link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 20 luglio 1979, n.36


LEGGE REGIONALE n.36 del 20 Luglio 1979

Date di vigenza

09/08/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 09/08/1979
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 09/08/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 Luglio 1979 ,n. 36
Interventi straordinari a favore dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria. Costituzione di un fondo per garanzie fidejussorie.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 35 del 25/07/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per la costituzione da parte della Regione di un fondo per garanzie fidejussorie in favore dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria per l' ammortamento dei mutui che il predetto Ente dovrà contrarre con Istitutioperanti nel settore del credito di miglioramento fondiario ai fini della realizzazione di opere ammesse ai contributi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910 , nonchè di quelle previste dal combinato disposto dagli articoli 6 - primo comma - e 66 - secondo comma, lett. E) - del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , e di quelle realizzate in attuazione di leggi regionali.

2. Le somme impegnabili sul predetto stanziamento per la garanzia dei mutui di cui al precedente comma sono commisurati all' 8 per cento dell' ammontare dei mutui stessi.

Art. 2

1. L' onere eventuale connesso con il rischio per l' assolvimento degli obblighi che saranno assunti in attuazione della presente legge, come sopra valutato in lire 150.000.000, sarà imputato, a partire dall' anno 1979 - ai sensi dell' art. 33 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - al cap. 6045 di nuova istituzione denominato: " Fondo per la copertura del rischio connesso al rilascio di garanzie prestate in via principale o sussidiaria dalla Regione a favore di Enti, Istituti, Cooperative ed altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze amministrative regionali".

2. Alla predetta spesa si farà fronte, per l' anno 1979, con prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 9710 (elenco n. 5, allegato al bilancio, n. d' ordine 2).

3. Al bilancio dell' esercizio 1979 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
 
PARTE SPESA
 
In aumento:
 
cap. 6045 Competenza L. 150.000.000 cassa L. 50.000.000
 
In diminuzione:
 
cap. 9710 competenza L. 150.000.000 cassa L. 50.000.000

4. Per gli anni successivi l' entità dello stanziamento da iscrivere al predetto capitolo 6045 sarà determinata con le modalità previste dall' art. 33 - secondo comma - della suddetta legge regionale n. 23 del 1978 .

5. Nello stesso bilancio è , altresì , istituito "per memoria" nella parte entrata il capitolo 2965 denominato "Recupero di somme eventualmente pagate dalla Regione in conseguenza della prestazione di garanzie a favore di Enti, Istituti, Cooperative ed altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di opere rientranti nelle competenze amministrative regionali".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 luglio 1979

Marri

[1]