ARTICOLO 1
1.
Il punto b) dell'
art. 4 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14
, viene così sostituito: "
b) la individuazione: - delle aree e degli edifici sui quali si intende consentire gli interventi già compresi in piani particolareggiati esecutivi o in piani per l' edilizia economica e popolare di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167
, posti in zone omogenee A di cui al DM 2 aprile 1968 o ad esse assimilabili; - degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree soggetti a piani di recupero approvati ai sensi degli artt. 28 e 30 della
legge 5 agosto 1978, n. 457
; - delle aree individuate quali zone di recupero ai sensi dell'
art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457
; - degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero; - delle aree inedificate poste in zone omogenee B; - delle aree e delle quantità percentuali sulla edificabilità consentita in dette aree dallo strumento urbanistico generale o dai piani attuativi, indipendentemente che le stesse siano inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi, situate in zone omogenee C; - delle aree inedificate indipendentemente che le stesse siano inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi situate in zone omogenee D
".
ARTICOLO 2
1.
Il punto a) dell'
art. 5 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14
, viene così sostituito: "
a) per gli interventi di ampliamento, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, esterni alle zone di recupero di cui all'
art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457
, il Comune stabilisce nelle singole zone omogenee di cui al DM 2 aprile 1968, per il loro ammontare complessivo o per l' articolazione e individuazione nel territorio, la cubatura massima di intervento
".
ARTICOLO 3
1.
Il punto e) dell'
art. 7 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14
, viene così sostituito: "
e) individuazione della quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutazione della loro incidenza ai fini della determinazione delle quantità di nuove costruzioni da realizzarsi per soddisfare i fabbisogni accertati
".
ARTICOLO 5
1.
L'
art. 9 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14
, è così sostituito: "
1.Entro il termine stabilito dalla
legge regionale 17 gennaio 1979, n. 8
, il Comune adotta il programma pluriennale di attuazione, garantendo nelle opportune forme una previa partecipazione dei soggetti pubblici e privati e degli organismi istituzionali. 2. Il programma pluriennale di attuazione è pubblicato mediante deposito nella segreteria dei Comuni per 15 giorni. Del deposito è fatto avviso nell' Albo Pretorio e con manifesti. Entro il termine di pubblicazione predetto viene inviata copia del programma pluriennale di attuazione adottato alla Giunta regionale, al Consorzio di cui alla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
ed alla Comunità montana di cui alla
legge regionale 28 marzo 1978, n. 12
. 3. Nei trenta giorni successivi possono essere formulate osservazioni da chiunque ne abbia interesse. 4. La Giunta regionale entro il termine di cui al comma precedente può formulare al Comune proposte di modifica del PPA perchè ne vengano coordinate le previsioni agli indirizzi e previsioni del piano urbanistico territoriale e del piano di sviluppo regionale. 5. Il Consorzio comprensoriale di cui alla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
o la Comunità montana di cui alla
legge regionale 28 marzo 1978, n. 12
, entro il termine di cui al precedente terzo comma, può formulare al Comune membro proposta di modifica del PPA perchè vengano coordinate le previsioni tra i PPA dei Comuni consorziati o venganoadeguate a quelle del programma di attuazione del piano urbanistico comprensoriale di cui all' art. 15, punto 5) della
legge regionale n. 40/ 1975
. 6. Entro i 30 giorni successivi al termine di cui al precedente III comma, il Comune approva il PPA decidendo sulle osservazioni presentate e sulle proposte formulate dalla Giunta regionale e dagli organismi comprensoriali. L' eventuale accoglimento delle osservazioni e delle proposte, che vincoli altre proprietà , impone la ripubblicazione del PPA senza che ciò comporti la possibilità di formulare ulteriori osservazioni. 7. La deliberazione di approvazione del PPA è sottoposta esclusivamente ai controlli di cui alla
legge 10 febbraio 1953, n. 62
. Il PPA approvato viene trasmesso alla Giunta regionale ed al Consorzio urbanistico di cui alla
legge regionale 3 giugno 1975, n. 40
o alle Comunità montane di cui alla
legge regionale 28 marzo 1978, n. 12
. 8. Dalla data di adozione del PPA e fino alla data della sua definitiva approvazione, possono essere rilasciate concessioni edilizie soltanto nel rispetto delle previsioni assunte con il PPA medesimo
".
ARTICOLO 6
1.
Il
primo comma dell' art. 10 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 14
, viene così sostituito: "
1. Il programma pluriennale di attuazione può essere variato, motivandone la necessità e con le stesse procedure previste dal precedente art. 9, nei seguenti casi: a) per avvenuta approvazione di variante dello strumento urbanistico generale; b) per adeguarne le previsioni programmatiche a quelle del piano urbanistico territoriale e del piano di sviluppo regionale; c) per adeguarne le previsioni a quelle del programma di attuazione del piano urbanistico comprensoriale di cui all' art. 15 punto 5) della
legge regionale n. 40/ 1975
;
d) per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture
".