ARTICOLO 1
Contenuto della legge
1.
La presente legge disciplina la definitiva assegnazione agli Uffici regionali ed agli Enti locali del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dall' Amministrazione dello Stato e dagli enti di cui alla tabella " B" allegata al
DPR 24 luglio 1977, n. 616
, incluso nei contingenti posti a disposizione della Regione in attuazione del decreto medesimo e della
legge 21 ottobre 1978, n. 641
.
2.
Dall' ambito di applicazione della presente legge è escluso il personale già addetto agli Enti comunali di assistenza, ai patronati scolastici ed ai loro consorzi provinciali, per il quale l' assegnazione e l' inquadramento negli enti di rispettiva destinazione risultano già disciplinati dalle precedenti leggi regionali 31 luglio 1978, n. 36 e 31 ottobre 1978, n. 58.
ARTICOLO 2
Assegnazione definitiva del personale
1.
Il personale di cui al primo comma dell' articolo precedente è definitivamente assegnato agli Uffici regionali od agli Enti locali, avuto riguardo alle esigenze derivanti dalla distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione o attribuite agli Enti locali per effetto del
DPR 24 luglio 1977, n. 616
.
2.
L' assegnazione definitiva agli uffici regionali del personale necessario per l' assolvimento delle funzioni trasferite o delegate alla Regione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentita la I commissione consiliare permanente e previa verifica con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3.
La Giunta regionale, sentita la I commissione consiliare permanente, dispone, altresì , con propria deliberazione, adottata d' intesa con gli enti di destinazione e previa verifica con le OOSS maggiormente rappresentative, la ripartizione del personale destinato agli enti locali tra gli enti medesimi e la sua definitiva assegnazione ai singoli enti.
ARTICOLO 3
Inquadramento negli enti di assegnazione
1.
L' inquadramento del personale di cui agli articoli precedenti nel ruolo regionale e in quelli degli enti locali, previsto dal
terzo comma dell' art. 123 del predetto DPR 616/ 1977
, avverrà sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con legge regionale da emanarsi, d' intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro il 31 ottobre 1979.
ARTICOLO 4
Rapporti finanziari
1.
Fino alla data della definitiva assegnazione, disposta ai sensi della presente legge, la Regione rimborsa allo Stato od all' ente pubblico di provenienza, le spese sostenute dalla data dell' effettiva messa a propria disposizione del personale di cui ai precedenti articoli, ed assicura agli enti locali la provvista dei mezzi finanziari necessari per la copertura degli oneri relativi al personale, di cui alla presente legge, da questi provvisoriamente utilizzati.
ARTICOLO 5
Trasferimento beni
1.
Ai fini dell' espletamento delle funzioni già esercitate dai disciolti Enti ONPI, ENAL ed ENAOLI, a partire dal 1º aprile 1979, sono trasferiti in proprietà ai Comuni tutti i beni immobili, insieme al relativo patrimonio mobiliare, nel cui territorio sono situati, di cui all' allegata tabella, con i conseguenti rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovavano alla medesima data.
ARTICOLO 6
Copertura della spesa
1.
La spesa relativa al personale assegnato agli uffici regionali farà carico al competente cap. 0280 del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1979, dove sussiste disponibilità .
2.
Alla spesa relativa al personale assegnato agli enti locali, sarà fatto fronte con i corrispondenti finanziamenti che perverranno alla Regione in applicazione degli artt. 120, 126 e 128 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616
e della
legge 21 ottobre 1978, n. 641
e che saranno iscritti in bilancio con deliberazione della Giunta regionale, con la procedura prevista dall' art. 28, primo comma, della legge di contabilità regionale 3 maggio 1978, n. 23.