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Legge regionale 3 agosto 1979, n.39


LEGGE REGIONALE n.39 del 3 Agosto 1979

Date di vigenza

04/08/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/08/1979
18/10/1979 modifica mostra documento vigente dal 18/10/1979
07/03/1980 modifica mostra documento vigente dal 07/03/1980
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 18/10/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 3 Agosto 1979 ,n. 39
Calendario venatorio 1979/ 80.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 37 del 03/08/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. La stagione venatoria 1979- 80 ha inizio il 18 agosto 1979 e termina il 31 marzo 1980. [6]

2. Le specie di selvaggina oggetto di caccia ed i rispettivi periodi sono quelli indicati all' art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 , salvo gli eccezionali divieti o riduzioni come di seguito indicato per far fronte alla particolare riduzione della consistenza faunistica delle specie interessate.

3. Nel periodo compreso tra il 18 agosto e il 2 settembre 1979, la caccia è consentita solo alle seguenti specie: quaglia, tortora, storno, volpe e donnola, nei giorni 18, 19 e 26 agosto 1979:

a) su tutto il territorio regionale da appostamento che deve essere raggiunto e abbandonato con fucile smontato o scarico o in custodia;

b) nelle zone non indicate nell' allegato " A" anche in forma vagante con l' ausilio del cane.

4. Al fine di salvaguardare la selvaggina stanziale, dal 3 al 15 settembre 1979 l' esercizio venatorio è vietato su tutto il territorio della regione.

5. Dal 16 settembre al 31 dicembre 1979 l' esercizio venatorio è ammesso alle specie consentite, su tutto il territorio della regione, da appostamento o in forma vagante anche con l' ausilio del cane.

[ 6. ] [8]

6. La caccia alla coturnice è consentita dal 14 ottobre al 31 dicembre 1979. [9]

[ 7. ] [10]

7. Dal 1º gennaio al 31 marzo 1980 la caccia alle specie consentita è ammessa:

a) su tutto il territorio della regione da appostamento che deve essere raggiunto e abbandonato con fucile smontato, o scarico o in custodia;

b) sul territorio della provincia di Perugia anche in forma vagante con l' ausilio del cane nelle zone non comprese nell' allegato «A»;

c) sul territorio della provincia di Terni anche in forma vagante con l' ausilio del cane dal 1º al 15 gennaio 1980 nelle zone non comprese nell' allegato «A», dal 1º gennaio al 31 marzo lungo i sotto elencati fiumi, laghi naturali e artificiali ad una distanza non superiore a mt. 100 dall' argine;
 
Fiumi: Tevere, Paglia escluso il tratto compreso nella zona di ripopolamento e cattura «crete del Paglia», Nera, Velino, le due chiuse del Rio Grande;
 
Laghi: Piediluco, Corbara, nonchè le zone paludose comprese nella piana del comune di Attigliano, zona dell' Orso e nella piana di Fabro e di Monteleone e negli acquitrini dei laghetti adiacenti i suddetti corsi d' acqua.

[11]

[ 8. ] [12]

8. Nel periodo fra il 1º e il 31 marzo del 1980 le specie oggetto di caccia sono quelle previste dall' articolo 11 della legge n. 968/ 1977 con esclusione delle seguenti: passero, passera mattugia, passera oltre montana, combattente, cappellaccia, tottavilla, allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, taccola, corvo. [13]

Art. 2

Giorni di caccia

1. A partire dal 16 settembre 1979 e per l' intera stagione venatoria, la caccia è consentita tre giorni alla settimana: il sabato, la domenica ed il terzo giorno a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di lunedì, martedì e venerdì.

2. Nel territorio del comune di Assisi il silenzio venatorio è esteso anche ai giorni del 2, 3 e 4 ottobre 1979.

[ Art. 3 ] [15]
Art. 3

Orari

1. L' esercizio venatorio ha inizio secondo gli orari di seguito specificati e termina al tramonto:
 
- dal 18 agosto al 2 settembre 1979, dalle ore 5,30 al tramonto;
 
- dal 16 settembre al 30 settembre 1979, dalle ore 6 al tramonto;
 
- dal 1º ottobre al 31 ottobre 1979, dalle ore 5,30 al tramonto;
 
- dal 1º novembre al 30 novembre 1979, dalle ore 6,30 al tramonto;
 
- dal 1º dicembre al 31 dicembre 1979, dalle ore 7 al tramonto;
 
- dal 1º gennaio al 31 gennaio 1980, dalle ore 7 al tramonto;
 
- dal 1º febbraio al 29 febbraio 1980, dalle ore 6,30 al tramonto;
 
- dal 1º marzo al 31 marzo 1980, dalle ore 5,30 al tramonto.

[16]
Art. 4

Carniere

1. Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di caccia di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) fagiani, starne, pernici rosse, coturnice, lepre comune: 2 capi complessivamente di cui 1 sola lepre;

b) ungulati: 1 capo complessivamente;

c) quaglie e tortore: 10 capi complessivamente; tordi, merli e cesene: 20 capi complessivamente; trampolieri e palmipedi: 5 capi complessivamente; colombacci: 10 capi; beccacce: 5 capi.

2. Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente non può superare le 20 unità  .

Art. 5

Addestramento dei cani

1. L' addestramento e l' allenamento dei cani è consentito, limitatamente alle stoppie ed incolti, con esclusione comunque dei boschi e boschi cespugliati dal 5 agosto al 13 agosto esclusivamente nelle zone non comprese nell' allegato " A" e dal 3 al 14 settembre 1979 su tutto il territorio regionale.

2. L' addestramento e l' allenamento dei cani è consentito, comunque, a non meno di 500 mt. dalle riserve di caccia; è vietato nei giorni 18- 19- 26 agosto 1979.

Art. 6

Tesserino venatorio

1. Per ogni giornata di caccia l' intestatario del tesserino di cui all' art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 , deve annotare sullo stesso in modo indelebile e negli spazi all' uopo destinati la giornata prescelta appena inizia a cacciare ed il numero dei capi abbattuti.

2. I cacciatori non residenti nella regione dell' Umbria per praticare l' esercizio venatorio devono essere in possesso del tesserino di cui al primo comma del presente articolo, rilasciato dalla Regione di residenza.

Art. 7

Appostamenti

1. La caccia da appostamento può essere esercitata ad una distanza non inferiore a:
 
- mt. 200 dalle zone di ripopolamento e cattura e dalle oasi;
 
- mt. 100 dalle riserve di caccia.

2. Ai sensi dell' art. 16 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 , la caccia da appostamento non può essere esercitata a meno di 1000 mt. dai valichi faunistici indicati nell' allegato " B".

[ 3. ] [18]

4. Negli appostamenti destinati alla caccia ai colombacci ed acquatici devono essere usati solamente gli idonei richiami e zimbelli per la caccia specifica.

5. E' proibita la caccia in botte.

Art. 8

1. Le Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni provvedono, ai sensi della legge regionale 11 maggio 1979, n. 21 , alla pubblicazione del calendario venatorio in conformità  alla presente legge, ed alla stampa e distribuzione dei tesserini per l' esercizio venatorio per la stagione in corso ai sensi della legge regionale n. 2 dell' 11 gennaio 1979 .

Art. 9

1. Dal 1º gennaio al 31 marzo 1980 nelle zone di cui all' allegato " A" la caccia alla volpe in forma vagante e con l' ausilio del cane è consentita solo in battuta preventivamente autorizzata dalla rispettiva Amministrazione provinciale.

2. Dal 1º gennaio al 31 gennaio 1980, ai soli fini della caccia al cinghiale, l' esercizio venatorio in forma vagante e con l' ausilio del cane è consentito anche nelle zone di cui all' allegato " C".

[ 3. ] [19]

Art. 10

1. Tutto quanto previsto dalla presente legge si estende alle riserve di caccia.

Art. 11

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa.

Art. 12

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 3 agosto 1979

Marri


ALLEGATI:
ALLEGATO 1 - Allegato "A" ZONE IN CUI E' VIETATO L' ESERCIZIO DELLA CACCIA VAGANTE E CON L' AUSILIO DEL CANE DAL 18 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 1979 E DAL 1º GENNAIO AL 31 MARZO 1979

ALLEGATO 1:
 
Allegato "A" ZONE IN CUI E' VIETATO L' ESERCIZIO DELLA CACCIA VAGANTE E CON L' AUSILIO DEL CANE DAL 18 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 1979 E DAL 1º GENNAIO AL 31 MARZO 1979
 
PROVINCIA DI PERUGIA
 
1) Perugia - Tuoro - Umbertide:
 
Strada 75- Bis da Olmo - Magione - Passignano - Tuoro - Lisciano Niccone - Reschio - La Mita - Niccone - Umbertine - Badia S. Giovanni del Pantano - Strada Nuova - Ascagnano - La Bruna - Bagnara - Ponte del Tevere - Sponda destra del Tevere - Ponte Pattoli - Strada provinciale - Ponte Pattoli - Ponte Felcino - Ponte Rio - Perugia - Ponte D' Oddi - S. Marco - Cenerente - Colle Umberto - Mantignana - Bivio Pieve del Vescovo - Migiana di Monte Malbe - Bivio Corciano - Olmo.
 
2) Citerna - Città di Castello - Niccone:
 
Da confine provincia - Strada S. Leo - Pistrino - Vintone - Città di Castello - S. Secondo - Trestina - Bivio Lugnano - Lugnano - Bonsciano - Nestore - Monte Castelli - Niccone - La Mita - a confine provincia.
 
3) S. Giustino - Città di Castello - Pietralunga:
 
Da confine provincia - S. Giustino - Pitigliano - Lama - Badiali - Titta - Strada Vitellesca - Apecchiese - Bivio Strada 257 - Città di Castello - S. Lucia - Promano - Bivio Montone - Cimitero di Montone - S. Maria di sette - Carpini - Pietralunga - Strada prov.le Cagli - fino a confine provincia.
 
4) Umbertide - Gubbio:
 
Umbertide - S. Maria di sette - Carpini - S. Faustino - Monte Civitello - Bivio Pietralunga - Mocaiana - Nerbisci - S. Martino in Colle - Villa Fassia - Mengara - Scritto - Casacce - Colombella - Bosco - Casa del Diavolo - Pierantonio - Umbertide.
 
5) Gubbio - Scheggia - Pietralunga:
 
Scheggia - Fiume Chiasciolo - Fiume Chiascio - fino alla strada Statale 219 - Padule - Gubbio - Mocaiana - Pietralunga - Strada Pietralunga - Cagli - Pian di Serra - Caileto - Caicambucci - S. Bartolomeo - Strada Statale 452 della Contessa - Confine provincia - Scheggia.
 
6) Scheggia - Gualdo Tadino - Nocera Umbra:
 
Strada statale 3 Flaminia da confine provincia a Scheggia - Costacciaro - Sigillo - Osteria del Gatto Gualdo Tadino - Gaifana - Nocera Umbra - S. Giovenale - Aggi - Bagnara - Confine provincia.
 
7) Assisi - Valfabbrica - Gualdo Tadino - Nocera Umbra Spello:
 
Bastia Umbra - S. Maria degli Angeli - Rivotorto - Passaggio di Assisi - Spello - Ponte Centesimo - Valtopina - Nocera Umbra - Ponte Parrano - Parrano - Isola - Strada provinciale - Bivio S. Lorenzo - Busche - Rosina - Cerqueto - Borgo Nuovo - Bivio strada provinciale Branca - Padule - Strada prov.le Casa Castalda fino al torrente Saonda - Torrente Saonda fino al torrente Aquina - Ponte D' Assi - Mengara - Scritto - Casacce - Colombella - Aiole - Pianello - Petrignano di Assisi - Bastia Umbra.
 
8) Città della Pieve - Castglione del Lago - Magione:
 
Da confine provincia a Borghetto - Sponda lago Trasimeno da Borghetto a Castiglione del Lago - S. Arcangelo - S. Savino - S. Feliciano - Monte del Lago - Torricella - Magione - Montesperello - Montemelino - Vallupina - Solomeo - Strada 220 da Bivio Solomeo a Tavernelle - Piegaro - Città della Pieve - confine provincia.
 
9) Marsciano - Piegaro:
 
Confine provincia - Città della Pieve - Piegaro - Tavernelle - Castglione della Valle - S. Biagio della Valle - Pila - S. Martino in Colle - S. Nicolò di Celle - Marciano - Fratta Todina - Montemolino - Cecanibbi - Pian S. Martino - Canonica - Doglio - confine provincia fino a Città della Pieve.
 
10) Bastia Umbra - Cannara - Bevagna - Montefalco - Gualdo Cattaneo - Deruta:
 
Dal Bivio di Collestrada sito sulla Statale 75 Bis, per la strada comunale per S. Egidio e da questa per la strada dell' aeroporto fino a Petrignano e dal fiume Chiascio, da questo scendendo per la sponda destra fino a toccare la frazione di Bastiola e da questa per Bastia Umbra riprendendo poi la Statale 75 bis fino a ricongiungersi con il Bivio di Collestrada - S. Maria degli Angeli - Rivotorto - Bivio Castelnuovo - Cannara - Cannara Cantalupo - Capro - Bevagna - Strada Briziarelli - Torre di Montefalco - Fabbri - S. Luca - Mercatello - Cortigiano - Bivio Casale - Casale - Strada 316 bivio Gualdo Cattaneo - Strada del Puglia fino a Bivio E7 - Ripabianca - Casalina - Deruta - Ponte Nuovo - Torgiano -Ponte S. Giovanni.
 
11) Massa Martana - Collazzone - Giano dell' Umbria - Castel Ritaldi:
 
Massa Martana - Cimacolle - Colvalenza - Superstrada E7 fino a Collepepe - Strada del Puglia fino a Bastardo - Mercatello - Bruna di Castel Ritaldi - Terzo la Pieve - Montemartano - Terzo S. Severo - Ocenelli - Strada statale 418 confine provincia - Mezzanelli - Colpetrazzo - Massa Martana.
 
12) Vallo di Nera - Cascia: Borgo Cerreto - Sellano - Postignano - Agliano - Nuova Spina - Bivio Acera - Oriolo - Bazzano Grotti - Piedipaterno - S. Anatolia di Narco - Scheggino - Ceselli - Monte S. Vito - Strada Campo foglio - Forchetta D' Usigni - Monteleone - Ruscio - Trivio - Casali di Atine - Ocosce - Cascia - Valdonica - Castel S. Giovanni - Opagna - Civita - Forca di Civita - Savelli - Piediripa - Avendita - Colforcella - Cascia - S. Anatolia di Cascia - Casa Cantoniera strada Poggio I Caso - Strada Campovergine - Rocchetta - Borgo Cerreto.
 
13) Norcia - Preci:
 
Norcia - Serravalle - Triponzo - Belforte - Ponte Chiusita - Cervara - Saccovescio - Borgo Preci - Piedivalle - Campi - Forca di Ancarano - Castelluccio - Strada Forche Canapine - Forca S. Croce - S. Scolastica - Norcia.
 
14) Foligno - Trevi - Campello - Nocera:
 
Borgo Trevi - Pissignano - Campello - Pettino - Commoro - I Molini - Orsano - Rasiglia - Serrone - Bivio Pian di Ricciano - Seggio - Costa di Arvello - Cassignano - Sorifa - S. Giovenale - Nocera - Valtopina - Bivio Flaminia - Foligno - Borgo Trevi.
 
15) Todi:
 
Dal confine provincia di Terni loc. Osteriaccia - SS Todi - Baschi - Incrocio strada provinciale - Strada provinciale fino all' incrocio strada provinciale - Todi - Montecchio fino a raggiungere il ponte sul torrente Clingeno - Strada S. Orvietana - fino al centro abitato di Canonica - Strada della Pizzichina - Pian di S. Martino - Strada Comunale per Cecanibbi fino a Cecanibbi Castello - dal Castello di Cecanibbi - Strada comunale - Confine comune di Montecastello Vibio - Fiume Tevere - SS E7 - Dal confine del comune di Collazzone - SS E7 - Fraz. Ripaioli - Ilci - Pian di Porto - Cacciano - Frontignano - Loreto - Lorgnano - Duesanti - Petroro - Monticello S. Damiano - Figareto - Chioano - Torrececcona - Collevalenza - Rosceto - Dal centro abitato di Todi - Fiume Tevere - Torrente Naia - Strada provinciale per Montenero fino al confine provincia di Terni - dal centro di Ponte Rio di Todi - SS E7 - Confine provincia di Terni.
 
Provincia di TERNI
 
Zona n. 1:
 
Interessa parte del territorio dei comuni di Orvieto, Ficulle, Fabro, Monteleone, Montegabbione e S. Venanzo.
 
E' delimitata:
 
ad ovest, dalla strada statale Umbro Casentinese dal Ponte dell' Adunata presso Orvieto al confine di provincia dopo Monteleone;
 
a nord, dal confine di provincia con Perugia a partire dalla strada statale Umbro Casentinese fino alla strada comunale per Greppolischieto;
 
ad est, dalla strada comunale per Greppolischieto fino a Montegiove, dalla strada provinciale Pomellese da Montegiove al bivio con la statale Marscianese, dalla statale Marscianese fino a Colonnetta di Prodo, dalla strada statale Orvieto - Todi a partire da Colonnetta di Prodo fino al ponte dell' Adunata presso Orvieto.
 
Zona n. 2:
 
Interessa parte del territorio dei comuni di Orvieto, Castelgiorgio, Castel Viscardo e Allerona.
 
E' delimitata:
 
a nord - est dalla ferrovia Roma - Firenze dalla stazione di Orvieto alla stazione di Allerona;
 
a nord dalla strada provinciale di Allerona - Allegrona scalo, dalla stazione ferroviaria fino al monte sul fosso Rivarcale, dalla strada provinciale Val di Paglia a partire dal ponte Rivarcale fino al ponte sul fosso Fossatello, (confine territoriale di provincia con Viterbo);
 
a sud - ovest è delimitata dal torrente Paglia fino sotto l' abitato di Torre Alfina;
 
ad ovest è delimitata dalla strada comunale delle Cave a partire dal Paglia fino alla provinciale di Castel Giorgio - Castel Viscardo;
 
a sud dalla provinciale di Viceno e dalla comunale di Benano a partire dalla provinciale di Castel Giorgio - Castelviscardo - Bivio Viceno fino all' incrocio fra i fossi del Citerno e del Romealla prosegue lungo il fosso Romealla, fino ai limiti della riserva al Passo Nuovo, costeggia a sud la riserva stessa fino al podere Monte Tigno e risale la mulattiera per Sugano;
 
ad est è delimitata dalla strada comunale Sugano - Canonica fino al bivio con la SS Umbro Casentinese;
 
a sud - est dalla strada Umbro - Casentinese, dalla provinciale dell' Arcone e Bagnorese, a partire dal bivio con la strada comunale di Sugano fino alla stazione ferroviaria di Orvieto;
 
a sud, è delimitata dalla statale Maremmana da Castelgiorgio al bivio con la statale Umbro - Casentinese;
 
a sud - est, dalla statale Umbro - Casentinese, dalla provinciale dell' Arcone e Bagnorese, a partire dal bivio con la statale Maremmana fino alla stazione ferroviaria di Orvieto.
 
Zona n. 3:
 
Interessa parte del territorio dei comuni di Baschi e di Montecchio.
 
E' delimitata:
 
a nord - est, dalla strada statale Amerina e dalla strada statale Todi - Baschi a partire da Baschi fino al bivio per Corbara e prosegue fino al confine con Perugia in località Osteriaccia;
 
a nord - ovest, dal confine territoriale di provincia a partire dalla località Osteriaccia fino a raggiungere la strada provinciale Montecchio per Todi presso il ponte sul fosso Clingeno;
 
a sud - est, dalla provinciale Montecchio per Todi, dal ponte sul fosso Clingeno al centro abitato di Montecchio;
 
a sud, dalla strada provinciale di S. Bartolomeo a partire da Montecchio fino a Baschi.
 
Zona n. 4:
 
Interessa parte del territorio dei comuni di Guardea, Alviano e Lugnano.
 
E' delimitata:
 
a est, dalla statale Amerina da Lugnano a Guardea;
 
a nord, dalla provinciale di Mezzeria, da Guardea al bivio con la provinciale Teverina;
 
ad ovest, dalla strada provinciale Teverina fino ad Alviano scalo e dalla provinciale Alviano scalo - Attigliano fino al confine fra i comuni di Alviano e Lugnano;
 
a sud, da detto confine lungo la strada comunale delle Morre e la provinciale Lugnano - Attigliano fino al bivio con la statale Amerina.
 
Zona n. 5:
 
Interessa parte del territorio dei comuni di Narni, Otricoli e Calvi.
 
E' delimitata:
 
ad est, dalla strada provinciale Calvese, da Calvi al bivio con la statale Flaminia. Dalla strada statale Flaminia e dalla strada statale Tiberina a partire dal bivio per Calvi, Ponte S. Guinaro fino al bivio con la strada statale Ortana;
 
a nord, dalla strada statale Ortana fino al lago artificiale di San Liberato;
 
a sud - ovest, dalla sponda sinistra del lago omonimo e strada campestre per Guadamello;
 
a sud, dalla strada comunale di Guadamello fino al bivio con la statale Flaminia, poi dalla statale Flaminia, dal bivio per Guadamello fino ad Otricoli.
 
Sempre a sud dalla strada provinciale dei Piloni da Otricoli a Calvi.
 
Zona n. 6:
 
Interessa parte dei comuni di Narni e Terni.
 
E' delimitata:
 
a nord, dalla strada statale Flaminia, dal ponte dell'Aia al bivio con la comunale per Fiaiola;
 
a sud - ovest, dalla strada provinciale dell' Aia e dalla sponda in destra del lago artificiale omonimo, a partire dalla statale per Cantalugo "bivio Vasciano" fino al ponte dell' Aia;
 
a nord - est, dalla strada comunale di Fiaiola e dalla provinciale Collescipolana, a partire dal bivio con la Flaminia fino al bivio con la statale per Cantalupo;
 
ad est, dalla statale per Cantalupo, dal bivio della Collescipolana fino al bivio per Vasciano.
 
Zona n. 7:
 
Interessa i comuni di Terni, Montefranco e Ferentillo.
 
E' delimitata:
 
a nord - ovest, dalla strada statale Flaminia a partire da Terni, prosegue per S. Carlo, fino al bivio con la provinciale di Montefranco; prosegue ancora lungo il confine territoriale di provincia fino a raggiungere la strada statale Valnerina nei pressi di Terria;
 
a sud, dalla strada statale Valnerina dal confine di provincia presso Terni, fino a Terni con il bivio della Flaminia per Borgo Rivo.


ALLEGATO 2 - Allegato "B" VALICHI FAUNISTICI

PROVINCIA DI PERUGIA
 
1) Comune di Assisi Monte More (Le Veglie);
 
2) Comune di Bevagna Aia Leonello;
 
3) Comune di Bettona Cinque Cerri;
 
4) Comune di Campello Cimitero Spina Vecchia;
 
5) Comune di Cascia Campo Vergine - Forca Chiavano - Monte Passatelli (Forca Cupaco);
 
6) Comune di Città di Castello Focacciaia (fraz. Rutina) - Marignolle - Val di Saliceto - Monte Fumo (Croce Fumo Bocca Seriola) - Prati (Crinale) - Rote;
 
7) Comune di Costacciaro ian dei Spilli - Pian dal Monte;
 
8) Comune di Foligno Arvello Valmarina - Casale Passo delle Palombe - Cupigliolo - Volperino Popola - Cassignano - Monte di Annifo e S. Maria - Cancelli - Monte di Palarne - Seggio di S. Matteo - Monte di Bari e Franca;
 
9) Comune di Fossato di Vico Serretta di Fossato - Sasso Filetta - Burello Poggio della Croce - Pianacci Fossato e Gualdo;
 
10) Comune di Giano dell' Umbria Scarcamonti - Sella Fossa - Pozzo della Neve;
 
11) Comune di Gualdo Tadino Voc. Valnare di Gualdo Tadino - Bocca di Valsorda;
 
12) Comune di Gubbio Mengara Val di Chiascio - Serra di Burano il Barco (una cresta di monti con avvallamenti) - Madonna della Cima - Goregge - Castiglione Altobrando - Caresto;
 
13) Comune di Lisciano Niccone Rifalcio voc. Gasperini, Tiravento voc. Gasperini - I Cancelli voc. Castiglione - Villa Croce, Villa Corgna e Ranchicchi;
 
14) Comune di Monte S. Maria Tiberina Scopertino (Col De Fabbri) - Lo Spino;
 
15) Comune di Montone Madonna della Croce;
 
16) Comune di Nocera Umbra Passo di Acero (Colle Grugnoletta) - Passo Cornello - Carosina - Colle Croce - Costa a Lato (Merlana) - Passo Termine e Pratarelle;
 
17) Comune di Norcia Forca di Ancarano - Forca di Croce - Ospedaletto di Norcia;
 
18) Comune di Paciano Incisa a sud di Paciano;
 
19) Comune di Panicale I Montali della Chiesa al voc. Casino - Marzolana;
 
20) Comune di Passignano Est di Castel Rigone voc. I Loti Bonceceri - Loc. Tregine - Poggio Bandito - Colle Castelluccio;
 
21) Comune di Perugia Civitelle (Rabatta);
 
22) Comune di Poggiodomo Forchetta di Usigni;
 
23) Comune di Preci Casali di Montebufo - Forca di Forzivo - Forca di Acquali;
 
24) Comune di Pietralunga Castelfranco - Dei Terzi (voc. Lame);
 
25) Comune di S. Giustino Bocca Trabaria e Puntone - Macinelle - Sodi di Valdisole - Casciara - Boccatoia - Coppi - Passo delle Vacche;
 
26) Comune di Scheggia Pian d' Ortiga (Alcatria);
 
27) Comune di Sellano Solo - Sedri (Valle di Val Sedrino) - Piaggia (fra S. Giovanni e Renaro);
 
28) Comune di Sigillo Monte Cucco (Val di Ranco) Pian di Monte;
 
29) Comune di Spello Calpernieri Colle Morico;
 
30) Comune di Spoleto San Severo voc. Fuga - Castelmonte voc. Gineprone - Vallocchia voc. Fontaccia - Forca di Bazzano - Forca delle Gese - San Severo voc. Aia Mattiacci - Torre Mandrelle - Acquaiura;
 
31) Comune di Tuoro Crete a confine di Lisciano Niccone (Gosparini) - Monte Gualandro fino al Valico Castelnuovo (ambedue compresi);
 
32) Comune di Umbertide Sant' Anna;
 
33) Comune di Valfabbrica Colle S. Martino - Casapuntata (fr. Poggio Morico);
 
34) Comune di Vallo di Nera Meggiana voc. Forca;
 
35) Comune di Valtopina S. Cristina - Monte Pelato - Casa Tommaso - Vallemare.
 
PROVINCIA DI TERNI
 
1) Comune di Avigliano Umbro Forca S. Restituta;
 
2) Comune di Guardea Femmina Morta - Pian Piloni;
 
3) Comune di Montecchio Tramonti;
 
4) Comune di Polino Forcella Pozzo del Persico;
 
5) Comune di Stroncone Forchetta;
 
6) Comune di Terni Forca di Valle Noce.


ALLEGATO 3: - Allegato "C" (Titolo dedotto) Zone in cui è consentita la caccia al cinghiale in forma vagante.


 

 
La caccia al cinghiale è consentita in forma vagante e con l' ausilio del cane dal 1º al 31 gennaio 1980 nei territori seguenti:
 
PROVINCIA DI PERUGIA
 
1) Tuoro - Lisciano Niccone - Preggio:
 
Tuoro - Lisciano Niccone - Reschio - Preggio - Castel Rigone - Tregine - Passignano - Tuoro.
 
2) Monte S. Maria Tiberina - S. Leo Bastia:
 
Da confine provincia - Lippiano - Monte S. Maria Tiberina - Marcignano - S. Martino - Pereto - Petrelle - S. Pietro a Monte - La Mita - confine provincia.
 
3) Bocca Trabaria - da confine provincia - strada Abbadiaccia - Incrocio strada 73/ bis:
 
Passano - Cantone - Botina - Abbazia - confine prov.
 
4) Scheggia - Fossato:
 
Da confine provincia strada statale 3 - Scheggia - Costacciaro - Sigillo - Osteria del Gatto - Fossato - confine provincia.
 
5) Città della Pieve - Paciano - Piegaro:
 
Città della Pieve - Moiano - Paciano - Panicale - Tavernelle - Collebaldo - Cibottola - Mercatello - Migliano e confine provincia - da Migliano a Città della Pieve.
 
6) Deruta - Bettona - Gualdo Cattaneo:
 
Deruta - Ponte Nuovo - Bettona - Cantalupo - Bevagna - Gualdo Cattaneo - strada provinciale del Puglia - Ripabianca - Deruta.
 
PROVINCIA DI TERNI
 
Zona n. 1:
 
Interessa parte del territorio dei comuni di Orvieto, Ficulle, Fabro, Monteleone, Montegabbione e S. Venanzo.
 
E' delimitata:
 
ad ovest, dalla strada statale Umbro - Casentinese dal Ponte dell' Adunata presso Orvieto al confine di provincia dopo Monteleone;
 
a nord, dal confine di provincia con Perugia a partire dalla strada statale Umbro - Casentinese fino alla strada comunale per Greppolischieto;
 
ad est, dalla strada comunale per Greppolischieto fino a Montegiove, dalla strada provinciale Pomellese da Montegiove al bivio con la statale Marscianese, dalla statale Marscianese fino a Colonnetta di Prodo, dalla strada statale Orvieto - Todi a partire da Colonnetta di Prodo fino al ponte dell' Adunata presso Orvieto.
 
Zona n. 2:
 
Interessa parte del territorio dei comuni di Baschi e di Montecchio.
 
E' delimitata:
 
a nord - est, dalla strada statale Amerina e dalla strada statale Todi - Baschi a partire da Baschi fino al bivio per Corbara e prosegue fino al confine con Perugia in località Osteriaccia;
 
a nord - ovest, dal confine territoriale di provincia a partire dalla località Osteriaccia fino a raggiungere la strada provinciale Montecchio per Todi presso il ponte sul fosso Clingeno;
 
a sud - est, dalla provinciale Montecchio per Todi, dal ponte sul fosso Clingeno al centro abitato di Montecchio;
 
a sud, dalla strada provinciale di S. Bartolomeo a partire da Montecchio fino a Baschi.

[1]

Note sulla vigenza

[1] - Abrogazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 27 gennaio 2010, n. 4.

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 4 marzo 1980, n. 15.

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 4 marzo 1980, n. 15.

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 1979, n. 57.

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 1979, n. 57.

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 1979, n. 57.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 1979, n. 57.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 1979, n. 57.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 1979, n. 57. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 4 marzo 1980, n. 15.

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 4 marzo 1980, n. 15.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 1979, n. 57.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 1979, n. 57. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 4 marzo 1980, n. 15.

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 4 marzo 1980, n. 15.

[18] - Abrogazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 1979, n. 57.

[19] - Abrogazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 15 ottobre 1979, n. 57.