ARTICOLO 1
1.
Ai dipendenti regionali viene corrisposta una somma una tantum di lire 250.000 lorde, in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato nell' anno 1979.
2.
L' importo di cui sopra non è pensionabile e, pertanto, è soggetto alle sole ritenute erariali.
3.
La medesima somma è , altresì , corrisposta al personale amministrato direttamente, anche se non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, esclusi i dipendenti a qualunque titolo comandati in servizio presso la Regione.
ARTICOLO 2
1.
All' onere complessivo di lire 207.250.000 previsto per l' attuazione della presente legge, sarà fatto fronte quanto a lire 22.250.000 con la disponibilità esistente al cap. 050 e quanto a lire 185.000.000 con la disponibilità esistente al cap. 0280 del bilancio per l' anno finanziario 1979.
2.
Alla spesa relativa al personale provvisoriamente assegnato agli Enti locali, sarà fatto fronte con i corrispondenti finanziamenti iscritti al capp. 2881 e 2882 dello stesso bilancio.