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Legge regionale , n.63


LEGGE REGIONALE n.63 del

Date di vigenza

13/12/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/12/1979
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 13/12/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 6 Dicembre 1979 , n. 63
Erogazione di una somma una tantum ai dipendenti regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 60 del 12/12/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Ai dipendenti regionali viene corrisposta una somma una tantum di lire 250.000 lorde, in proporzione ai mesi di effettivo servizio prestato nell' anno 1979.

2. L' importo di cui sopra non è pensionabile e, pertanto, è soggetto alle sole ritenute erariali.

3. La medesima somma è , altresì , corrisposta al personale amministrato direttamente, anche se non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, esclusi i dipendenti a qualunque titolo comandati in servizio presso la Regione.

ARTICOLO 2

1. All' onere complessivo di lire 207.250.000 previsto per l' attuazione della presente legge, sarà fatto fronte quanto a lire 22.250.000 con la disponibilità esistente al cap. 050 e quanto a lire 185.000.000 con la disponibilità esistente al cap. 0280 del bilancio per l' anno finanziario 1979.

2. Alla spesa relativa al personale provvisoriamente assegnato agli Enti locali, sarà fatto fronte con i corrispondenti finanziamenti iscritti al capp. 2881 e 2882 dello stesso bilancio.

ARTICOLO 3

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 127, secondo comma , della Costituzione e dell' art. 65 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 6 dicembre 1979

MARRI

[1]