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Legge regionale 3 agosto 1979, n.42


LEGGE REGIONALE n.42 del 3 agosto 1979

Date di vigenza

23/08/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 23/08/1979
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 23/08/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 3 agosto 1979 ,n. 42
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 38 del 08/08/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell' art. 5 della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9 , è prorogato di tre mesi.

ARTICOLO 2

1. Il quarto comma dell' art. 11 della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9 , è sostituito dal seguente:
 
" 4. Nel caso che le opere di cui al comma precedente siano destinate alla ricerca o all' attingimento delle acque pubbliche di cui al RD 11 dicembre 1933, n. 1775 , l' autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale sentiti il sindaco nonchè il Consiglio provinciale di sanità ".

2. In calce all' art. 11 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:
 
" Le autorizzazioni di cui ai commi primo e secondo qualora interessino le aree delle concessioni di acque minerali e termali, sono subordinate al parere favorevole della Giunta regionale. In tal caso il termine dei trenta giorni del precedente comma non trova applicazione. La procedura prevista nel presente articolo non si applica all' escavazione e alla costruzione di pozzi e altre opere destinate alla captazione di acque minerali e termali, regolate dalla legge regionale 17 febbraio 1977, n. 10 , salvo il parere del Consiglio provinciale di sanità ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 3 agosto 1979

Marri

[1]