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Legge regionale , n.64


LEGGE REGIONALE n.64 del

Date di vigenza

13/12/1979 entrata in vigore mostra documento vigente dal 13/12/1979
02/12/1999 abrogazione mostra documento vigente dal 02/12/1999

Documento vigente dal 13/12/1979

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 6 Dicembre 1979 , n. 64
Incremento dello stanziamento previsto per l' anno 1979 dalla legge regionale 24 agosto 1978, n. 46 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 60 del 12/12/1979

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 24 agosto1978, n. 46 , è autorizzata per l' anno 1979, sia in termini di competenza che di cassa, l' ulteriore spesa di lire 690.000.000, con imputazione al cap. 7400 denominato " Contributo sulla spesa per l' acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone di interesse locale o regionale".

2. E' consentita alle Amministrazioni provinciali delegate l' erogazione del contributo di cui al comma precedente, ove ci sia disponibilità di fondi, in misura superiore al limite percentuale previsto dal primo comma dell' art. 1 della legge regionale 24 agosto 1978, n. 46 .

ARTICOLO 2

1. All' onere di cui al precedente art. 1 si fa fronte con i fondi del DPR 6 giugno 1977, n. 384 , assegnati alla Regione dell' Umbria con decreto del Ministro del bilancio e programmazione economica 5 giugno 1979.

2. Al bilancio dell' esercizio 1979 sono di conseguenza apportate le seguenti variazioni:
 
PARTE ENTRATA
 
In aumento
 
- Cap. 960 Competenza L. 690.000.000 Cassa L. 690.000.000
 
PARTE SPESA
 
In aumento
 
- Cap. 7400 Competenza L. 690.000.000 Cassa L. 690.000.000

ARTICOLO 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria

Perugia, 6 dicembre 1979

MARRI

[1]