ARTICOLO 1
1.
La Regione dell' Umbria concorre annualmente nella spesa per l' aumento del capitale sociale della Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell' Umbria e per il finanziamento dei programmi di attività della società stessa, ai sensi delle leggi regionali 26 febbraio 1973, n. 14 e 15 novembre 1973, n. 40.
ARTICOLO 2
1.
E' autorizzata, per l' anno 1979, la spesa di lire 2.750 milioni per il rifinanziamento della
legge regionale 15 novembre 1973, n. 40
e di lire 250 milioni da erogare alla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell' Umbria per iniziative per nuovi interventi di promozione e di riequilibrio a sostegno di attività produttive coordinate dalla Sviluppumbria col concorso degli enti locali e delle forze imprenditoriali.
ARTICOLO 3
1.
La spesa di lire 2.750.000.000, di cui al
precedente art. 2
, sarà imputata al cap. 9500 del bilancio per l'esercizio 1979, denominato " Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società per la promozione dello sviluppo economico dell' Umbria".
2.
La spesa di lire 250.000.000 sarà imputata al capitolo 9505( tit. 2 - sez. 10 - rubr. 48 - categ. 3 - tipo 1.1 - settore 25), di nuova istituzione nel bilancio dell' esercizio 1979, denominato: " iniziative per nuovi interventi di promozione e riequilibrio a sostegno di attività produttive coordinate dalla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell' Umbria con il concorso degli enti locali e delle forze imprenditoriali".
3.
All' onere complessivo di lire 3 miliardi sarà fatto fronte con quota del fondo globale iscritto al capitolo 9700 del bilancio per l' esercizio in corso (elenco n. 4 allegato al bilancio stesso, n. d' ord. 2 e 3).
4.
Al bilancio dell' esercizio 1979 sono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:
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Parte spesa
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in aumento
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competenza
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cassa
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| Cap. 9500
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L. 2.750.000.000
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L. 2.750.000.000
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| Cap. 9505
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L. 250.000.000
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L. 250.000.000
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Totale
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L. 3.000.000.000
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L. 3.000.000.000
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in diminuzione
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competenza
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cassa
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| Cap. 9700
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L. 3.000.000.000
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L. 2.810.000.000
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| Cap. 6140
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L. 190.000.000
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Totale
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L. 3.000.000.000
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L. 3.000.000.000
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ARTICOLO 4
1.
Per gli anni dal 1980 in poi l' entità della spesa per gli interventi di cui ai precedenti articoli sarà determinata con legge annuale di bilancio, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della Regione (3º settore, 1º programma, progetti A/ a e B/ a).