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Legge regionale 29 ottobre 1979, n.58


LEGGE REGIONALE n.58 del 29 Ottobre 1979

Date di vigenza

15/11/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/11/1979
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 15/11/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 Ottobre 1979 ,n. 58
Determinazione del contributo ordinario annuo al CRURES di cui alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 32 , a decorrere dall' anno 1979.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 54 del 31/10/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

1. Al fine di garantire al CRURES le disponibilità finanziarie necessarie per far fronte ai propri compiti di istituto, e in particolare per rendere possibile la sistematica collaborazione del CRURES alla redazione della relazione annuale sulla situazione economica e sociale della Regione, nonchè agli altri atti programmatori della Regione e degli Enti locali, il contributo ordinario annuo al CRERES stabilito con legge regionale 30 luglio 1973, n. 32 , è elevato, per l' anno 1979, a lire 180.000.000.

2. Per gli esercizi futuri l' entità di detto contributo sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio regionale.

3. Alla maggiore spesa di lire 60.000.000, relativa all'anno 1979, sarà fatto fronte con quote della disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1979 approvato con legge regionale 26 marzo 1979, n. 13 (elenco n. 2 allegato al bilancio n. d' ordine 3).

4. Al bilancio suddetto sono di conseguenza apportate le seguenti variazioni:
 

             
PARTE SPESA    in aumento      
- Cap. 740  Competenza  L. 60.000.000 
  Cassa  L. 60.000.000 
  in diminuzione     
- Cap. 6120  Competenza  L. 60.000.000 
  Cassa  L. 60.000.000 


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 29 ottobre 1979

Marri

[1]