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Legge regionale 20 giugno 1979, n.29


LEGGE REGIONALE n.29 del 20 Giugno 1979

Date di vigenza

10/07/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 10/07/1979
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 10/07/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 Giugno 1979 ,n. 29
Contributi a favore delle associazioni professionali dei coltivatori diretti.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 29 del 25/06/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere per il triennio 1979/ 1981 alle Associazioni professionali autonome dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative a livello nazionale, operanti sull' intero territorio regionale, contributi annuali per il finanziamento delle attività assistenziali di loro competenza a favore degli iscritti e per iniziative dirette al potenziamento dell' impresa coltivatrice.

2. Gli organismi di cui al precedente comma debbono presentare documentata richiesta alla Giunta regionale per l' anno 1979 entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, per gli anni successivi entro il mese di gennaio.

3. La Giunta dispone la concessione del contributo annuale, determinandone l' entità , tenuto conto del numero degli iscritti e del programma di attività da svolgere.

4. Per la concessione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata, per gli anni dal 1979 al 1981, la spesa complessiva di lire 300.000.000 - di cui lire 100.000.000 per l' anno 1979 - da imputare al cap. 3780 ( tit. 1 - sez. 10 - rubr. 42 - cat. 5 - tipo 2.1 - settore 10) di nuova istituzione, denominato " Contributo a favore delle Associazioni professionali dei coltivatori diretti".

5. All' onere suddetto sarà fatto fronte con la quota spettante alla Regione dell' Umbria sui fondi stanziati dalla legge 1 luglio 1977, n. 403 .

6. Con le leggi di approvazione dei bilanci regionali saranno determinate le quote di spesa per gli anni 1980 e 1981 a norma dell' art. 5, quarto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

7. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio saranno reiscritte nel bilancio dell' esercizio successivo per le medesime finalità .

8. Al bilancio dell' esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
 
Parte spesa
 
In aumento
 
Cap. 3780 Competenza L. 100.000.000, Cassa L. 100.000.000
 
In diminuzione
 
Cap. 9710 (elenco n. 5 allegato al bilancio n. d' ordine 1) Competenza L. 100.000.000, Cassa L. 100.000.000.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 giugno 1979

Marri

[1]