Legge regionale 21 giugno 1974, n.39


LEGGE REGIONALE n.39 del 21 Giugno 1974

Date di vigenza

13/07/1974 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/07/1974
13/04/1978 modifica mostra documento vigente dal 13/04/1978
30/08/1979 modifica mostra documento vigente dal 30/08/1979
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 30/08/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Giugno 1974 ,n. 39
Stralcio del Piano regionale di sviluppo 1973- 1975. Contributi alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per la realizzazione di alloggi da destinare ai propri soci.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 22 del 28/06/1974

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ ARTICOLO 1 ] [6]
ARTICOLO 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative edilizie a proprietà indivisa che intendono costruire alloggi per i propri soci, contributi in annualità sull' ammontare dei mutui a tal fine contratti con Istituti di credito a ciò autorizzati secondo le leggi dello Stato.

2. Il contributo concesso per un periodo non superiore a 25 anni è pari:

a) al 4 per cento della spesa ammissibile, esclusi i costi di acquisizione ed urbanizzazione delle aree, per le cooperative che accedono a mutui ordinari o che siano finanziate con i fondi dell' art. 68 lett. b) della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) all' 1,5 per cento della spesa ammissibile, esclusi i costi di acquisizione e di urbanizzazione delle aree, per le cooperative che accedono a mutui agevolati con contributo dello Stato.

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ARTICOLO 2

1. La Regione, per il tramite degli Istituti autonomi per le case popolari, provvederà , entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, ad emettere il bando per la concessione dei contributi di cui all' art. 1 .

ARTICOLO 3

1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate all' Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio entro i termini fissati dal bando di cui all' art. 2 , che dovranno essere comunque non inferiori a sei mesi, corredate dalla documentazione elencata nello schema di bando per la prenotazione di contributi statali da parte di cooperative edilizie già approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 29 marzo 1974, n. 1019.

ARTICOLO 4

1. Il Consiglio regionale procederà entro 120 giorni dalla scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande alla ripartizione dei fondi disponibili su scala comprensoriale sulla base dei seguenti criteri:

a) indice di affollamento;

b) incremento demografico;

c) numero delle domande pervenute per comprensorio;

d) esistenza o meno di precedenti contributi statali aventi la stessa finalità .

2. All' interno di ogni singolo comprensorio la scelta delle cooperative da ammettere a contributo verrà fatta secondo i criteri e con le modalità elencate nello schema di bando per la prenotazione di contributi di cui alla delibera 29 marzo 1974, n. 1019, del Consiglio regionale.

ARTICOLO 5

1. Le cooperative o i loro consorzi che saranno ammessi al contributo regionale,  di cui all' art. 1, comma secondo, lett. a)[8]  dovranno stipulare con la Regione una convenzione che fissi le modalità di progettazione e di approvazione dei progetti, i tempi e i modi di esecuzione dei lavori, i controlli e gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell' intervento, secondo le norme fissate dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 , in quanto applicabili.

ARTICOLO 6

1. La Giunta regionale concorda con gli Istituti di credito le modalità di erogazione dei mutui e gli accertamenti tecnici da eseguire.

ARTICOLO 7

1. La erogazione definitiva del contributo regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data in cui i richiedenti avranno fatto pervenire:

a) il verbale di ultimazione dei lavori firmato dal direttore dei lavori;

b) la copia del contratto di mutuo con il piano di ammortamento.

2. Nello stesso decreto o in altro decreto sono determinate le modalità di erogazione all' Ente mutuante del contributo posto a carico della Regione.

ARTICOLO 8

1. Gli alloggi costruiti con i benefici della presente legge saranno assegnati dalle cooperative ai propri soci secondo i criteri previsti dallo Statuto delle cooperative stesse, previa esclusione di coloro che non siano in possesso dei requisiti previsti dall' art. 2 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 .

2. Gli alloggi costruiti con i contributi di cui alla presente legge non possono essere trasferiti in proprietà individuale ai singoli soci.

3. In caso di scioglimento della cooperativa il patrimonio della stessa viene trasferito gratuitamente al Comune in cui sono ubicati gli alloggi, che provvederà a gestirli direttamente o tramite il competente Istituto autonomo per le case popolari.

[ ARTICOLO 9 ] [9]
ARTICOLO 9

1. Per l' attuazione della presente legge è stabilito in lire 240.000.000 il limite di impegno per l' anno 1979. Il relativo onere farà carico ai bilanci degli esercizi dal 1979 al 2003 con imputazione al cap. 7000 denominato: " Contributo in annualità a favore di Cooperative per la costruzione di alloggi a proprietà indivisa".

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La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 giugno 1974

Conti

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