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Legge regionale 27 agosto 1979, n.50


LEGGE REGIONALE n.50 del 27 Agosto 1979

Date di vigenza

30/08/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 30/08/1979
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 30/08/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 Agosto 1979 ,n. 50
Contributo annuale alla Sviluppumbria per il finanziamento dell' attività . Disposizioni per i finanziamenti annuali dal 1980 in poi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 29/08/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Regione dell' Umbria concorre annualmente nella spesa per l' aumento del capitale sociale della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell' Umbria e per il finanziamento dei programmi di attività della società stessa, ai sensi delle leggi regionali 26 febbraio 1973, n. 14 e 15 novembre 1973, n. 40.

ARTICOLO 2

1. E' autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 2.750 milioni per il rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1973, n. 40 e di lire 250 milioni da erogare alla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell' Umbria per iniziative per nuovi interventi di promozione e di riequilibrio a sostegno di attività produttive coordinate dalla Sviluppumbria col concorso degli enti locali e delle forze imprenditoriali.

ARTICOLO 3

1. La spesa di lire 2.750.000.000, di cui al precedente art. 2 , sarà imputata al cap. 9500 del bilancio per l'esercizio 1979, denominato " Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società per la promozione dello sviluppo economico dell' Umbria".

2. La spesa di lire 250.000.000 sarà imputata al capitolo 9505( tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - categ. 3 - tipo 1.1 - settore 25), di nuova istituzione nel bilancio dell' esercizio 1979, denominato: " iniziative per nuovi interventi di promozione e riequilibrio a sostegno di attività produttive coordinate dalla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell' Umbria con il concorso degli enti locali e delle forze imprenditoriali".

3. All' onere complessivo di lire 3 miliardi sarà fatto fronte con quota del fondo globale iscritto al capitolo 9700 del bilancio per l' esercizio in corso (elenco n. 4 allegato al bilancio stesso, n. d' ord. 2 e 3).

4. Al bilancio dell' esercizio 1979 sono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:
 

                   
Parte spesa         
in aumento      competenza    cassa    
Cap. 9500     L. 2.750.000.000  L. 2.750.000.000 
Cap. 9505    L. 250.000.000  L. 250.000.000 
  Totale    L. 3.000.000.000  L. 3.000.000.000 
in diminuzione      competenza    cassa    
Cap. 9700    L. 3.000.000.000  L. 2.810.000.000 
Cap. 6140     ---------------  L. 190.000.000 
  Totale    L. 3.000.000.000  L. 3.000.000.000  

ARTICOLO 4

1. Per gli anni dal 1980 in poi l' entità della spesa per gli interventi di cui ai precedenti articoli sarà determinata con legge annuale di bilancio, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della Regione (3º settore, 1º programma, progetti A/ a e B/ a).

ARTICOLO 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 agosto 1979

Marri

[1]