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Legge regionale 15 ottobre 1979, n.57


LEGGE REGIONALE n.57 del 15 Ottobre 1979

Date di vigenza

18/10/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 18/10/1979
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 18/10/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 Ottobre 1979 ,n. 57
Modifiche al calendario venatorio 1979- 80.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 50 del 17/10/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Il sesto, il settimo e l' ottavo comma dell' art. 1 della legge regionale 3 agosto 1979, n. 39 , sono sostituiti con i seguenti:
 
" 6. La caccia alla coturnice è consentita dal 14 ottobre al 31 dicembre 1979.
 
7. Dal 1º gennaio al 31 marzo 1980 la caccia alle specie consentita è ammessa:
 
a) su tutto il territorio della regione da appostamento che deve essere raggiunto e abbandonato con fucile smontato, o scarico o in custodia;
 
b) sul territorio della provincia di Perugia anche in forma vagante con l' ausilio del cane nelle zone non comprese nell' allegato "A"
;
 
c) sul territorio della provincia di Terni anche in forma vagante con l' ausilio del cane dal 1º al 15 gennaio 1980 nelle zone non comprese nell' allegato "A"
, dal 1º gennaio al 31 marzo lungo i sotto elencati fiumi, laghi naturali e artificiali ad una distanza non superiore a mt. 100 dall' argine;
 
Fiumi: Tevere, Paglia escluso il tratto compreso nella zona di ripopolamento e cattura "crete del Paglia"
, Nera, Velino, le due chiuse del Rio Grande;
 
Laghi: Piediluco, Corbara, nonchè le zone paludose comprese nella piana del comune di Attigliano, zona dell' Orso e nella piana di Fabro e di Monteleone e negli acquitrini dei laghetti adiacenti i suddetti corsi d' acqua.
 
8. Nel periodo fra il 1º e il 31 marzo del 1980 le specie oggetto di caccia sono quelle previste dall' articolo 11 della legge n. 968/ 1977 con esclusione delle seguenti:
 
passero, passera mattugia, passera oltre montana, combattente, cappellaccia, tottavilla, allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, taccola, corvo
".

ARTICOLO 2

1. L' art. 3 della legge regionale 3 agosto 1979, n. 39 , è sostituito con il seguente:
 
" Orari -
 
1. L' esercizio venatorio ha inizio secondo gli orari di seguito specificati e termina al tramonto:
 
- dal 18 agosto al 2 settembre 1979, dalle ore 5,30 al tramonto;
 
- dal 16 settembre al 30 settembre 1979, dalle ore 6 al tramonto;
 
- dal 1º ottobre al 31 ottobre 1979, dalle ore 5,30 al tramonto;
 
- dal 1º novembre al 30 novembre 1979, dalle ore 6,30 al tramonto;
 
- dal 1º dicembre al 31 dicembre 1979, dalle ore 7 al tramonto;
 
- dal 1º gennaio al 31 gennaio 1980, dalle ore 7 al tramonto;
 
- dal 1º febbraio al 29 febbraio 1980, dalle ore 6,30 al tramonto;
 
- dal 1º marzo al 31 marzo 1980, dalle ore 5,30 al tramonto
".

ARTICOLO 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e 65 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 ottobre 1979

Marri

[1]