ARTICOLO 2
1.
Il
quarto comma dell' art. 11 della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9
, è sostituito dal seguente:
"
4. Nel caso che le opere di cui al comma precedente siano destinate alla ricerca o all' attingimento delle acque pubbliche di cui al
RD 11 dicembre 1933, n. 1775
, l' autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale sentiti il sindaco nonchè il Consiglio provinciale di sanità
".
2.
In calce all' art. 11 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:
"
Le autorizzazioni di cui ai commi primo e secondo qualora interessino le aree delle concessioni di acque minerali e termali, sono subordinate al parere favorevole della Giunta regionale. In tal caso il termine dei trenta giorni del precedente comma non trova applicazione. La procedura prevista nel presente articolo non si applica all' escavazione e alla costruzione di pozzi e altre opere destinate alla captazione di acque minerali e termali, regolate dalla
legge regionale 17 febbraio 1977, n. 10
, salvo il parere del Consiglio provinciale di sanità
".