Art. 1
1.
E' autorizzata la spesa di lire 150.000.000 per la costituzione da parte della Regione di un fondo per garanzie fidejussorie in favore dell' Ente di sviluppo agricolo in Umbria per l' ammortamento dei mutui che il predetto Ente dovrà contrarre con Istitutioperanti nel settore del credito di miglioramento fondiario ai fini della realizzazione di opere ammesse ai contributi di cui alla
legge 27 ottobre 1966, n. 910
, nonchè di quelle previste dal combinato disposto dagli articoli 6 -
primo comma
- e 66 - secondo comma, lett. E) - del
DPR 24 luglio 1977, n. 616
, e di quelle realizzate in attuazione di leggi regionali.
2.
Le somme impegnabili sul predetto stanziamento per la garanzia dei mutui di cui al precedente comma sono commisurati all' 8 per cento dell' ammontare dei mutui stessi.
Art. 2
1.
L' onere eventuale connesso con il rischio per l' assolvimento degli obblighi che saranno assunti in attuazione della presente legge, come sopra valutato in lire 150.000.000, sarà imputato, a partire dall' anno 1979 - ai sensi dell' art. 33 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - al cap. 6045 di nuova istituzione denominato: " Fondo per la copertura del rischio connesso al rilascio di garanzie prestate in via principale o sussidiaria dalla Regione a favore di Enti, Istituti, Cooperative ed altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze amministrative regionali".
2.
Alla predetta spesa si farà fronte, per l' anno 1979, con prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 9710 (elenco n. 5, allegato al bilancio, n. d' ordine 2).
3.
Al bilancio dell' esercizio 1979 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In aumento:
cap. 6045 Competenza L. 150.000.000 cassa L. 50.000.000
In diminuzione:
cap. 9710 competenza L. 150.000.000 cassa L. 50.000.000
4.
Per gli anni successivi l' entità dello stanziamento da iscrivere al predetto capitolo 6045 sarà determinata con le modalità previste dall' art. 33 - secondo comma - della suddetta
legge regionale n. 23 del 1978
.
5.
Nello stesso bilancio è , altresì , istituito "per memoria" nella parte entrata il capitolo 2965 denominato "Recupero di somme eventualmente pagate dalla Regione in conseguenza della prestazione di garanzie a favore di Enti, Istituti, Cooperative ed altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di opere rientranti nelle competenze amministrative regionali".