Art. 1
1.
La stagione venatoria 1979- 80 ha inizio il 18 agosto 1979 e termina il 31 marzo 1980.
[6]
2.
Le specie di selvaggina oggetto di caccia ed i rispettivi periodi sono quelli indicati all'
art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
, salvo gli eccezionali divieti o riduzioni come di seguito indicato per far fronte alla particolare riduzione della consistenza faunistica delle specie interessate.
3.
Nel periodo compreso tra il 18 agosto e il 2 settembre 1979, la caccia è consentita solo alle seguenti specie: quaglia, tortora, storno, volpe e donnola, nei giorni 18, 19 e 26 agosto 1979:
a)
su tutto il territorio regionale da appostamento che deve essere raggiunto e abbandonato con fucile smontato o scarico o in custodia;
b)
nelle zone non indicate nell' allegato " A" anche in forma vagante con l' ausilio del cane.
4.
Al fine di salvaguardare la selvaggina stanziale, dal 3 al 15 settembre 1979 l' esercizio venatorio è vietato su tutto il territorio della regione.
5.
Dal 16 settembre al 31 dicembre 1979 l' esercizio venatorio è ammesso alle specie consentite, su tutto il territorio della regione, da appostamento o in forma vagante anche con l' ausilio del cane.
6.
La caccia alla coturinice è consentita dal 10 ottobre al 31 dicembre 1979.
[8]
7.
Dal 1º gennaio al 29 febbraio 1980, la caccia alle specie consentite è ammessa:
a)
su tutto il territorio della regione da appostamento che deve essere raggiunto e abbandonato con fucile smontato o scarico o in custodia;
b)
fino al 15 gennaio 1980 nelle zone non comprese nell' allegato " A" anche in forma vagante con l' ausilio del cane.
[10]
8.
Dal 1º al 31 marzo 1980 la caccia è consentita su tutto il territorio della regione solo da appostamento che deve essere raggiunto e abbandonato con fucile smontato o scarico o in custodia e solo alle seguenti specie: colombaccio, volpe e donnola.
[12]
Art. 2
Giorni di caccia
1.
A partire dal 16 settembre 1979 e per l' intera stagione venatoria, la caccia è consentita tre giorni alla settimana: il sabato, la domenica ed il terzo giorno a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di lunedì, martedì e venerdì.
2.
Nel territorio del comune di Assisi il silenzio venatorio è esteso anche ai giorni del 2, 3 e 4 ottobre 1979.
Art. 3
Orari
1.
L' esercizio venatorio ha inizio e termina secondo gli orari di seguito specificati:
- dal 18 agosto al 2 settembre 1979, dalle ore 5,30 alle ore 19;
- dal 16 settembre al 30 settembre 1979, dalle ore 6 alle ore 18,30;
- dal 1º ottobre al 31 ottobre 1979, dalle ore 5,30 alle ore 16,30;
- dal 1º novembre al 30 novembre 1979, dalle ore 6,30 alle ore 15,30;
- dal 1º dicembre al 31 dicembre 1979, dalle ore 7 alle ore 15,30;
- dal 1º gennaio al 31 gennaio 1980, dalle ore 7 alle ore 16;
- dal 1º febbraio al 29 febbraio 1980, dalle ore 6,30 alle ore 17;
- dal 1º marzo al 31 marzo 1980, dalle ore 5,30 alle ore 17,30.
[15]
Art. 4
Carniere
1.
Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di caccia di abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a)
fagiani, starne, pernici rosse, coturnice, lepre comune: 2 capi complessivamente di cui 1 sola lepre;
b)
ungulati: 1 capo complessivamente;
c)
quaglie e tortore: 10 capi complessivamente; tordi, merli e cesene: 20 capi complessivamente; trampolieri e palmipedi: 5 capi complessivamente; colombacci: 10 capi; beccacce: 5 capi.
2.
Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente non può superare le 20 unità .
Art. 5
Addestramento dei cani
1.
L' addestramento e l' allenamento dei cani è consentito, limitatamente alle stoppie ed incolti, con esclusione comunque dei boschi e boschi cespugliati dal 5 agosto al 13 agosto esclusivamente nelle zone non comprese nell' allegato " A" e dal 3 al 14 settembre 1979 su tutto il territorio regionale.
2.
L' addestramento e l' allenamento dei cani è consentito, comunque, a non meno di 500 mt. dalle riserve di caccia; è vietato nei giorni 18- 19- 26 agosto 1979.
Art. 6
Tesserino venatorio
1.
Per ogni giornata di caccia l' intestatario del tesserino di cui all'
art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
, deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all' uopo destinati la giornata prescelta appena inizia a cacciare ed il numero dei capi abbattuti.
2.
I cacciatori non residenti nella regione dell' Umbria per praticare l' esercizio venatorio devono essere in possesso del tesserino di cui al
primo comma
del presente articolo, rilasciato dalla Regione di residenza.
Art. 7
Appostamenti
1.
La caccia da appostamento può essere esercitata ad una distanza non inferiore a:
- mt. 200 dalle zone di ripopolamento e cattura e dalle oasi;
- mt. 100 dalle riserve di caccia.
2.
Ai sensi dell'
art. 16 della legge 27 dicembre 1977, n. 968
, la caccia da appostamento non può essere esercitata a meno di 1000 mt. dai valichi faunistici indicati nell' allegato " B".
3.
I valichi faunistici identificati come tali sono tabellati con cartelli " divieto di caccia" che devono essere posti a cura delle Amministrazioni provinciali partendo dal centro (il punto più basso) a mt. 200 di raggio e comunque per tutta la linea di sparo.
[18]
4.
Negli appostamenti destinati alla caccia ai colombacci ed acquatici devono essere usati solamente gli idonei richiami e zimbelli per la caccia specifica.
5.
E' proibita la caccia in botte.
Art. 9
1.
Dal 1º gennaio al 31 marzo 1980 nelle zone di cui all' allegato " A" la caccia alla volpe in forma vagante e con l' ausilio del cane è consentita solo in battuta preventivamente autorizzata dalla rispettiva Amministrazione provinciale.
2.
Dal 1º gennaio al 31 gennaio 1980, ai soli fini della caccia al cinghiale, l' esercizio venatorio in forma vagante e con l' ausilio del cane è consentito anche nelle zone di cui all' allegato " C".
3.
Nel territorio della provincia di Terni dal 1º al 15 gennaio 1980, la caccia in forma vagante e con l' ausilio del cane è consentita anche lungo i sottoelencati fiumi, laghi naturali ed artificiali ad una distanza non superiore a mt. 100 dall' argine:
Fiumi: Tevere, Paglia, escluso il tratto compreso nella zona di ripopolamento e cattura " Crete del Paglia", Nera, Velino, le due Chiuse del Rio Grande.
Laghi: Piediluco, Corbara, nonchè le zone paludose comprese nella piana del comune di Attigliano, zona dell' Orso e nella Piana di Fabro e di Monteleone e negli acquitrini dei laghetti adiacenti ai suddetti corsi d' acqua.
[19]
Art. 10
1.
Tutto quanto previsto dalla presente legge si estende alle riserve di caccia.
Art. 11
1.
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa.