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Legge regionale , n.46


LEGGE REGIONALE n.46 del

Date di vigenza

13/09/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/09/1979
01/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 01/12/1999

Documento vigente dal 13/09/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 22 Agosto 1979, n. 46
Norme per la definitiva assegnazione agli Uffici regionali e agli Enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 29/08/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Contenuto della legge

1. La presente legge disciplina la definitiva assegnazione agli Uffici regionali ed agli Enti locali del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall' Amministrazione dello Stato e dagli enti di cui alla tabella " B" allegata al DPR 24 luglio 1977, n. 616 , incluso nei contingenti posti a disposizione della Regione in attuazione del decreto medesimo e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 .

2. Dall' ambito di applicazione della presente legge è escluso il personale già  addetto agli Enti comunali di assistenza, ai patronati scolastici ed ai loro consorzi provinciali, per il quale l' assegnazione e l' inquadramento negli enti di rispettiva destinazione risultano già  disciplinati dalle precedenti leggi regionali 31 luglio 1978, n. 36 e 31 ottobre 1978, n. 58.

ARTICOLO 2

Assegnazione definitiva del personale

1. Il personale di cui al primo comma dell' articolo precedente è definitivamente assegnato agli Uffici regionali od agli Enti locali, avuto riguardo alle esigenze derivanti dalla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione o attribuite agli Enti locali per effetto del DPR 24 luglio 1977, n. 616 .

2. L' assegnazione definitiva agli uffici regionali del personale necessario per l' assolvimento delle funzioni trasferite o delegate alla Regione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la I commissione consiliare permanente e previa verifica con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. La Giunta regionale, sentita la I commissione consiliare permanente, dispone, altresì , con propria deliberazione, adottata d' intesa con gli enti di destinazione e previa verifica con le OOSS maggiormente rappresentative, la ripartizione del personale destinato agli enti locali tra gli enti medesimi e la sua definitiva assegnazione ai singoli enti.

ARTICOLO 3

Inquadramento negli enti di assegnazione

1. L' inquadramento del personale di cui agli articoli precedenti nel ruolo regionale e in quelli degli enti locali, previsto dal terzo comma dell' art. 123 del predetto DPR 616/ 1977 , avverrà  sulla base dei criteri e delle modalità  stabiliti con legge regionale da emanarsi, d' intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro il 31 ottobre 1979.

ARTICOLO 4

Rapporti finanziari

1. Fino alla data della definitiva assegnazione, disposta ai sensi della presente legge, la Regione rimborsa allo Stato od all' ente pubblico di provenienza, le spese sostenute dalla data dell' effettiva messa a propria disposizione del personale di cui ai precedenti articoli, ed assicura agli enti locali la provvista dei mezzi finanziari necessari per la copertura degli oneri relativi al personale, di cui alla presente legge, da questi provvisoriamente utilizzati.

ARTICOLO 5

Trasferimento beni

1. Ai fini dell' espletamento delle funzioni già  esercitate dai disciolti Enti ONPI, ENAL ed ENAOLI, a partire dal 1º aprile 1979, sono trasferiti in proprietà  ai Comuni tutti i beni immobili, insieme al relativo patrimonio mobiliare, nel cui territorio sono situati, di cui all' allegata tabella, con i conseguenti rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovavano alla medesima data.

ARTICOLO 6

Copertura della spesa

1. La spesa relativa al personale assegnato agli uffici regionali farà  carico al competente cap. 0280 del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1979, dove sussiste disponibilità  .

2. Alla spesa relativa al personale assegnato agli enti locali, sarà  fatto fronte con i corrispondenti finanziamenti che perverranno alla Regione in applicazione degli artt. 120, 126 e 128 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e che saranno iscritti in bilancio con deliberazione della Giunta regionale, con la procedura prevista dall' art. 28, primo comma, della legge di contabilità  regionale 3 maggio 1978, n. 23.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 22 agosto 1979

MARRI


ALLEGATI:
TABELLA (Tabella Ristrutturata) IMMOBILI TRASFERITI AI COMUNI ( Art. 5 ) - OPERA NAZIONALE PENSIONATI D' ITALIA (ONPI)
, n.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 42 del 29/08/1979

Comune di Foligno:
 
Fabbricato e terreno sede della Casa di riposo in loc. S. Eraclio: beni mobili di proprietà ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI (ENAL)
 
Comune di Perugia: Fabbricato situato in via Guardabassi n. civ. 10: beni mobili di proprietà ;
 
Fabbricato situato in loc. Colonnetta;
 
Fabbricato situato in loc. Ponterio.
 
Comune di Castiglione del Lago:
 
Fabbricato situato in fraz. Vaiano.
 
Comune di Magione:
 
Fabbricato situato in fraz. Villa.
 
Comune di Norcia: Terreno di mq 530 in loc. Castelluccio.
 
Comune di Umbertide: Terreno di mq 780 in loc. Motecastelli.
 
Comune di Castelgiorgio: Fabbricato
 
Comune di Fabro:
 
Fabbricato situato in Piazza C. Alberto;
 
Fabbricato situato in Fabro scalo.
 
Comune di Ferentillo:
 
Fabbricato.
 
Comune di Montegabbione:
 
Fabbricato.

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Note della redazione

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