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Legge regionale , n.56


LEGGE REGIONALE n.56 del

Date di vigenza

04/10/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/10/1979
01/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 01/12/1999

Documento vigente dal 04/10/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 1 Ottobre 1979 , n. 56
Soccorsi nei comuni della Valnerina e negli altri comuni colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 47 del 03/10/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' autorizzata - a carico del bilancio regionale dell' esercizio 1979 - la spesa di lire 500.000.000 da destinare ai primi soccorsi nei comuni della Valnerina e negli altri comuni dell' Umbria colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979.

2. Tale somma, da ripartirsi con delibera della Giunta regionale, è utilizzata per i seguenti interventi di competenza della Regione, dei Comuni e della Comunità montana zona omogenea " D":
 
- necessità urgenti delle popolazioni terremotate, compresi l' acquisto e la distribuzione di generi alimentari;
 
- acquisto, trasporto, posa in opera di tende, roulottes e alloggi prefabbricati;
 
- concessione di contributi ai Comuni per il pagamento del canone di locazione di abitazioni da assegnare temporaneamente a famiglie rimaste prive di alloggio;
 
- concessione di contributi ai Comuni per far fronte alle prime esigenze dei coltivatori diretti e dei privati proprietari di aziende agricole per il ricovero e l' alimentazione del bestiame e la protezione del foraggio e delle scorte;
 
- altre necessità rese indispensabili dall' azione di soccorso.

3. Le somme attribuite dalla Giunta regionale sono utilizzate direttamente dagli Enti destinatari con obbligo del rendiconto.

ARTICOLO 2

1. La Giunta regionale, i Comuni e la Comunità montana zona omogenea " D" sono autorizzati a ricorrere alla trattativa privata per il conseguimento delle finalità di cui all' art. 1 .

ARTICOLO 3

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all' art. 1 si applicano, se ed in quanto non in contrasto, le disposizioni della legge regionale 3 novembre 1978, n. 62 .

ARTICOLO 4

1. La somma di cui all' art. 1 viene iscritta al cap. 9240 del bilancio regionale dell' esercizio 1979, la cui denominazione viene così modificata " Spese per apprestamento di materiale e delle attrezzature per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità di competenza regionale e per altri interventi di soccorso ".

2. All' onere suddetto sarà fatto fronte con quota della maggiore entrata già accertata al cap. 2850 " Interessi attivi su depositi e su titoli e per anticipazioni di spese contrattuali a carico di terzi".

3. Al bilancio dell' esercizio 1979 sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:
 
Alla parte prima - Entrata
 
Cap. 2850 in aumento:
 
Competenza L. 500.000.000, Cassa L. 500.000.000
 
Alla parte seconda - Spesa
 
Cap. 9240 in aumento:
 
Competenza L. 500.000.000 Cassa L. 500.000.000

ARTICOLO 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 1 ottobre 1979

MARRI

[1]