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Legge regionale , n.27


LEGGE REGIONALE n.27 del

Date di vigenza

05/07/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 05/07/1979
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 05/07/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 giugno 1979, n. 27
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 28 del 20/06/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il punto b) dell' art. 4 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 , viene così sostituito: " b) la individuazione: - delle aree e degli edifici sui quali si intende consentire gli interventi già compresi in piani particolareggiati esecutivi o in piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , posti in zone omogenee A di cui al DM 2 aprile 1968 o ad esse assimilabili; - degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree soggetti a piani di recupero approvati ai sensi degli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ; - delle aree individuate quali zone di recupero ai sensi dell' art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ; - degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero; - delle aree inedificate poste in zone omogenee B; - delle aree e delle quantità percentuali sulla edificabilità consentita in dette aree dallo strumento urbanistico generale o dai piani attuativi, indipendentemente che le stesse siano inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi, situate in zone omogenee C; - delle aree inedificate indipendentemente che le stesse siano inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi situate in zone omogenee D ".

ARTICOLO 2

1. Il punto a) dell' art. 5 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 , viene così sostituito: " a) per gli interventi di ampliamento, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, esterni alle zone di recupero di cui all' art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , il Comune stabilisce nelle singole zone omogenee di cui al DM 2 aprile 1968, per il loro ammontare complessivo o per l' articolazione e individuazione nel territorio, la cubatura massima di intervento ".

ARTICOLO 3

1. Il punto e) dell' art. 7 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 , viene così sostituito: " e) individuazione della quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutazione della loro incidenza ai fini della determinazione delle quantità di nuove costruzioni da realizzarsi per soddisfare i fabbisogni accertati ".

ARTICOLO 4

1. L' art. 8 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 , viene così sostituito: " Art. 8. - Interventi consentiti al di fuori del programma pluriennale di attuazione. - 1. Al di fuori del programma pluriennale di attuazione sono consentiti gli interventi di cui all' art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e gli interventi di cui ai commi IV e V dell' art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ".

ARTICOLO 5

1. L' art. 9 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 , è così sostituito: " 1.Entro il termine stabilito dalla legge regionale 17 gennaio 1979, n. 8 , il Comune adotta il programma pluriennale di attuazione, garantendo nelle opportune forme una previa partecipazione dei soggetti pubblici e privati e degli organismi istituzionali. 2. Il programma pluriennale di attuazione è pubblicato mediante deposito nella segreteria dei Comuni per 15 giorni. Del deposito è fatto avviso nell' Albo Pretorio e con manifesti. Entro il termine di pubblicazione predetto viene inviata copia del programma pluriennale di attuazione adottato alla Giunta regionale, al Consorzio di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 ed alla Comunità montana di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12 . 3. Nei trenta giorni successivi possono essere formulate osservazioni da chiunque ne abbia interesse. 4. La Giunta regionale entro il termine di cui al comma precedente può formulare al Comune proposte di modifica del PPA perchè ne vengano coordinate le previsioni agli indirizzi e previsioni del piano urbanistico territoriale e del piano di sviluppo regionale. 5. Il Consorzio comprensoriale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 o la Comunità montana di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12 , entro il termine di cui al precedente terzo comma, può formulare al Comune membro proposta di modifica del PPA perchè vengano coordinate le previsioni tra i PPA dei Comuni consorziati o venganoadeguate a quelle del programma di attuazione del piano urbanistico comprensoriale di cui all' art. 15, punto 5) della legge regionale n. 40/ 1975 . 6. Entro i 30 giorni successivi al termine di cui al precedente III comma, il Comune approva il PPA decidendo sulle osservazioni presentate e sulle proposte formulate dalla Giunta regionale e dagli organismi comprensoriali. L' eventuale accoglimento delle osservazioni e delle proposte, che vincoli altre proprietà , impone la ripubblicazione del PPA senza che ciò comporti la possibilità di formulare ulteriori osservazioni. 7. La deliberazione di approvazione del PPA è sottoposta esclusivamente ai controlli di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62 . Il PPA approvato viene trasmesso alla Giunta regionale ed al Consorzio urbanistico di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 o alle Comunità montane di cui alla legge regionale 28 marzo 1978, n. 12 . 8. Dalla data di adozione del PPA e fino alla data della sua definitiva approvazione, possono essere rilasciate concessioni edilizie soltanto nel rispetto delle previsioni assunte con il PPA medesimo ".

ARTICOLO 6

1. Il primo comma dell' art. 10 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 , viene così sostituito: " 1. Il programma pluriennale di attuazione può essere variato, motivandone la necessità e con le stesse procedure previste dal precedente art. 9, nei seguenti casi: a) per avvenuta approvazione di variante dello strumento urbanistico generale; b) per adeguarne le previsioni programmatiche a quelle del piano urbanistico territoriale e del piano di sviluppo regionale; c) per adeguarne le previsioni a quelle del programma di attuazione del piano urbanistico comprensoriale di cui all' art. 15 punto 5) della legge regionale n. 40/ 1975 ;
 
d) per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture
".

ARTICOLO 7

1. All' art. 11 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 , viene aggiunto il seguente comma: " Scaduti i termini indicati dal programma pluriennale di attuazione per la realizzazione degli interventi inseriti nei piani di recupero di iniziativa sia pubblica che privata, il Comune procede all' espropriazione facendola precedere dalla diffida prevista dal sesto comma dell' art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ".

ARTICOLO 8

1. Sono abrogati l' ultimo comma dell' art. 4 , il terzo e il quarto comma dell' art. 13 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 15 giugno 1979

MARRI

[1]