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Legge regionale 31 ottobre 1979, n.60


LEGGE REGIONALE n.60 del 31 Ottobre 1979

Date di vigenza

22/11/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/11/1979
10/04/1980 modifica mostra documento vigente dal 10/04/1980
03/09/1981 modifica mostra documento vigente dal 03/09/1981
18/02/2010 abrogazione mostra documento vigente dal 18/02/2010

Documento vigente dal 22/11/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 31 Ottobre 1979 ,n. 60
Regolamento CEE n. 1054/ 78 . Modificazione importi direttive CEE n. 159/ 72 e n. 268/ 75 sulla riforma socio - strutturale dell' agricoltura.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 55 del 07/11/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38 , vengono apportate le seguenti modifiche:

a) l' importo di " 42.060 " unità di conto (UC) per ogni unità lavorativa uomo (ULU) previsto dal primo comma dell' art. 10 è sostituito con l' importo di " 43.030 " unità di conto (UC) per ogni unità lavorativa uomo (ULU);

b) gli importi del quarto comma dell' art. 10 - " 10520 " unità di conto (UC) e " 53333 " unità di conto (UC) - vengono rispettivamente sostituiti con " 10765 " unità di conto (UC) e " 54565 " unità di conto (UC);

c) gli importi dell' art. 13 vengono così sostituiti
 
- " 47 " unità di conto (UC) per ettaro con " 48,2 " unità di conto (UC) per ettaro
 
- " 32 " unità di conto (UC) per ettaro con " 32,6 " unità di conto (UC) per ettaro
 
- " 16 " unità di conto (UC) per ettaro con " 16,6 " unità di conto (UC) per ettaro
 
- " 2350 " unità di conto (UC) per azienda con " 4.820 " unità di conto (UC) per azienda
 
- " 1600 " unità di conto (UC) per azienda con " 3260 " unità di conto (UC) per azienda
 
- " 800 " unità di conto (UC) per azienda con " 1.660 " unità di conto (UC) per azienda;

d) l' importo di " 600 " unità di conto (UC) previsto dall' art. 18 è sostituito con " 614 " unità di conto (UC), mentre gli importi annuali sono così sostituiti:
 
- " 258 " unità di conto con " 262 " unità di conto;
 
- " 171 " unità di conto con " 175 " unità di conto;
 
- " 105 " unità di conto con " 107 " unità di conto;
 
- " 66 " unità di conto con " 70 " unità di conto;

e) gli importi di cui al secondo comma dell'art. 20 - " 2600 " unità di conto (UC) e " 7.819 " unità di conto (UC) - sono rispettivamente sostituiti con " 2691 " unità di conto (UC) e " 8072 " unità di conto (UC).

[6]
Art. 2

1. Alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 37 , sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell' art. 6, fino alla parola " allevamento " viene sostituito dal seguente: " La misura dell' indennità compensativa verrà stabilita, per le singole domande, tenuto conto dei diversi svantaggi delle aree interessate e dei vari tipi di coltura e di allevamento, nei limiti fissati all' art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352 , con le seguenti modifiche degli importi ivi previsti:
 
- secondo comma, l' importo di " 52,5 " unità di conto ( UC) per unità bestiame adulto (UBA) è sostituito con " 53,7 " per unità bestiame adulto (UBA) e l' importo di " 52,5 " unità di conto (UC) per ettaro con " 53,7 " per ettaro;
 
- quarto comma, l' importo di " 52,5 " unità di conto (UC) per ettaro è sostituito con " 53,7 " unità di conto (UC) per ettaro;
 
- quinto comma, l' importo di " 16 " unità di conto (UC) per unità bestiame adulto (UBA) e per ettaro è sostituito con l' importo di " 16,6 " unità di conto (UC) per unità bestiame adulto (UBA) e per ettaro;

b) l' importo di cui alla lett. b) dell' art. 10 di " 10.520 " unità di conto (UC) è sostituito con l' importo di "10.765 " unità di conto (UC) è sostituito con l' importo di " " unità di conto (UC).

[9]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 31 ottobre 1979

Marri

[1]