosciuti ai dipendenti regionali interessati, in quanto dovuti, l' indennità di missione e il compenso per prestazioni straordinarie
".
ARTICOLO 20
Congedo ordinario.
1.
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata in 5 o 6 giornate. Nel congedo sono ricomprese le due giornate conseguenti alla soppressione delle festività di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 937
.
2.
Al dipendente sono attribuite, altresì , quattro giornate di riposo da fruire nell' anno solare ai sensi della citata
legge 23 dicembre 1977, n. 937
.
3.
La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.
4.
Il congedo può essere goduto in più periodi, uno dei quali deve comprendere non meno di 15 giorni lavorativi.
5.
La richiesta di congedo ordinario deve essere rivolta direttamente agli amministratori competenti, i quali lo autorizzano, previo assenso del responsabile di settore interessato.
6.
Il congedo deve essere concesso a meno che non ostino eccezionali e indifferibili esigenze di servizio.
7.
Il godimento del congedo può essere inoltre interrotto per le stesse ragioni di cui al comma precedente. In ogni caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell' anno successivo.
8.
L'
art. 54 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, è abrogato.
ARTICOLO 21
Congedo straordinario.
1.
Il dipendente regionale ha diritto al congedo straordinario retribuito nei casi e per i periodi seguenti:
a)
per contrarre matrimonio: 15 giorni continuativi compreso quello di celebrazione del rito;
b)
per esami: fino a 20 giorni nell' anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, nonchè per le giornate immediatamente precedente e seguente qualora la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 Km. dalla residenza;
c)
per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;
d)
per cure: fino ad un mese per mutilati, invalidi civili e invalidi di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;
e)
per gravi motivi: fino a 5 giorni nell' anno;
f)
per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino ad un mese nell' arco del triennio a trattamento intero;
g)
per gravidanza e puerperio: nei limiti previsti dalla
legge 30 dicembre 1971, n. 1204
, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;
h)
per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previste dalle leggi vigenti;
i)
per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con l' obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta. L' istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al tre per cento del personale per ciascun anno scolastico.
2.
La richiesta di congedo deve essere adeguatamente motivata e documentata.
3.
L'
art. 55 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, è abrogato.
ARTICOLO 22
Congedo straordinario non retribuito.
1.
Il dipendente ha diritto al congedo straordinario non retribuito per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito; tale congedo è computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario e alla tredicesima mensilità .
2.
Sono a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza, mentre restano a carico dell'Amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli, unitamente all' intero onere per il trattamento assistenziale.
3.
Al dipendente può essere concesso il congedo straordinario non retribuito per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia per la durata massima di un anno; tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.
ARTICOLO 24
Assenza per malattia
1.
Il dipendente, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico: - nei primi tredici mesi: intero; - nei successivi sette mesi: ridotto al 50 per cento.
2.
Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia, è computato per intero ai fini dell' anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.
3.
Per motivi di particolare gravità la Giunta regionale, su proposta dell' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del Comitato di controllo per il rispettivo personale, può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
4.
Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.
5.
In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all' Amministrazione, indicando il proprio recapito.
6.
Qualora l' assenza dovuta a malattia si protragga per oltre due giorni, il dipendente deve altresì trasmettere all' Amministrazione certificato rilasciato dal medico curante, attestante la durata prevedibile della malattia.
7.
La Giunta, l' Ufficio di presidenza del Consiglio ed il Comitato di controllo, per il rispettivo personale, possono disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso i servizi ispettivi dell'istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo dell' Ufficiale sanitario o del medico designato da un ospedale a scelta dell' Amministrazione.
8.
I predetti organi si avvarranno successivamente delle strutture dell' unità sanitaria locale competente per territorio.
9.
Qualora l' esistenza o l' entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l' assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.
10.
Gli artt. 59 e 61 della
legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, sono abrogati.
ARTICOLO 25
Cumulo dei periodi di assenza.
1.
Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.
2.
Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia, non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio.
3.
L'
art. 60 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, è abrogato.
Capo III
TRATTAMENTO ECONOMICO
ARTICOLO 31
Onnicomprensività del trattamento economico.
1.
In attuazione del principio dell' onnicomprensività e della chiarezza retributiva, stabilito dall'
art. 78, lett. c), dello Statuto
, ai dipendenti regionali compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e dalla progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennità di missione e di trasferimento e della indennità per la funzione di coordinamento.
2.
Agli stessi dipendenti spettano, inoltre, l' aggiunta di famiglia, l' indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità , con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.
3.
L'
art. 77 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, è abrogato.
ARTICOLO 32
Trattamento economico di livello.
1.
Al personale del ruolo unico regionale spetta il trattamento economico iniziale annuo lordo correlato al livello di appartenenza, di cui all' allegata tabella B).
2.
L'
art. 78 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
e le allegate tabelle B) e C) sono abrogate.
ARTICOLO 33
Progressione economica nell' ambito di ciascun livello funzionale.
1.
La progressione economica in ciascun livello funzionale procede per scatti e classi, secondo le modalità appresso indicate:
a)
assegnazione di cinque classi stipendiali, oltre l' iniziale, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull' iniziale del livello;
b)
attribuzione di scatti del 2,50 per cento sulla classe in godimento. Gli scatti si conseguono ogni biennio con cadenza al compimento del secondo, quinto, ottavo, dodicesimo, quattordicesimo, diciassettesimo e diciannovesimo anno di servizio e sono assorbiti all' atto dell' acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 20º anno sono illimitati.
2.
Gli scatti biennali possono essere anticipati, a domanda, a seguito della nascita di figli.
3.
L'
art. 79 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, è abrogato.
ARTICOLO 34
Retribuzione del lavoro straordinario.
1.
La retribuzione oraria del lavoro straordinario è determinata secondo la seguente formula: retribuzione iniziale di livello rateo 13a mensilità 175 maggiorata del 15 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione è maggiorata del 30 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la retribuzione è maggiorata del 50 per cento.
2.
Le misure così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/ 175º dell' indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1º gennaio di ciascun anno.
3.
Il lavoro straordinario può essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.
ARTICOLO 35
Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione.
1.
Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione è disciplinato, nei limiti dei principi stabiliti dalla
legge 26 luglio 1978, n. 417
e dal
DPR 26 gennaio 1978, n. 513
, con apposita legge regionale.
2.
Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura e alla entità dei compiti da svolgere.
3.
Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzabili.
4.
L'
art. 82 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, è abrogato.
ARTICOLO 36
Indennità di funzione.
1.
Al dipendente incaricato della funzione di coordinamento ai sensi dell'
art. 10
della presente legge compete, per la durata dell' incarico, un compenso, non pensionabile, nella misura fissa del 25 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo, da corrispondersi in dodicesimi posticipati.
2.
L'
art. 83 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, è abrogato.
ARTICOLO 37
Lavoro ordinario notturno e festivo.
1.
Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a lire 400 orarie.
2.
Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso di lire 2.700 se le prestazioni fornite siano di durata superiore alla metà dell' orario di turno, ridotta a lire 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell' orario anzidetto, con un minimo di due ore.
3.
La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.
4.
I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.
ARTICOLO 38
Equo indennizzo.
1.
La Regione, per infermità riconosciuta da causa di servizio, corrisponde al dipendente un equo indennizzo per la perdita dell' integrità fisica eventualmente subita.
2.
Valgono al riguardo le norme contenute nell'
art. 68 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3
e negli artt. 48, 49 e 50 del
DPR 3 maggio 1957, n. 686
, e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 39
Patrocinio legale.
1.
La Regione, nell' ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l' assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all' espletamento del servizio e all' adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio.
2.
Nell' esame dei singoli casi, si avrà riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti di interesse fra l' Amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.
3.
Una particolare attenzione verrà data ai casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione generale o speciale formalmente impartita.
Capo IV
MOBILITA'
ARTICOLO 40
Criteri per la mobilità territoriale del personale regionale nell' ambito dell' Ente.
1.
La " mobilità esterna", disciplinata dal presente articolo, si realizza con l' assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.
2.
Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l' assegnazione ad una sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base dei criteri oggettivi concordati con le OOSS a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età , anzianità di servizio, necessità di studio.
3.
Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l' individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.
4.
Al solo scopo di assicurare in via d' urgenza la continuità dei servizi, l' Amministrazione puಠderogare alle suddette procedure, mediante provvedimenti adottati d' ufficio per la durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili.
ARTICOLO 41
La mobilità territoriale: condizioni di svolgimento.
1.
In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle Regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal Comune della precedente sede non oltre 40 Km. ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.
2.
In tal caso l' Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio provvederà a rimborsare al lavoratore la spesa per l' utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.
3.
Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.
4.
E' impegno dell' Amministrazione ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteri di flessibilità - nel rispetto del monte ore settimanale obbligatorio - che favoriscano le possibilità dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.
5.
Non rientrano nella disciplina del presente articolo:
a)
gli spostamenti temporanei di dipendenti per lo svolgimento in altre località di compiti propri dell' ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;
b)
gli spostamenti nel territorio resi necessari per l' ordinario svolgimento di compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di trasporto dell' Amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l' uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa dell' ente di appartenenza.
ARTICOLO 42
Mobilità tra enti.
1.
Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.
2.
Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti punti sulla mobilità .
3.
E' consentito inoltre, d' intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le Regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l' interscambio di esperienze, la formazione e l' aggiornamento professionale. NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 43
Norme di primo inquadramento.
1.
Con decorrenza dal 1º ottobre 1978 il dipendente regionale di ruolo è inquadrato d' ufficio nel nuovo livello funzionale, sulla base della tabella di corrispondenza di cui all' allegato C) e relative note.
2.
Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 appartenente alla V qualifica funzionale che, in base alla predetta tabella C), risulta inquadrabile nel VI livello, viene inquadrato nel VII livello dall' 1 ottobre 1978 se in possesso a tale data di una anzianità di servizio effettivo di anni tre nella predetta qualifica funzionale; il restante personale viene, viceversa, inquadrato nel VI livello, per il tempo necessario al maturare la predetta anzianità e consegue il livello superiore dal giorno successivo al compimento dei tre anni. Si applica in entrambi i casi, per l' inquadramento nel livello superiore, lo stesso meccanismo economico previsto nel successivo articolo.
3.
I docenti che operano nel settore della formazione professionale i quali, a norma della predetta tabella C), dovrebbero essere inquadrati al V livello, vengono inquadrati al VI se esercitano una funzione docente per l' esercizio della quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale devono essere in possesso. A questi dipendenti non si applica il disposto di cui al comma precedente.
4.
E' consentito l' accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:
a)
dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;
b)
dalle qualifiche non operaie del IV livello (142) al V livello (167);
c)
dal V livello (167) al VI livello (178); mediante concorso interno per soli titoli, riservato al personale regionale in possesso di una anzianità effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza e sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1º aprile 1976. A tale fine è utile il solo servizio, anche non di ruolo, prestato presso la Regione e l' ente dal quale il dipendente è stato trasferito o comandato.
5.
I posti messi a concorso, ai sensi del comma precedente, non possono superare il 30 per cento della dotazione organica complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30 settembre 1978; in relazione agli eventuali posti soprannumerali che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.
6.
La Giunta regionale, nella determinazione del numero dei posti da mettere a concorso ai sensi dell'
art. 11, terzo comma
, della presente legge farà constare il numero dei posti indisponibili ai sensi del comma precedente.
7.
L' inquadramento nel nuovo livello a seguito del concorso interno ha decorrenza giuridico - economica dal 1º ottobre 1978. Al personale inquadrato al VI livello non si applica il disposto di cui al
secondo comma
del presente articolo.
8.
In tutti i casi restano immutati gli effetti economici dell' inquadramento, cosଠcome stabilito nel successivo articolo.
9.
E' in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l' accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del
primo comma
del presente articolo il personale che comunque - anche per effetto dell' applicazione della presente legge - abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l' Ente o la Amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione ai sensi dell'
art. 68 del DPR n. 748/ 1972
, delle tabelle regionali di raffronto, del riconoscimento di mansioni superiori, del reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l' Ente di provenienza e del riconoscimento dei titoli di studio.
ARTICOLO 44
Inquadramento nella posizione economica.
1.
La posizione economica individuale nel livello d' inquadramento, previsto nel precedente articolo, è determinata sommando i seguenti elementi:
a)
stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi acquisiti;
b)
eventuali assegni personali pensionabili;
c)
aggiunzione senza titolo pari a quella spettante ai sensi del successivo articolo.
2.
La posizione giuridica nel livello d' inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.
3.
Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il " maturato in itinere" consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell'ultimo scatto e dell' ultima classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l' attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al
precedente secondo comma
.
4.
Al fine della determinazione del " maturato in itinere" lo stipendio iniziale di cui alla tabella " B" e quello corrispondente al secondo parametro retributivo di cui alla tabella " C" allegate alla
legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, vengono considerati quali classi di stipendio.
5.
La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:
a)
il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a 15 giorni;
b)
si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale prevista dagli articoli 79 e 91 della
legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, deriva dallo scatto e dalla classe (o secondo parametro retributivo) immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento. Se il dipendente nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto biennale si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all'ultima classe o scatto maturato;
c)
qualora i ratei di scatto e di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale prevista dagli artt. 79 e 91 della
legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 - definiti nel loro valore con la procedura prevista alle
lett. a)
e b) - sommati alla posizione economica individuale come determinata dal
primo comma
del presente articolo, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiabile di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;
d)
qualora, a seguito dell' operazione di cui alla
precedente lett. c)
, il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il " maturato in itinere", sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l' attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all' incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell' operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50 per cento dell' importo dell' incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità ;
e)
nel caso che, a seguito dell' acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto c), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all' incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell' ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell' operazione suddetta se eccedente il 50 per cento dell' incremento mensile stesso - il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilità.
6.
Qualora la posizione economica individuale maggiorata del maturato in itinere risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.
ARTICOLO 45
Aggiunzione senza titolo.
1.
La ulteriore disponibilità economica a fini di perequazione viene utilizzata garantendo a ciascun dipendente regionale i seguenti importi mensili lordi comprensivi delle somme attribuite con
legge regionale 7 aprile 1977, n. 16
, sulla base delle retribuzioni iniziali, di cui alla tabella " B" allegata alla
legge regionale 9 agosto 1973, n. 33
, stabilite per l' accesso al livello per pubblico concorso e in atto al 30 settembre 1978, non tenendo conto della indennità integrativa speciale:
- fino a lire 2.000.000 annui: lire 55.000 mensili
- fino a lire 3.000.000 annui: lire 47.000 mensili
- fino a lire 4.000.000 annui: lire 43.000 mensili.
ARTICOLO 46
Riserva di posti nei primi concorsi banditi dopo l' entrata in vigore della presente legge.
1.
Nel primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente all' entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti può essere aumentata al 35 per cento e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso a quest' ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso al livello per il quale è bandito il concorso, semprechè sussista in entrambi i casi una anzianità di un anno nel livello di appartenenza.
ARTICOLO 47
Decorrenza.
1.
La decorrenza degli effetti giuridici ed economici, previsti nella presente legge, è fissata all' unica data del 1º ottobre 1978.
2.
Il periodo di validità del contratto triennale è venuto a scadenza il 31 dicembre 1978.
ARTICOLO 48
Rinvio.
1.
Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con essa compatibili.
2.
Le parole "
qualifica funzionale
" usate nelle leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33 e 23 maggio 1975, n. 34, nonchè nel
regolamento regionale 23 marzo 1976, n. 16
e successive modificazioni, s' intendono sostituite con le parole "
livello funzionale
".
ARTICOLO 49
Norma finanziaria.
1.
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, previsti in lire 180.000.000 per l' anno 1978 e in lire 600.000.000 per l' anno 1979, fanno carico ai capitoli 50 e 280 e per quanto attiene ai compensi per lavoro straordinario, previsti in lire 200 milioni, al cap. 290 del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1979.