Art. 1
1.
Alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38 , vengono apportate le seguenti modifiche:
a)
l' importo di "
42.060
" unità di conto (UC) per ogni unità lavorativa uomo (ULU) previsto dal primo comma dell' art. 10 è sostituito con l' importo di "
43.030
" unità di conto (UC) per ogni unità lavorativa uomo (ULU);
b)
gli importi del quarto comma dell' art. 10 - "
10520
" unità di conto (UC) e "
53333
" unità di conto (UC) - vengono rispettivamente sostituiti con "
10765
" unità di conto (UC) e "
54565
" unità di conto (UC);
c)
gli importi dell' art. 13 vengono così sostituiti
- "
47
" unità di conto (UC) per ettaro con "
48,2
" unità di conto (UC) per ettaro
- "
32
" unità di conto (UC) per ettaro con "
32,6
" unità di conto (UC) per ettaro
- "
16
" unità di conto (UC) per ettaro con "
16,6
" unità di conto (UC) per ettaro
- "
2350
" unità di conto (UC) per azienda con "
4.820
" unità di conto (UC) per azienda
- "
1600
" unità di conto (UC) per azienda con "
3260
" unità di conto (UC) per azienda
- "
800
" unità di conto (UC) per azienda con "
1.660
" unità di conto (UC) per azienda;
d)
l' importo di "
600
" unità di conto (UC) previsto dall' art. 18 è sostituito con "
614
" unità di conto (UC), mentre gli importi annuali sono così sostituiti:
- "
258
" unità di conto con "
262
" unità di conto;
- "
171
" unità di conto con "
175
" unità di conto;
- "
105
" unità di conto con "
107
" unità di conto;
- "
66
" unità di conto con "
70
" unità di conto;
e)
gli importi di cui al secondo comma dell'art. 20 - "
2600
" unità di conto (UC) e "
7.819
" unità di conto (UC) - sono rispettivamente sostituiti con "
2691
" unità di conto (UC) e "
8072
" unità di conto (UC).
[6]
Art. 2
1.
Alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 37 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo comma dell' art. 6, fino alla parola " allevamento " viene sostituito dal seguente: "
La misura dell' indennità compensativa verrà stabilita, per le singole domande, tenuto conto dei diversi svantaggi delle aree interessate e dei vari tipi di coltura e di allevamento, nei limiti fissati all'
art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352
, con le seguenti modifiche degli importi ivi previsti:
- secondo comma, l' importo di "
52,5
" unità di conto ( UC) per unità bestiame adulto (UBA) è sostituito con "
53,7
" per unità bestiame adulto (UBA) e l' importo di "
52,5
" unità di conto (UC) per ettaro con "
53,7
" per ettaro;
- quarto comma, l' importo di "
52,5
" unità di conto (UC) per ettaro è sostituito con "
53,7
" unità di conto (UC) per ettaro;
- quinto comma, l' importo di "
16
" unità di conto (UC) per unità bestiame adulto (UBA) e per ettaro è sostituito con l' importo di "
16,6
" unità di conto (UC) per unità bestiame adulto (UBA) e per ettaro;
b)
l' importo di cui alla lett. b) dell' art. 10 di "
10.520
" unità di conto (UC) è sostituito con l' importo di
"10.765
" unità di conto (UC) è sostituito con l' importo di " " unità di conto (UC).
[9]